23/302 S I N D A C A L E 18/09/2000
C.C.N.L. PLASTICA GOMMA: Rinnovo
Come già segnalato con nostra comunicazione n. 22/286 del 06/09/2000, in data 18 luglio 2000 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del C.C.N.L. Plastica-Gomma 4 aprile 1996, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Di seguito ne riassumiamo e commentiamo le parti maggiormente significative.
1 - COMMISSIONE PARITETICA
Alla preesistente Commissione Paritetica Nazionale sono stati attribuiti i seguenti compiti e funzioni:
2 - RELAZIONI INDUSTRIALI
Le informazioni, previste dal precedente CCNL, sono state integrate con altre, relative ai contratti di lavoro interinale (previste dalla legge) nonché ai contratti di apprendistato, di formazione e di tirocinio.
Le stesse devono essere fornite:
3 - APPALTI E TERZIARIZZAZIONI
Per le aziende con più di 50 dipendenti sono stati meglio specificati i lavori che possono e non possono essere affidati in appalto.
La nuova dizione contrattuale prevede che siano esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferita all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dai normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di particolari professionalità non presenti nell'organico aziendale, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Le stesse aziende:
4 - QUALIFICHE ESCLUSE DALLA PERCENTUALE D'OBBLIGO
Le qualifiche delle quali non si deve tenere conto ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 25, 1° comma, della legge 23.07.1991 n. 223, sono quelle superiori al 2° livello (anziché superiori al 3° livello).
5 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
E' stata così modificata la numerazione dei livelli, a partire dal II° bis:
PRECEDENTE |
NUOVA |
I |
I |
II |
II |
II bis |
III |
III |
IV |
IV |
V |
V |
VI |
VI |
VII |
VII |
VIII |
Quadri |
Quadri |
"Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono operazioni e lavorazioni, che richiedono il possesso di capacità superiori a quelle previste dal II livello, acquisite anche attraverso precedenti specifiche esperienze professionali, garantendo il mantenimento dei normali standard di produzione."
Anche i profili professionali di tale nuovo liv. III (ex II bis) sono stati così aggiornati, per tener conto della nuova declaratoria:
6 PASSAGGIO DI MANSIONI
Per l'assegnazione a mansioni di livello inferiore o superiore è stato concordato che:
7 - APPRENDISTATO
Per gli apprendisti assunti dal 18 luglio 2000, la disciplina contrattuale è stata modificata ed armonizzata alle disposizioni della legge n. 196/1997.
7.1 - Periodo di prova
Il periodo di prova è pari a quello previsto per gli altri lavoratori del livello cui è destinato l'apprendista.
7.2 Durata
La durata del contratto è stata portata a:
In caso di trasformazione del contratto di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale in corso di rapporto, la durata inizialmente prevista s'intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo complessivo di 48 mesi.
7.3 Retribuzione
La retribuzione è composta unicamente dall'importo delle percentuali sotto indicate (da calcolarsi sul minimo tabellare, indennità di contingenza, indennità sostitutiva del premio di produzione di cui all'art. 32, punto 5 e mancato cottimo del livello per il quale è prevista la fase di apprendimento):
48 mesi |
36 mesi |
20 mesi |
|
1° semestre |
60% |
60% |
60% (5 mesi) |
2° semestre |
60% |
60% |
65% (5 mesi) |
3° semestre |
65% |
65% |
75% (5 mesi) |
4° semestre |
70% |
70% |
90% (5 mesi) |
5° semestre |
75% |
80% |
|
6° semestre |
80% |
90% |
|
7° semestre |
85% |
||
8° semestre |
90% |
Agli apprendisti in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o laurea, inerente alle mansioni da apprendere, le percentuali di cui sopra, relative ai semestri dal 5° all'8° sono aumentate di 5 punti percentuali:
48 mesi |
36 mesi |
20 mesi |
|
1° semestre |
60% |
60% |
60% (5 mesi) |
2° semestre |
60% |
60% |
65% (5 mesi) |
3° semestre |
65% |
65% |
75% (5 mesi) |
4° semestre |
70% |
70% |
90% (5 mesi) |
5° semestre |
80% |
85% |
|
6° semestre |
85% |
95% |
|
7° semestre |
90% |
||
8° semestre |
95% |
Il periodo di apprendistato non è considerato utile per la maturazione degli istituti contrattuali che fanno riferimento all'anzianità di servizio.
In caso di risoluzione dal rapporto di lavoro anche l'apprendista è soggetto alla relativa normativa contrattuale, ivi compreso il preavviso.
7.4 Formazione
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione, i cui contenuti saranno prossimamente definiti dalle Parti nazionali.
La formazione esterna all'azienda, in applicazione del D.M. 08.04.1998, è stata così articolata:
- comportamenti relazionali, conoscenze organizzative e gestionali;
- conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali).
professionale;
figure professionali.
