23/303 S I N D A C A L E 18/09/2000
LAVORO MINORILE: Età lavorativa e assolvimento obbligo scolastico
Con riferimento alla nostra comunicazione n° 7/97 del 3 marzo 2000, segnaliamo che il Ministero del Lavoro, in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in ordine alletà minima per laccesso al lavoro dei minori in relazione allobbligo scolastico, ha provveduto a diramare la lettera-circolare Prot. n° 5/27341/70/AG/16.
Il Ministero ha ritenuto opportuno far presente quanto segue:
Lart. 1, c. 3, della legge 30/2000 recante "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dellistruzione", dispone che lobbligo scolastico inizia al 6° anno e termina al 15° anno detà.
Tale norma si raccorda con quanto disposto dallart. 5 del D.Lgs. 345/99 che subordina linstaurarsi di un rapporto di lavoro con minori a due requisiti:
Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha infatti precisato che, in attesa dellemanazione dei regolamenti previsti per lapplicazione della nuova disciplina, restano in vigore le norme di cui alla legge 9/99 e al D.M. 323/99, nel senso che lobbligo scolastico si intende assolto se il minore, al compimento del 15° anno detà, dimostri di aver osservato per almeno nove anni le norme sullobbligo scolastico.
Infine, il Ministero del Lavoro sottolinea che qualsiasi attestazione al riguardo deve essere rilasciata dalla competente autorità scolastica, trattandosi di questione che attiene alle attribuzioni del Ministero della Pubblica Istruzione.