24/213 S I N D A C A L E 26/09/2000
PART-TIME: Benefici contributivi per assunzioni di personale a part-time.
Circolare I.N.P.S. 4 agosto 2000 n° 145.
Con nostra precedente comunicazione n° 18/234 del 22 giugno 2000, avevamo portato a conoscenza delle aziende il Decreto interministeriale 12/04/2000, il quale concede agevolazioni contributive a beneficio delle aziende che utilizzano listituto del part-time per le assunzioni a tempo indeterminato ad incremento dei livelli occupazionali.
In particolare lart. 1 del citato decreto prevedeva, per la durata di un triennio, una riduzione dellaliquota contributiva a favore dei soggetti che, a decorrere dal 3 giugno scorso, stipulassero contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale entro il 30 giugno 2000.
Ora, in seguito allautorizzazione da parte della Commissione europea, tali benefici sono riconosciuti anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e SINO AL 31 DICEMBRE 2000.
Tramite la circolare n° 145 del 4 agosto 2000, lINPS ha quindi fornito le disposizioni operative in materia, di cui riportiamo i contenuti essenziali.
BENEFICIARI
Interessati al beneficio contributivo sono tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori e gli enti pubblici economici.
DESTINATARI
Lassunzione deve riguardare soggetti privi di occupazione: lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso limpiego precedente.
CONDIZIONI PER LACCESSO AL BENEFICIO
La riduzione contributiva spetta ai datori di lavoro alle seguenti condizioni:
che lassunzione dei lavoratori comporti la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto agli organici esistenti, calcolati con riferimento alla forza media dei 12 mesi precedenti;
che siano osservati i Contratti Collettivi Nazionali stipulati dalle Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
OGGETTO DEL BENEFICIO
Lincentivazione consiste nella riduzione triennale dellaliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovuta allINPS per lIVS, modulata secondo lorario di lavoro settimanale previsto nei contratti stipulati, nella misura di seguito riportata:
7%, per i contratti part-time con un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore;
10%, per i contratti part-time con orario settimanale superiore alle 24 ore ma non alle 28 ore;
13%, per i contratti part-time con orario settimanale superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore.
Per lindividuazione delle predette fasce, si fa riferimento alla media delle prestazioni su base annua.
Il beneficio è alternativo a qualunque altra forma di agevolazione relativa ai medesimi lavoratori.
LIMITE MASSIMO DEI CONTRATTI AGEVOLATI
Ai sensi di quanto previsto dallart. 2 del Decreto 12/04/2000, il numero di contratti part-time agevolati è limitato, non potendo superare:
il 20% dei contratti per la fascia fino a 250 addetti, con possibilità di instaurare in ogni caso almeno 1 contratto agevolato;
il 10% per la fascia 251-1000 addetti;
il 2% per la fascia superiore ai 1000 addetti.
Esempio: per unazienda con forza aziendale di 50 dipendenti possono essere ammessi ai benefici un massimo di 10 contratti
Ai fini del computo della forza aziendale si precisa che il requisito occupazionale va determinato in relazione al complesso delle attività facenti capo al medesimo imprenditore, anche se articolate in più cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in province diverse, non assumendo rilievo leventuale diverso settore di attività nel quale gli stessi siano occupati.
Dal computo della forza lavorativa vanno esclusi:
gli apprendisti;
i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;
i lavoratori assunti con contratto di reinserimento.
I lavoratori part-time già in forza dovranno essere computati in proporzione allorario svolto.
MODALITÀ DI ACCESSO AI BENEFICI
Le imprese interessate devono presentare allAgenzia I.N.P.S. competente per territorio una domanda (vedere allegato) contenente:
il numero dei contratti che sintendono stipulare, nel rispetto dei limiti quantitativi sopra richiamati;
le informazioni utili per leventuale applicazione dei criteri di priorità.
Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, le Agenzie, nei limiti delle risorse disponibili, provvederanno ad ammettere le imprese alla fruizione dei benefici contributivi.
Entro 15 giorni dalla comunicazione dellammissione ai benefici le aziende dovranno, inoltre, presentare, alla stessa Agenzia dellI.N.P.S., i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati.
CRITERI DI PRIORITÀ
Il numero dei contratti agevolati è in funzione delle risorse finanziarie disponibili (200 miliardi per ciascuno degli anni 2000,2001 e 2002) ed è ripartito per province.
In caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale, le agevolazioni saranno concesse in base ai seguenti criteri di priorità:
data di presentazione o invio della domanda;
contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni (24 anni e 364 giorni);
contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili conviventi.
CODIFICA AZIENDE
Le posizioni contributive relative alle aziende ammesse ai benefici in questione, dovranno essere contrassegnate, anche ai fini della loro imputazione contabile, con il codice di autorizzazione "2T" che, a decorrere dal giugno 2000, assume il nuovo significato di "Azienda ammessa ai benefici per il part-time di cui al DM 12 aprile 2000".