1 - Apprendisti (con la sola scuola dell'obbligo)
1° ANNO |
2° ANNO |
3° ANNO |
4° ANNO |
TOTALI |
|
A1: 20 ore |
A1: ---- |
A1: ---- |
A1: ---- |
A1: 20 ore |
|
A2: 20 ore |
A2: 20 ore |
A2: ---- |
A2: ---- |
A2: 40 ore |
|
B3: 8 ore |
B3: 8 ore |
B3: 8 ore |
B3: 8 ore |
B3: 32 ore |
|
B4: 16 ore |
B4: 16 ore |
B4: 16 ore |
B4: 16 ore |
B4: 64 ore |
|
TOTALE |
64 ore |
44 ore |
24 ore |
24 ore |
156 ore |
Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16 della L. 196/1997 potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda.
1° ANNO |
2° ANNO |
3° ANNO |
4° ANNO |
TOTALI |
|
A1: 10 ore |
A1: ---- |
A1: ---- |
A1: ---- |
A1: 10 ore |
|
A2: 10 ore |
A2: 10 ore |
A2: ---- |
A2: ---- |
A2: 20 ore |
|
B3: 4 ore |
B3: 4 ore |
B3: 4 ore |
B3: 4 ore |
B3: 16 ore |
|
B4: 8 ore |
B4: 8 ore |
B4: 8 ore |
B4: 8 ore |
B4: 32 ore |
|
TOTALE |
32 ore |
22 ore |
12 ore |
12 ore |
78 ore |
Le ore complessive di formazione esterna ed interna sono complessivamente pari a 60 ore medie annue. Le ore di formazione residue rispetto alla tabella di cui sopra potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda, nell'ambito di quanto previsto dal modulo formativo e delle 120 ore previste dalla legge n. 196/97.
A1: |
8 ore |
A2: |
12 ore |
B3: |
4 ore |
B4: |
16 ore |
TOTALE |
40 ore |
A1: |
8 ore |
A2: |
8 ore |
B3: |
4 ore |
TOTALE |
20 ore |
All'apprendista, che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche non in mansioni analoghe, l'Azienda dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente.
All'atto dell'assunzione l'azienda richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra impresa ai fini del riconoscimento del credito formativo e comunque dell'esenzione della frequenza dei moduli formativi già completati.
8 - CONTRATTI DI FORMAZIONE
Per i livelli finali III (ex II bis), IV (ex III) e V (ex IV) la durata è stata portata da 19 a 21 mesi, elevabili a 24 mesi, su richiesta dell'azienda ed a insindacabile giudizio delle Commissioni territoriali che appongono il visto di conformità, sulla base di mansioni caratterizzate da particolari necessità formative e/o particolari modalità di effettuazione della formazione.
Per i livelli finali superiori al V livello (ex IV) la durata è stata portata da 21 a 24 mesi.
9 - CONTRATTO A TERMINE ED INTERINALE
9.1. Casistica
Alla precedente casistica per l'assunzione a termine e con contratto di lavoro interinale, sono stati ulteriormente aggiunti i "fabbisogni connessi a brevi e contingenti esigenze amministrative e/o burocratico-commerciali e/o tecniche", per estenderne l'applicabilità anche agli impiegati .
9.2 - Numero massimo
Per quanto riguarda il numero massimo di lavoratori assumibili contemporaneamente con contratto a tempo determinato e di lavoro temporaneo è stato confermato che la media dell'anno solare non può essere superiore al 20% rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente alla stipula dei contratti, fermo restando che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di lavoratori superiore al 35% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
Invece, per le aziende fino a 60 dipendenti, è stato incrementato da 10 a 12 il numero minimo dei lavoratori utilizzabili con il contratto a termine e di lavoro temporaneo.
Dal numero massimo di lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato e di lavoro temporaneo sono stati esclusi:
direct-marketing).
10 - CONTO ORE
10.1 - Conto ore
Dal 1° gennaio 2003 confluiranno in un "conto ore" le seguenti ore supplementari e straordinarie effettuate dal singolo lavoratore:
unità produttive fino a 50 dipendenti: il 20% di tali ore;
unità produttive oltre 50 dipendenti: il 30% di tali ore.
Per le ore residue, rimane ferma la facoltà del dipendente di destinarne la collocazione nel "conto ore", dandone comunicazione scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di effettuazione (pertanto la prima comunicazione dovrà essere fatta entro il 31 dicembre 2002).
10.2 - Maggiorazioni spettanti
Per le ore accantonate nel "conto ore", nel mese di effettuazione delle ore supplementari e straordinarie (o comunque con le eventuali diverse modalità in atto in azienda), verranno corrisposte solo le maggiorazioni previste dall'art. 15 del CCNL (pertanto non competono le eventuali diverse maggiorazioni aziendalmente concesse).
10.3 Esclusioni
Dal "conto ore" sono esclusi:
10.4 Utilizzo
Le ore accantonate, da evidenziare in busta paga, saranno utilizzate entro il 18° mese successivo alla scadenza dell'anno di effettuazione (pertanto i primi recuperi saranno effettuati entro il 30 giugno 2005).
Tale utilizzo potrà avvenire attraverso:
recuperi individuali: l'utilizzo avverrà compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, produttive e di mercato ed il godimento delle ore accantonate dovrà essere richiesto dal lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi;
recuperi collettivi: tra azienda e RSU e/o le OOSS territoriali potranno essere definite diverse modalità di utilizzo in relazione ai periodi di minori intensità produttiva.
