23/302                       S I N D A C A L E                       18/09/2000

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C.C.N.L. PLASTICA – GOMMA: Rinnovo


Come già segnalato con nostra comunicazione n. 22/286 del 06/09/2000, in data 18 luglio 2000 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del C.C.N.L. Plastica-Gomma 4 aprile 1996, scaduto lo scorso 31 dicembre.

Di seguito ne riassumiamo e commentiamo le parti maggiormente significative.

1 - COMMISSIONE PARITETICA

Alla preesistente Commissione Paritetica Nazionale sono stati attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

  1. elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria, eventualmente proponendo integrazioni o modifiche al testo contrattuale.
  2. emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, definendo in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti;
  3. la composizione delle controversie aziendali, aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme del CCNL, che dovranno appunto essere obbligatoriamente sottoposte alla Commissione paritetica. Nessuna delle due parti potrà pertanto dar corso alle procedure di legge o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa tale procedura; l'espletamento della procedura costituisce peraltro condizione di procedibilità per l’eventuale ricorso delle parti alle procedure di legge.

2 - RELAZIONI INDUSTRIALI

Le informazioni, previste dal precedente CCNL, sono state integrate con altre, relative ai contratti di lavoro interinale (previste dalla legge) nonché ai contratti di apprendistato, di formazione e di tirocinio.

Le stesse devono essere fornite:

  • Le aziende con un numero di dipendenti da 150 a 200 (in precedenza da 150 a 225) devono continuare a fornire le informazioni precedentemente previste (percentuali di addetti suddivise per sesso e per classi di età).

    3 - APPALTI E TERZIARIZZAZIONI

    Per le aziende con più di 50 dipendenti sono stati meglio specificati i lavori che possono e non possono essere affidati in appalto.

    La nuova dizione contrattuale prevede che siano esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferita all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dai normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di particolari professionalità non presenti nell'organico aziendale, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.

    Le stesse aziende:

  • 4 - QUALIFICHE ESCLUSE DALLA PERCENTUALE D'OBBLIGO

    Le qualifiche delle quali non si deve tenere conto ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 25, 1° comma, della legge 23.07.1991 n. 223, sono quelle superiori al 2° livello (anziché superiori al 3° livello).

    5 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

    E' stata così modificata la numerazione dei livelli, a partire dal II° bis:

    PRECEDENTE

    NUOVA

    I

    I

    II

    II

    II bis

    III

    III

    IV

    IV

    V

    V

    VI

    VI

    VII

    VII

    VIII

    Quadri

    Quadri

     

  • Tale nuova scala classificatoria:
  • Per il nuovo liv. III (ex II bis) è stata definita la seguente nuova declaratoria:

    "Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono operazioni e lavorazioni, che richiedono il possesso di capacità superiori a quelle previste dal II livello, acquisite anche attraverso precedenti specifiche esperienze professionali, garantendo il mantenimento dei normali standard di produzione."

    Anche i profili professionali di tale nuovo liv. III (ex II bis) sono stati così aggiornati, per tener conto della nuova declaratoria:

  • 6 – PASSAGGIO DI MANSIONI

    Per l'assegnazione a mansioni di livello inferiore o superiore è stato concordato che:

  • Agli effetti del passaggio di livello di cui sopra, per i lavoratori:
  • 7 - APPRENDISTATO

    Per gli apprendisti assunti dal 18 luglio 2000, la disciplina contrattuale è stata modificata ed armonizzata alle disposizioni della legge n. 196/1997.

    7.1 - Periodo di prova

    Il periodo di prova è pari a quello previsto per gli altri lavoratori del livello cui è destinato l'apprendista.

    7.2 – Durata

    La durata del contratto è stata portata a:

  • In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni di effettiva prestazione, anche non continuativi, il rapporto potrà essere prolungato dello stesso periodo.

    In caso di trasformazione del contratto di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale in corso di rapporto, la durata inizialmente prevista s'intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo complessivo di 48 mesi.