Le aziende che usufruiscono dellaccentramento degli adempimenti contributivi presso unAgenzia dellINPS collocata al di fuori della provincia in cui viene effettuata lassunzione incentivata, dovranno provvedere ad accendere unapposita posizione contributiva presso lAgenzia INPS competente per territorio, ai fini degli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori part-time assunti in quella provincia.
La posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice Tipo Azienda "A3", nonché dai codici di autorizzazione "2T" e "0D", questultimo con il significato di "azienda con più posizioni contributive avente alle dipendenze particolari categorie di personale".
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DENUNCE DM 10/2
Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità, utilizzando un rigo in bianco del quadro interessato:
ORARIO DI LAVORO |
CODICI DM 10 QUADRO B-C |
CODICI DM 10 QUADRO D |
Tra le 20 e le 24 ore sett.li | 100L operaio 200L impiegato 300L dirigente 700L equiparato 800L viaggiatore |
"L707" Rid.Contr. 7 % IVS ex DM 12.04.2000 |
Tra le 25 e le 28 ore sett.li | 100N operaio 200N impiegato 300N dirigente 700N equiparato 800N viaggiatore |
"L710" Rid.Contr. 10 % IVS ex DM 12.04.2000 |
Tra le 29 e le 32 ore sett.li | 100R operaio 200R impiegato 300R dirigente 700R equiparato 800R viaggiatore |
"L713" Rid.Contr. 13 % IVS ex DM 12.04.2000 |
N.B. Nei codici del quadro B-C sostituire "00" con leventuale diverso codice
contribuzione, ove necessario. (Es. Operaio in mobilità assunto a tempo indeterminato
con contratto part-time di 28 ore = Cod. "175N").
DATI RICHIESTI NEI QUADRI B-C
Per tutti i codici indicare nelle caselle:
"N. dipendenti" il numero dei dipendenti;
"N. giornate" il numero delle ore retribuite;
"Retribuzioni" lammontare delle retribuzioni imponibili;
"Somme a debito del datore di lavoro" lintero ammontare della contribuzione dovuta, senza operare alcuna riduzione;
DATI RICHIESTI QUADRO D
Per tutti i codici indicare limporto relativo alla riduzione contributiva spettante in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM 10/2, facendolo precedere da uno dei sopra citati nuovi codici.
LAVORATORI A PART-TIME NON RIENTRANTI NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DI CUI AL DM 12.04.2000
Ai fini dellindicazione sul modello DM 10/2 dei lavoratori in epigrafe, si precisa che dovranno continuare ad essere utilizzati i codici di seguito riportati, con lavvertenza che non è più necessario operare la distinzione tra il personale occupato per un numero di ore inferiore o superiore alle 78:
Codici |
Significato |
OXX |
|
YXX |
|
3XXP |
|
7XXP |
|
8XXP |
dove XX corrisponde a "0" ovvero alleventuale codice tipo contribuzione.
Non dovranno essere più utilizzati i codici
Significato |
|
né il quarto carattere "S".
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI
Ai fini della compilazione della domanda, si forniscono le precisazioni che seguono.
Nel campo relativo al "numero complessivo dei dipendenti" dovrà essere riportato il totale dei dipendenti in forza allazienda alla data di assunzione del lavoratore a part-time, in base ai criteri precedentemente esposti.
Per quanto riguarda il campo relativo alla "media ULA dei 12 mesi precedenti", si ricorda che, secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti alloccupazione, il calcolo della base occupazionale deve essere espresso in ULA (unità di lavoro/anno): "il numero di posti di lavoro corrisponde al numero di unità lavoro/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono frazioni di ULA".
Questo comporta, tra laltro, che dal calcolo della forza aziendale debbano essere esclusi, oltre ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, anche:
i lavoratori assunti con contratto a termine;
i lavoratori a domicilio, dato il carattere "speciale" di tale rapporto di lavoro.
Inoltre, ai fini del calcolo suddetto, i decimali fino a 0,50 devono essere arrotondati per difetto, mentre dallo 0,51 in poi si procede ad arrotondamento per eccesso.
Per le imprese che hanno meno di dodici mesi di attività, il calcolo dellULA va rapportato ai periodi di effettiva attività lavorativa con dipendenti.
Nella sezione relativa alla "retribuzione mensile totale" dovrà essere riportata la sommatoria delle retribuzioni contrattualmente previste con riferimento ai lavoratori part-time assunti.
Nella sezione relativa all"Ente" dovrà essere indicato il soggetto presso il quale il datore di lavoro assolve gli obblighi contributivoprevidenziali (es: INPS o I.N.P.D.A.I.).
Particolarmente importante è la sezione relativa ai "contratti stipulati in favore di", nella quale va indicato il numero dei contratti riferiti a soggetti che danno diritto alla priorità nel riconoscimento dellagevolazione. Al riguardo, tale ultimo dato è da considerarsi quota parte del numero complessivo dei contratti part-time che i datori di lavoro intendono stipulare.