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PART-TIME: Benefici contributivi per assunzioni di personale a part-time.

Circolare I.N.P.S. 4 agosto 2000 n° 145.


Con nostra precedente comunicazione n° 18/234 del 22 giugno 2000, avevamo portato a conoscenza delle aziende il Decreto interministeriale 12/04/2000, il quale concede agevolazioni contributive a beneficio delle aziende che utilizzano l’istituto del part-time per le assunzioni a tempo indeterminato ad incremento dei livelli occupazionali.

In particolare l’art. 1 del citato decreto prevedeva, per la durata di un triennio, una riduzione dell’aliquota contributiva a favore dei soggetti che, a decorrere dal 3 giugno scorso, stipulassero contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale entro il 30 giugno 2000.

Ora, in seguito all’autorizzazione da parte della Commissione europea, tali benefici sono riconosciuti anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e SINO AL 31 DICEMBRE 2000.

Tramite la circolare n° 145 del 4 agosto 2000, l’INPS ha quindi fornito le disposizioni operative in materia, di cui riportiamo i contenuti essenziali.

BENEFICIARI

Interessati al beneficio contributivo sono tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori e gli enti pubblici economici.

DESTINATARI

L’assunzione deve riguardare soggetti privi di occupazione: lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l’impiego precedente.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO

La riduzione contributiva spetta ai datori di lavoro alle seguenti condizioni:

che l’assunzione dei lavoratori comporti la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto agli organici esistenti, calcolati con riferimento alla forza media dei 12 mesi precedenti;

che siano osservati i Contratti Collettivi Nazionali stipulati dalle Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

 

OGGETTO DEL BENEFICIO

L’incentivazione consiste nella riduzione triennale dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovuta all’INPS per l’IVS, modulata secondo l’orario di lavoro settimanale previsto nei contratti stipulati, nella misura di seguito riportata:

7%, per i contratti part-time con un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore;

10%, per i contratti part-time con orario settimanale superiore alle 24 ore ma non alle 28 ore;

13%, per i contratti part-time con orario settimanale superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore.

Per l’individuazione delle predette fasce, si fa riferimento alla media delle prestazioni su base annua.

Il beneficio è alternativo a qualunque altra forma di agevolazione relativa ai medesimi lavoratori.

LIMITE MASSIMO DEI CONTRATTI AGEVOLATI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Decreto 12/04/2000, il numero di contratti part-time agevolati è limitato, non potendo superare:

il 20% dei contratti per la fascia fino a 250 addetti, con possibilità di instaurare in ogni caso almeno 1 contratto agevolato;

il 10% per la fascia 251-1000 addetti;

il 2% per la fascia superiore ai 1000 addetti.

Esempio: per un’azienda con forza aziendale di 50 dipendenti possono essere ammessi ai benefici un massimo di 10 contratti

Ai fini del computo della forza aziendale si precisa che il requisito occupazionale va determinato in relazione al complesso delle attività facenti capo al medesimo imprenditore, anche se articolate in più cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in province diverse, non assumendo rilievo l’eventuale diverso settore di attività nel quale gli stessi siano occupati.

Dal computo della forza lavorativa vanno esclusi:

gli apprendisti;

i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;

i lavoratori assunti con contratto di reinserimento.

I lavoratori part-time già in forza dovranno essere computati in proporzione all’orario svolto.

MODALITÀ DI ACCESSO AI BENEFICI

Le imprese interessate devono presentare all’Agenzia I.N.P.S. competente per territorio una domanda (vedere allegato) contenente:

il numero dei contratti che s’intendono stipulare, nel rispetto dei limiti quantitativi sopra richiamati;

le informazioni utili per l’eventuale applicazione dei criteri di priorità.

Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, le Agenzie, nei limiti delle risorse disponibili, provvederanno ad ammettere le imprese alla fruizione dei benefici contributivi.

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ammissione ai benefici le aziende dovranno, inoltre, presentare, alla stessa Agenzia dell’I.N.P.S., i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati.

CRITERI DI PRIORITÀ

Il numero dei contratti agevolati è in funzione delle risorse finanziarie disponibili (200 miliardi per ciascuno degli anni 2000,2001 e 2002) ed è ripartito per province.

In caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale, le agevolazioni saranno concesse in base ai seguenti criteri di priorità:

data di presentazione o invio della domanda;

contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni (24 anni e 364 giorni);

contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili conviventi.

CODIFICA AZIENDE

Le posizioni contributive relative alle aziende ammesse ai benefici in questione, dovranno essere contrassegnate, anche ai fini della loro imputazione contabile, con il codice di autorizzazione "2T" che, a decorrere dal giugno 2000, assume il nuovo significato di "Azienda ammessa ai benefici per il part-time di cui al DM 12 aprile 2000".

Le aziende che usufruiscono dell’accentramento degli adempimenti contributivi presso un’Agenzia dell’INPS collocata al di fuori della provincia in cui viene effettuata l’assunzione incentivata, dovranno provvedere ad accendere un’apposita posizione contributiva presso l’Agenzia INPS competente per territorio, ai fini degli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori part-time assunti in quella provincia.

La posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice Tipo – Azienda "A3", nonché dai codici di autorizzazione "2T" e "0D", quest’ultimo con il significato di "azienda con più posizioni contributive avente alle dipendenze particolari categorie di personale".

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DENUNCE DM 10/2

Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità, utilizzando un rigo in bianco del quadro interessato:

ORARIO DI LAVORO

CODICI DM 10

QUADRO B-C

CODICI DM 10

QUADRO D

Tra le 20 e le 24 ore sett.li 100L operaio

200L impiegato

300L dirigente

700L equiparato

800L viaggiatore

 "L707"

Rid.Contr. 7 %

IVS ex DM

12.04.2000

Tra le 25 e le 28 ore sett.li 100N operaio

200N impiegato

300N dirigente

700N equiparato

800N viaggiatore

 "L710"

Rid.Contr. 10 %

IVS ex DM

12.04.2000

Tra le 29 e le 32 ore sett.li 100R operaio

200R impiegato

300R dirigente

700R equiparato

800R viaggiatore

"L713"

Rid.Contr. 13 %

IVS ex DM

12.04.2000

N.B. Nei codici del quadro B-C sostituire "00" con l’eventuale diverso codice

contribuzione, ove necessario. (Es. Operaio in mobilità assunto a tempo indeterminato

con contratto part-time di 28 ore = Cod. "175N").

DATI RICHIESTI NEI QUADRI B-C

Per tutti i codici indicare nelle caselle:

"N. dipendenti" il numero dei dipendenti;

"N. giornate" il numero delle ore retribuite;

"Retribuzioni" l’ammontare delle retribuzioni imponibili;

"Somme a debito del datore di lavoro" l’intero ammontare della contribuzione dovuta, senza operare alcuna riduzione;

DATI RICHIESTI QUADRO D

Per tutti i codici indicare l’importo relativo alla riduzione contributiva spettante in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM 10/2, facendolo precedere da uno dei sopra citati nuovi codici.

LAVORATORI A PART-TIME NON RIENTRANTI NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DI CUI AL DM 12.04.2000

Ai fini dell’indicazione sul modello DM 10/2 dei lavoratori in epigrafe, si precisa che dovranno continuare ad essere utilizzati i codici di seguito riportati, con l’avvertenza che non è più necessario operare la distinzione tra il personale occupato per un numero di ore inferiore o superiore alle 78:

  • Codici

  • Significato

  • OXX

  • Operaio part-time
  • YXX

  • Impiegato part-time
  • 3XXP

  • Dirigente part-time
  • 7XXP

  • Equiparato part-time
  • 8XXP

  • Viaggiatore part-time
  • dove XX corrisponde a "0" ovvero all’eventuale codice tipo contribuzione.

    Non dovranno essere più utilizzati i codici

  • Codici
  • Significato

  • 1XXP
  • Operaio part-time
  • 2XXP
  • Impiegato part-time
  • né il quarto carattere "S".

    MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

    Ai fini della compilazione della domanda, si forniscono le precisazioni che seguono.

    Nel campo relativo al "numero complessivo dei dipendenti" dovrà essere riportato il totale dei dipendenti in forza all’azienda alla data di assunzione del lavoratore a part-time, in base ai criteri precedentemente esposti.

    Per quanto riguarda il campo relativo alla "media ULA dei 12 mesi precedenti", si ricorda che, secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti all’occupazione, il calcolo della base occupazionale deve essere espresso in ULA (unità di lavoro/anno): "il numero di posti di lavoro corrisponde al numero di unità lavoro/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono frazioni di ULA".

    Questo comporta, tra l’altro, che dal calcolo della forza aziendale debbano essere esclusi, oltre ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, anche:

    i lavoratori assunti con contratto a termine;

    i lavoratori a domicilio, dato il carattere "speciale" di tale rapporto di lavoro.

    Inoltre, ai fini del calcolo suddetto, i decimali fino a 0,50 devono essere arrotondati per difetto, mentre dallo 0,51 in poi si procede ad arrotondamento per eccesso.

    Per le imprese che hanno meno di dodici mesi di attività, il calcolo dell’ULA va rapportato ai periodi di effettiva attività lavorativa con dipendenti.

    Nella sezione relativa alla "retribuzione mensile totale" dovrà essere riportata la sommatoria delle retribuzioni contrattualmente previste con riferimento ai lavoratori part-time assunti.

    Nella sezione relativa all’"Ente" dovrà essere indicato il soggetto presso il quale il datore di lavoro assolve gli obblighi contributivo–previdenziali (es: INPS o I.N.P.D.A.I.).

    Particolarmente importante è la sezione relativa ai "contratti stipulati in favore di", nella quale va indicato il numero dei contratti riferiti a soggetti che danno diritto alla priorità nel riconoscimento dell’agevolazione. Al riguardo, tale ultimo dato è da considerarsi quota parte del numero complessivo dei contratti part-time che i datori di lavoro intendono stipulare.

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