    7.3 – Retribuzione

    La retribuzione è composta unicamente dall'importo delle percentuali sotto indicate (da calcolarsi sul minimo tabellare, indennità di contingenza, indennità sostitutiva del premio di produzione di cui all'art. 32, punto 5 e mancato cottimo del livello per il quale è prevista la fase di apprendimento):

  •  

    48 mesi

    36 mesi

    20 mesi

    1° semestre

    60%

    60%

    60% (5 mesi)

    2° semestre

    60%

    60%

    65% (5 mesi)

    3° semestre

    65%

    65%

    75% (5 mesi)

    4° semestre

    70%

    70%

    90% (5 mesi)

    5° semestre

    75%

    80%

     

    6° semestre

    80%

    90%

     

    7° semestre

    85%

       

    8° semestre

    90%

       

     

    Agli apprendisti in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o laurea, inerente alle mansioni da apprendere, le percentuali di cui sopra, relative ai semestri dal 5° all'8° sono aumentate di 5 punti percentuali:

     

    48 mesi

    36 mesi

    20 mesi

    1° semestre

    60%

    60%

    60% (5 mesi)

    2° semestre

    60%

    60%

    65% (5 mesi)

    3° semestre

    65%

    65%

    75% (5 mesi)

    4° semestre

    70%

    70%

    90% (5 mesi)

    5° semestre

    80%

    85%

     

    6° semestre

    85%

    95%

     

    7° semestre

    90%

       

    8° semestre

    95%

       

     

    Il periodo di apprendistato non è considerato utile per la maturazione degli istituti contrattuali che fanno riferimento all'anzianità di servizio.

    In caso di risoluzione dal rapporto di lavoro anche l'apprendista è soggetto alla relativa normativa contrattuale, ivi compreso il preavviso.

    7.4 – Formazione

    Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione, i cui contenuti saranno prossimamente definiti dalle Parti nazionali.

    La formazione esterna all'azienda, in applicazione del D.M. 08.04.1998, è stata così articolata:

    - comportamenti relazionali, conoscenze organizzative e gestionali;

    - conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali).

    professionale;

    figure professionali.

  • Il monte ore complessivo della formazione esterna è stato così articolato, in relazione al titolo di studio:

    1 - Apprendisti (con la sola scuola dell'obbligo)

  •  

    1° ANNO

    2° ANNO

    3° ANNO

    4° ANNO

    TOTALI

     

    A1: 20 ore

    A1: ----

    A1: ----

    A1: ----

    A1: 20 ore

     

    A2: 20 ore

    A2: 20 ore

    A2: ----

    A2: ----

    A2: 40 ore

     

    B3: 8 ore

    B3: 8 ore

    B3: 8 ore

    B3: 8 ore

    B3: 32 ore

     

    B4: 16 ore

    B4: 16 ore

    B4: 16 ore

    B4: 16 ore

    B4: 64 ore

    TOTALE

    64 ore

    44 ore

    24 ore

    24 ore

    156 ore

    Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16 della L. 196/1997 potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda.

    1. Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, titolo di studio di scuola media superiore o laurea, non idonei rispetto all'attività da svolgere
    2.  

      1° ANNO

      2° ANNO

      3° ANNO

      4° ANNO

      TOTALI

       

      A1: 10 ore

      A1: ----

      A1: ----

      A1: ----

      A1: 10 ore

       

      A2: 10 ore

      A2: 10 ore

      A2: ----

      A2: ----

      A2: 20 ore

       

      B3: 4 ore

      B3: 4 ore

      B3: 4 ore

      B3: 4 ore

      B3: 16 ore

       

      B4: 8 ore

      B4: 8 ore

      B4: 8 ore

      B4: 8 ore

      B4: 32 ore

      TOTALE

      32 ore

      22 ore

      12 ore

      12 ore

      78 ore

      Le ore complessive di formazione esterna ed interna sono complessivamente pari a 60 ore medie annue. Le ore di formazione residue rispetto alla tabella di cui sopra potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda, nell'ambito di quanto previsto dal modulo formativo e delle 120 ore previste dalla legge n. 196/97.

    3. Apprendisti con attestato di qualifica professionale, idoneo rispetto all'attività da
    4. svolgere
    5. A1:

    6. 8 ore

    7. A2:

    8. 12 ore

    9. B3:

    10. 4 ore

    11. B4:

    12. 16 ore

    13. TOTALE

    14. 40 ore

    15. Apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o laurea, idonei rispetto all'attività da svolgere

    A1:

    8 ore

    A2:

    8 ore

    B3:

    4 ore

    TOTALE

    20 ore

    All'apprendista, che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche non in mansioni analoghe, l'Azienda dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente.

    All'atto dell'assunzione l'azienda richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra impresa ai fini del riconoscimento del credito formativo e comunque dell'esenzione della frequenza dei moduli formativi già completati.

    8 - CONTRATTI DI FORMAZIONE

    Per i livelli finali III (ex II bis), IV (ex III) e V (ex IV) la durata è stata portata da 19 a 21 mesi, elevabili a 24 mesi, su richiesta dell'azienda ed a insindacabile giudizio delle Commissioni territoriali che appongono il visto di conformità, sulla base di mansioni caratterizzate da particolari necessità formative e/o particolari modalità di effettuazione della formazione.

    Per i livelli finali superiori al V livello (ex IV) la durata è stata portata da 21 a 24 mesi.

    9 - CONTRATTO A TERMINE ED INTERINALE

    9.1. – Casistica

    Alla precedente casistica per l'assunzione a termine e con contratto di lavoro interinale, sono stati ulteriormente aggiunti i "fabbisogni connessi a brevi e contingenti esigenze amministrative e/o burocratico-commerciali e/o tecniche", per estenderne l'applicabilità anche agli impiegati .

    9.2 - Numero massimo

    Per quanto riguarda il numero massimo di lavoratori assumibili contemporaneamente con contratto a tempo determinato e di lavoro temporaneo è stato confermato che la media dell'anno solare non può essere superiore al 20% rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente alla stipula dei contratti, fermo restando che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di lavoratori superiore al 35% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

    Invece, per le aziende fino a 60 dipendenti, è stato incrementato da 10 a 12 il numero minimo dei lavoratori utilizzabili con il contratto a termine e di lavoro temporaneo.

    Dal numero massimo di lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato e di lavoro temporaneo sono stati esclusi:

    direct-marketing).

     

    10 - CONTO ORE

    10.1 - Conto ore

    Dal 1° gennaio 2003 confluiranno in un "conto ore" le seguenti ore supplementari e straordinarie effettuate dal singolo lavoratore:

    unità produttive fino a 50 dipendenti: il 20% di tali ore;

    unità produttive oltre 50 dipendenti: il 30% di tali ore.

    Per le ore residue, rimane ferma la facoltà del dipendente di destinarne la collocazione nel "conto ore", dandone comunicazione scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di effettuazione (pertanto la prima comunicazione dovrà essere fatta entro il 31 dicembre 2002).

    10.2 - Maggiorazioni spettanti

    Per le ore accantonate nel "conto ore", nel mese di effettuazione delle ore supplementari e straordinarie (o comunque con le eventuali diverse modalità in atto in azienda), verranno corrisposte solo le maggiorazioni previste dall'art. 15 del CCNL (pertanto non competono le eventuali diverse maggiorazioni aziendalmente concesse).

    10.3 – Esclusioni

    Dal "conto ore" sono esclusi:

     

  • Sono altresì escluse le ore effettuate:
  • 10.4 – Utilizzo

    Le ore accantonate, da evidenziare in busta paga, saranno utilizzate entro il 18° mese successivo alla scadenza dell'anno di effettuazione (pertanto i primi recuperi saranno effettuati entro il 30 giugno 2005).

    Tale utilizzo potrà avvenire attraverso:

    recuperi individuali: l'utilizzo avverrà compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, produttive e di mercato ed il godimento delle ore accantonate dovrà essere richiesto dal lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi;

    recuperi collettivi: tra azienda e RSU e/o le OOSS territoriali potranno essere definite diverse modalità di utilizzo in relazione ai periodi di minori intensità produttiva.

    10.5 – Comunicazioni

    La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla RSU i dati a consuntivo delle ore supplementari e straordinarie, effettuate per servizio o reparto, e l'utilizzo dei recuperi derivanti dal "conto ore".

    10.6 – Verifiche

    Le Parti nazionali verificheranno, nel corso dell'ultimo trimestre del 2003, l'andamento dell'istituto del conto ore e le eventuali difficoltà applicative che dovessero essere segnalate.

    11 - RIDUZIONE DELL’ORARIO Di LAVORO (R.O.L.)

    Nessuna ulteriore riduzione dell'orario di lavoro è stata concessa ai lavoratori giornalieri e 2x5, 3x5 e 2x6.

