23/306                      AMBIENTE E SICUREZZA                       18/09/2000

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TRASPORTO E OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO DI MERCI PERICOLOSE


Decreto Legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 – G.U. n. 52 del 03/03/2000

DECRETO 4 luglio 2000, "Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40"

Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 7 luglio 2000,

n. U. di G. MOT n. A 21, Prot. N. 1476/4915/10 "Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. D.M. 6 giugno 2000, n. 82T, e D.M. 4 luglio 2000, n. 90T , attuativi del Decreto Legislativo 4.2.2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti".

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni di analogo argomento [N. 13/186 del 5 maggio 2000 e n. 22/290 del 6 settembre 2000] per segnalare la pubblicazione di due nuovi provvedimenti, con i quali vengono forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti della normativa:

Alle pagine seguenti riportiamo i punti di maggiore interesse per le Aziende.

Il testo integrale delle nuove disposizioni è disponibile presso gli Uffici dell’Associazione.

 

ESENZIONI

Il D. Lgs. 40 prevede l’esenzione dall’obbligo di nomina del consulente per le imprese che svolgono attività di trasporto di merci pericolose in quantitativi limitati o in maniera occasionale.

Si riporta, a tale proposito, il testo del citato D. Lgs. 40:

"Sono esentate dall’obbligo di nominare il consulente … :

a) Le imprese esercenti le attività di cui all’articolo 2, comma 1 [Si tratta delle imprese che "effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti"], riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al disotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell’allegato B al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti […];

b) Le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 [Si veda la nota riportata al punto precedente] definite dal Ministero dei trasporti e della navigazione con decreto da adottarsi entro novanta giorni [A tale scopo è stato emanato il Decreto 4 luglio 2000], quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell’impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.".

Il Decreto 4 luglio 2000, oltre a confermare l’esenzione per le imprese considerate alla lettera a) sopra evidenziata, definisce i casi previsti dalla lettera b).

E’ infatti prevista l’esenzione per [Si riporta, virgolettato, il testo del Decreto]:

"a) Le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;


b) Le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa."

Sono però previste specifiche condizioni per conferire validità alle esenzioni. L’art. 2 del Decreto precisa infatti che [Si riporta, virgolettato, il testo della normativa citata]:

"1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.


2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1.


La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

3. L'impresa che si e' avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.".

CAMPO DI APPLICAZIONE

Come prima ricordato, il D. Lgs. 40 impone l’obbligo di nominare il consulente alle imprese che "effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti".

Mentre risulta chiaro il significato di "operazione di trasporto", non altrettanto può dirsi per le "operazioni di carico e scarico".

Al riguardo la Circolare Ministeriale fornisce i chiarimenti interpretativi riportati di seguito, limitando l’ambito di applicazione della normativa.

Operazioni di "carico"

Per le imprese che effettuano operazioni di "carico", può sorgere il dubbio se tali operazioni debbano intendersi in senso lato, ossia comprendendo in esse anche tutte le attività inerenti la "spedizione" delle merci, oppure limitando l’espressione "carico" al significato letterale della parola, ossia all’attività delle imprese che materialmente provvedono alle operazioni di caricamento del veicolo o del carro ferroviario, sempre che queste ultime imprese siano distinte da quelle che si occupano della spedizione.

E’ emerso l’indirizzo di considerare il campo di applicazione delle nuove disposizioni, relativamente alle operazioni di "carico", limitato alle operazioni di "carico, comprese quelle di confezionamento degli imballaggi e di riempimento delle cisterne e grandi contenitori", escludendo (per il momento) le operazioni strettamente legate alla sola "spedizione" delle merci.

Per maggiore chiarezza, vengono forniti alcuni esempi [Si riporta, virgolettato, il testo della Circolare]:

"a)  Se ad esempio una fabbrica di prodotti chimici, per il confezionamento degli imballaggi e/o per il caricamento degli stessi sui veicoli o sui carri ferroviari, si serve, anziché di proprio personale, di imprese esterne, queste ultime dovranno nominare il consulente, mentre la fabbrica produttrice (che figura come "speditore") non è soggetta a tale obbligo;

b)  Ancora, se in un deposito di carburanti il riempimento dell’autocisterna viene materialmente effettuato in tutte le sue fasi dal conducente del veicolo, ed il personale del deposito, pur assicurando un servizio di emergenza in caso di necessità, non interviene nelle operazioni di riempimento, l’impresa di trasporto è tenuta alla nomina del consulente (che del resto deve già avere, in quanto trasporta), mentre l’impresa che gestisce il deposito non soggiace a tale obbligo.

