23/303                       S I N D A C A L E                       18/09/2000

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LAVORO MINORILE: Età lavorativa e assolvimento obbligo scolastico


Con riferimento alla nostra comunicazione n° 7/97 del 3 marzo 2000, segnaliamo che il Ministero del Lavoro, in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in ordine all’età minima per l’accesso al lavoro dei minori in relazione all’obbligo scolastico, ha provveduto a diramare la lettera-circolare Prot. n° 5/27341/70/AG/16.

Il Ministero ha ritenuto opportuno far presente quanto segue:

L’art. 1, c. 3, della legge 30/2000 recante "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione", dispone che l’obbligo scolastico inizia al 6° anno e termina al 15° anno d’età.

Tale norma si raccorda con quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 345/99 che subordina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro con minori a due requisiti:

  1. compimento 15° anno d’età;
  2. assolvimento dell’obbligo scolastico per almeno nove anni.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha infatti precisato che, in attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti per l’applicazione della nuova disciplina, restano in vigore le norme di cui alla legge 9/99 e al D.M. 323/99, nel senso che l’obbligo scolastico si intende assolto se il minore, al compimento del 15° anno d’età, dimostri di aver osservato per almeno nove anni le norme sull’obbligo scolastico.

Infine, il Ministero del Lavoro sottolinea che qualsiasi attestazione al riguardo deve essere rilasciata dalla competente autorità scolastica, trattandosi di questione che attiene alle attribuzioni del Ministero della Pubblica Istruzione.

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