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INTRASTAT: Periodicità degli elenchi e termini di presentazione


 

A titolo informativo proponiamo le varie scadenze relative agli adempimenti INTRASTAT che peraltro non risultano modificati rispetto allo scorso anno.

PERIODICITA’ DEGLI ELENCHI INTRASTAT

Cessioni Intracomunitarie

Per quanto riguarda le cessioni, gli elenchi Intrastat hanno la seguente cadenza:

1) mensile, se le vendite comunitarie effettuate nell’anno precedente abbiano superato i 300 milioni di lire ovvero, in caso di inizio di tale attività di cessione, se tale soglia si presume venga superata;

2) trimestrale, se tale ammontare (realizzato o presunto) sia superiore a 75 milioni di lire ma non superi i 300 milioni;

3) annuale, se le cessioni siano state effettuate per un ammontare inferiore o pari a lire 75 milioni, ovvero se si presume di realizzare un importo inferiore a tale soglia.

Acquisti intracomunitari

Per gli acquisti intracomunitari la cadenza è invece la seguente:

1) mensile, se gli acquisti dell’anno precedente abbiano superato i 200 milioni di lire ovvero si presume di superare tale ammontare in caso di inizio di tale attività di acquisto;

2) trimestrale, se tale ammontare (realizzato o presunto) sia superiore a 50 milioni di lire ma non superi i 200 milioni;

3) annuale, se gli acquisti dell’anno precedente siano stati inferiori o pari a 50 milioni di lire.

Sia per le cessioni che per gli acquisti, coloro che rientrano nella fascia dei trimestrali possono presentare i modelli con cadenza mensile, mentre gli annuali possono presentare i modelli con cadenza trimestrale ovvero con periodicità mensile, senza tuttavia l’obbligo di compilare anche la parte statistica.

La cadenza dei due elenchi è autonoma, nel senso che un soggetto può presentare il modello delle vendite con periodicità mensile e quello degli acquisti con cadenza annuale (o viceversa) secondo le singole soglie delle due diverse operazioni di cessione o di acquisto intracomunitario.

PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

I contribuenti che presentano gli elenchi con periodicità mensile dovranno riferirsi sempre al giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

Ovviamente, se il 20 è festivo, la presentazione è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

I termini di presentazione degli elenchi trimestrali ed annuali restano fissati alla fine del mese successivo al periodo di riferimento (30 aprile per il 1° trimestre, 31 luglio per il 2° trimestre, 31 ottobre per il 3° trimestre e 31 gennaio dell’anno successivo per il 4° trimestre e per gli elenchi con periodicità annuale).

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