    Per i lavoratori addetti ai seguenti turni sono state aggiunte:

    Turnisti 2x7

    4 ore dal 01.01.2002

    4 ore dal 01.01.2003

    17 turni

    22 ore dal 01.01.2001

    4 ore dal 01.01.2002

    4 ore dal 01.01.2003

    Turnisti 3x7 e 3x6

    4 ore dal 01.01.2001

    4 ore dal 01.01.2002

    4 ore dal 01.01.2003

    Solo alle ulteriori riduzioni di cui sopra non si applica il collegamento alla presenza, che invece rimane per tutte le altre, come previsto dall'art. 12, 5° comma del CCNL.

    12 – INDENNITA’ DI TURNO NOTTURNO

    Dal 1° gennaio 2001 gli importi fissi, previsti dall'art. 15 del CCNL per ogni turno notturno, sono incrementati di £. 1.000.

    13 - FERIE

    Dal 1° gennaio 2002, lo scaglione di ferie per gli operai con più di 18 anni di anzianità aziendale è incrementato di un giorno.

    14 - ASPETTATIVA

    L'azienda può concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

    15 - MALATTIA

    15.1 - Degenze ospedaliere

    Dal 1° gennaio 2001 le degenze ospedaliere, debitamente certificate, entro un limite massimo di 90 giorni di calendario comporteranno un corrispondente prolungamento dei limiti contrattuali di comporto.

    Per tale periodo, non concorre ai limiti temporali del trattamento economico di cui all'art. 47 del CCNL, l'azienda corrisponderà, ai lavoratori non in prova, un’integrazione del trattamento economico a carico INPS fino al 100% della normale retribuzione. Qualora risultassero superati i periodi nei quali sussiste un’indennità di malattia a carico INPS, l'azienda corrisponderà un trattamento economico pari al 50% della normale retribuzione. Per i lavoratori con qualifica impiegatizia il trattamento economico a carico dell'azienda non potrà essere superiore a quanto previsto dal comma precedente.

    15.2 - Non pagamento del primo giorno di malattia

    La precedente normativa sul non pagamento del primo giorno di malattia dopo 3 malattie per anno o 5 malattie nel biennio è stata modificata per tenere conto delle difficoltà insorte nella definizione di "malattia" nel caso di certificati plurimi, dal momento che l'azienda non può conoscere le eventuali diverse diagnosi.

    La nuova formulazione prevede cioè che non si dia luogo alla corresponsione del trattamento economico del 1° giorno di malattia dopo tre certificati nel corso di ciascun anno solare, considerando come unico certificato più certificati recanti l'indicazione "continuazione" da parte del medico curante.

    16 - GRAVIDANZA E PUERPERIO

    E' stato elevato da 8 a 9 mesi il limite massimo entro il quale le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali.

    17 – AMBIENTE DI LAVORO

    Le parti stipulanti, nella consapevolezza che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luoghi di lavoro rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo delle attività lavorative e che è indispensabile rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente, con lo sviluppo delle aziende, hanno convenuto sulla necessità della partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze per l'attuazione di queste politiche.

    A tale scopo le Parti hanno convenuto di realizzare un sistema di relazioni sindacali articolato sui livelli nazionale ed aziendale, in quest'ultimo caso con particolare riferimento ai rapporti tra azienda e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché R.S.U..

    E' stato portato da 1 a 2 il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende o unità produttive che occupano tra 101 e 200 dipendenti.

    18 - DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

    Al lavoratore donatore di midollo osseo, l'impresa riconosce, per l'accertamento ed il prelievo, fino a tre giorni di permesso di cui uno retribuito, purchè l'intervento sia idoneamente certificato.

    19 - ADEGUAMENTI DI NORMATIVE CONTRATTUALI

    Le parti hanno convenuto che, in fase di stesura, verranno valutate le modifiche al testo contrattuale necessarie per correlarlo alle seguenti disposizioni di legge:

  • 20 – MINIMI TABELLARI MENSILI

    Si veda a riguardo la nostra comunicazione n° 22/286 del 06/09/2000.

    21 – IMPORTO UNA TANTUM

    Si veda a riguardo la nostra comunicazione n° 22/286 del 06/09/2000.

    22 – DECORRENZA E DURATA

    Il contratto decorre dal 18 luglio 2000, fatte salve le diverse decorrenza espressamente previste nei vari articoli.

    Esso avrà validità:

  •