22/291                       AMBIENTE E SICUREZZA                      06/09/2000

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Decreto Legislativo 626/’94

Documento di Valutazione dei Rischi

FUNZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Circolare Ministeriale n. 40 del 16 giugno 2000

"Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza. Art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni"


 

Con Circolare 16 Giugno 2000 il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti inerenti la partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) alla gestione della sicurezza come previsto dall’art. 19 [riportato integralmente in chiusura di comunicazione] del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Ministero ha confermato che l’accesso del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al documento di valutazione dei rischi è disciplinato direttamente dalla legge ed è un diritto di cui il Rappresentante è titolare in base al comma 5, art. 19, del D.Lgs. 626.

Il Ministro chiarisce che è dovere del datore di lavoro consentire l’esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori, senza limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e orari di consultazione della documentazione necessaria a svolgere tale funzione.

La Circolare precisa che "Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, il diritto a ricevere anche le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione" è incondizionato e può essere eventualmente regolamentato dalla contrattazione collettiva solo per quanto riguarda aspetti marginali, come la modalità di esercizio in particolari settori lavorativi.

La Circolare infine ricorda che, nel caso di consegna di copia del documento di valutazione dei rischi, "il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è comunque tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi dell’azienda, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3" del D.Lgs. 626".

Il testo integrale della Circolare Ministeriale è riportato alle pagine successive.

Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento [Att. Dott. M. Cappelletti].

 

Decreto Legislativo del Governo626 del 19/09/1994

Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

…. omissis ….

Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

  1. Il rappresentante per la sicurezza:
  2. a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

    b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

    c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

    d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

    e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

    f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

    g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;

    h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

    i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

    l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;

    m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

    n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

    o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

  3. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
  4. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  5. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

CIRCOLARE 16 giugno 2000 n. 40

Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza. Art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni

ALLE OO.SS. DEI DATORI DI LAVORO
ALLE OO.SS. DEI LAVORATORI
ALLE REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA'
ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI LAVORO
e, p.c.
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI REGIONALI
AL MINISTERO DELLA SANITA'

Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di rappresentanti dei lavoratori (RLS) per la sicurezza che denunziano difficoltà ed ostacoli frapposti dai datori di lavoro in relazione alla possibilità di disporre del documento di valutazione del rischio, sulla base di interpretazioni discordi del dettato dell' art.19 comma 5 del D.Lgs. 626/94.

Al riguardo , in via preliminare va tenuto presente che la corretta interpretazione della norma deve essere fatta con riferimento al dettato della direttiva quadro 89/391/CEE recepita dal titolo I del Decreto Legislativo n. 626/94, nonché alla luce di tutto il complesso delle disposizioni che riguardano la figura del RLS.

Il D.Lgs. 626/94 traspone il criterio del legislatore comunitario volto ad attivare tutti i soggetti interessati al perseguimento di idonee condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. La direttiva quadro CEE 89/391, infatti, - pur mantenendo in capo al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori - ha, altresì, previsto la consultazione obbligatoria dei lavoratori stessi o dei loro rappresentanti e, parallelamente, il loro diritto a partecipare alla soluzione delle problematiche riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro. (Art.11 direttiva 89/391/CEE).

In conformità a tali disposizioni, il legislatore italiano ha disciplinato la figura del RLS quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza del luogo di lavoro attraverso la forma della consultazione da parte del datore di lavoro; tale consultazione deve avvenire, sia preventivamente, nella procedura di valutazione del rischio, sia successivamente, nella verifica della sufficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione poste in atto.

La legge citata ha disposto in favore del RLS, tra l'altro, il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, il diritto a ricevere anche le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione (Art. 19, comma 1 lettera e del D.Lgs. 626/94), e la facoltà di ricorrere agli organi di vigilanza qualora non ritenga idonee le misure di prevenzione e di protezione adottate. Il RLS è poi compreso fra i soggetti attori della riunione periodica (Art. 11 D.Lgs. 626/94) dedicata alla valutazione della situazione di sicurezza aziendale mediante l'esame del documento di cui all' art. 4 comma 2 del citato D.Lgs. 626/94.

Il legislatore, nell'art. 19 comma 3 dello stesso D.Lgs. 626/94, ha demandato alla volontà delle parti la individuazione delle modalità per l'esercizio delle funzioni elencate al comma 1 dell'art.19 citato, mentre al successivo comma 5, ha disciplinato direttamente, senza operare rinvii alla contrattazione collettiva, la fruizione del documento di valutazione dei rischi, stabilendo in favore dello stesso RLS, il diritto di accesso senza subordinarlo all'intervento della contrattazione collettiva. Ciò non esclude, evidentemente, la possibilità di una regolamentazione contrattuale del diritto di accesso, che ne definisca in modo più puntuale le modalità anche in relazione alla specificità dei singoli settori.

In ogni caso, è interesse e dovere del datore di lavoro agevolare comunque l'esercizio di tale funzione, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione.

Tenuto poi conto della circostanza che il RLS ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 626/94 - ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o particolari oneri di riproduzione, non la rendano praticabile - costituisca la migliore espressione del principio di collaborazione fra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.

Non appare superfluo, infine, ricordare che, nel caso di consegna di copia del documento, il RLS è comunque tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi dell'azienda, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo in oggetto.

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