Si ritiene indispensabile precisare che le imprese che risultano esclusivamente "speditrici" delle merci pericolose e che, in base al suindicato criterio non rientrano nel campo di applicazione del D. L.gs. 40/2000, pur non essendo tenute alla nomina del consulente, sono però obbligate a rispettare tutte le incombenze che l’ADR ed il RID prevedono espressamente a carico dello speditore.".

Operazioni di "scarico"

Per quanto riguarda le operazioni di "scarico", non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 96/35 le imprese "che scaricano le merci alla loro destinazione finale".

Tale interpretazione è esplicitamente enunciata in una dichiarazione della Commissione C.E., nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE "…coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la Direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale".

La motivazione di tale interpretazione è da ricondursi al fatto che, quando la merce è arrivata al destinatario finale, il trasporto è ormai concluso, quindi lo scarico di tali merci non influenza più la sicurezza del trasporto.

Per chiarire cosa si intenda per "destinazione finale", vengono forniti alcuni esempi [Si riporta, virgolettato, il testo della Circolare]:

"a) Nel caso che il destinatario sia l’utilizzatore della merce od un esercizio di vendita al dettaglio (come un supermercato), non v’è dubbio che questi non soggiacciano all’obbligo di nominare il consulente.

b) Nel caso in cui il destinatario sia un deposito di stoccaggio, dal quale la merce verrà poi di nuovo caricata su altri mezzi stradali o ferroviari per effettuare un nuovo viaggio, occorre precisare che tale operazione complessa può essere scomposta in tre operazioni semplici: lo scarico dal mezzo di trasporto precedente, la spedizione per il nuovo viaggio ed il carico sul nuovo mezzo di trasporto; di queste operazioni, se eseguite da imprese distinte, solo la terza rientra nell’obbligo della nomina del consulente; se tutte e tre le operazioni sono effettuate da un’unica impresa, questa dovrà avere il consulente in quanto effettua il "carico" per il successivo viaggio.

c) Nel caso di un’impresa che effettua il trasbordo di merci direttamente da un mezzo ad un altro (anche senza operare uno stoccaggio temporaneo), come ad esempio nel caso di movimentazione di container da veicolo stradale a quello ferroviario, o viceversa, l’impresa che effettua queste operazioni sottostà all’obbligo di nomina del consulente, in quanto effettua il "carico" sul secondo mezzo di trasporto. "

INCIDENTI

Il D. Lgs. 40 prescrive all’art. 4 che [Si riporta, virgolettato, il testo della normativa]:

"Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all’ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione di incidente.

La relazione … è trasmessa al capo dell’impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile … al Ministero dei trasporti e della navigazione".

La Circolare definisce i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato "incidente", ai sensi dell’articolo sopra evidenziato:

"DEFINIZIONE DI "INCIDENTE"

Un "incidente" è da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:

Criterio 1 - Danni a persone o cose

La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.

Ciò premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

a)      decesso di una o più persone;

b)      ferite o danni ad una o più persone, con prognosi superiore a sette giorni;

c)      danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila Euro.

 

Criterio 2 - Perdite di materie pericolose

Si distinguono i seguenti casi:

a) trasporti in cisterna od alla rinfusa; è da considerarsi "incidente" se la quantità di materia fuoruscita o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di carico o scarico, è superiore ai limiti di esenzione, per le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR;

b) trasporti in imballaggi o GRV; è da considerare "incidente" qualsiasi perdita o spandimento, che si verifichi in condizioni normali di utilizzo, causati da difetti costruttivi dell'imballaggio, ovvero da rottura dell'imballaggio stesso conseguente a caduta durante il carico o scarico, od eccessivo logoramento causato da prolungate vibrazioni durante il trasporto; è da considerare altresì incidente ogni perdita o spandimento per rottura dell'imballaggio dovute ad altra causa, se superiore ai limiti indicati al precedente punto a).

Criterio 3 - Motivi precauzionali di ordine pubblico.

Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.".

ALTRI ARGOMENTI TRATTATI NELLA CIRCOLARE

La Circolare fornisce inoltre chiarimenti relativamente a:

Gli Uffici dell’Associazione [Dott. M. Cappelletti] sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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