10.5 Comunicazioni
La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla RSU i dati a consuntivo delle ore supplementari e straordinarie, effettuate per servizio o reparto, e l'utilizzo dei recuperi derivanti dal "conto ore".
10.6 Verifiche
Le Parti nazionali verificheranno, nel corso dell'ultimo trimestre del 2003, l'andamento dell'istituto del conto ore e le eventuali difficoltà applicative che dovessero essere segnalate.
11 - RIDUZIONE DELLORARIO Di LAVORO (R.O.L.)
Nessuna ulteriore riduzione dell'orario di lavoro è stata concessa ai lavoratori giornalieri e 2x5, 3x5 e 2x6.
Per i lavoratori addetti ai seguenti turni sono state aggiunte:
Turnisti 2x7
4 ore dal 01.01.2002
4 ore dal 01.01.2003
17 turni
22 ore dal 01.01.2001
4 ore dal 01.01.2002
4 ore dal 01.01.2003
Turnisti 3x7 e 3x6
4 ore dal 01.01.2001
4 ore dal 01.01.2002
4 ore dal 01.01.2003
Solo alle ulteriori riduzioni di cui sopra non si applica il collegamento alla presenza, che invece rimane per tutte le altre, come previsto dall'art. 12, 5° comma del CCNL.
12 INDENNITA DI TURNO NOTTURNO
Dal 1° gennaio 2001 gli importi fissi, previsti dall'art. 15 del CCNL per ogni turno notturno, sono incrementati di £. 1.000.
13 - FERIE
Dal 1° gennaio 2002, lo scaglione di ferie per gli operai con più di 18 anni di anzianità aziendale è incrementato di un giorno.
14 - ASPETTATIVA
L'azienda può concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa, indipendentemente dall'anzianità di servizio.
15 - MALATTIA
15.1 - Degenze ospedaliere
Dal 1° gennaio 2001 le degenze ospedaliere, debitamente certificate, entro un limite massimo di 90 giorni di calendario comporteranno un corrispondente prolungamento dei limiti contrattuali di comporto.
Per tale periodo, non concorre ai limiti temporali del trattamento economico di cui all'art. 47 del CCNL, l'azienda corrisponderà, ai lavoratori non in prova, unintegrazione del trattamento economico a carico INPS fino al 100% della normale retribuzione. Qualora risultassero superati i periodi nei quali sussiste unindennità di malattia a carico INPS, l'azienda corrisponderà un trattamento economico pari al 50% della normale retribuzione. Per i lavoratori con qualifica impiegatizia il trattamento economico a carico dell'azienda non potrà essere superiore a quanto previsto dal comma precedente.
15.2 - Non pagamento del primo giorno di malattia
La precedente normativa sul non pagamento del primo giorno di malattia dopo 3 malattie per anno o 5 malattie nel biennio è stata modificata per tenere conto delle difficoltà insorte nella definizione di "malattia" nel caso di certificati plurimi, dal momento che l'azienda non può conoscere le eventuali diverse diagnosi.
La nuova formulazione prevede cioè che non si dia luogo alla corresponsione del trattamento economico del 1° giorno di malattia dopo tre certificati nel corso di ciascun anno solare, considerando come unico certificato più certificati recanti l'indicazione "continuazione" da parte del medico curante.
16 - GRAVIDANZA E PUERPERIO
E' stato elevato da 8 a 9 mesi il limite massimo entro il quale le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali.
17 AMBIENTE DI LAVORO
Le parti stipulanti, nella consapevolezza che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luoghi di lavoro rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo delle attività lavorative e che è indispensabile rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente, con lo sviluppo delle aziende, hanno convenuto sulla necessità della partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze per l'attuazione di queste politiche.
A tale scopo le Parti hanno convenuto di realizzare un sistema di relazioni sindacali articolato sui livelli nazionale ed aziendale, in quest'ultimo caso con particolare riferimento ai rapporti tra azienda e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché R.S.U..
E' stato portato da 1 a 2 il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende o unità produttive che occupano tra 101 e 200 dipendenti.
18 - DONATORI DI MIDOLLO OSSEO
Al lavoratore donatore di midollo osseo, l'impresa riconosce, per l'accertamento ed il prelievo, fino a tre giorni di permesso di cui uno retribuito, purchè l'intervento sia idoneamente certificato.
19 - ADEGUAMENTI DI NORMATIVE CONTRATTUALI
Le parti hanno convenuto che, in fase di stesura, verranno valutate le modifiche al testo contrattuale necessarie per correlarlo alle seguenti disposizioni di legge:
20 MINIMI TABELLARI MENSILI
Si veda a riguardo la nostra comunicazione n° 22/286 del 06/09/2000.
21 IMPORTO UNA TANTUM
Si veda a riguardo la nostra comunicazione n° 22/286 del 06/09/2000.
22 DECORRENZA E DURATA
Il contratto decorre dal 18 luglio 2000, fatte salve le diverse decorrenza espressamente previste nei vari articoli.
Esso avrà validità: