24/316                      P R E V I D E N Z I A L E                       26/09/2000

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INAIL: Denuncia nominativa lavoratori parasubordinati


Si rende noto che l’INAIL ha provveduto a realizzare i nuovi modelli per la denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati.

Nello specifico, l’INAIL ha realizzato due modelli per la denuncia nominativa dei collaboratori coordinati e continuativi:

un primo modello, codice di identificazione "1 1", da utilizzare, da parte del committente, in caso di denuncia di esercizio con accensione di un’apposita posizione assicurativa per il collaboratore, qualora l’attività effettivamente svolta dal lavoratore parasubordinato non rientri fra le lavorazioni già assicurate. In tal caso il modello, allegato alla denuncia d’esercizio, dovrà essere presentato nei termini previsti all’art. 12, primo comma, del T.U.: di norma, almeno cinque giorni prima dell’inizio del rischio;

un secondo modello, codice di identificazione "2 2", da utilizzare per la denuncia di variazione dei soggetti assicurati, qualora l’attività del lavoratore parasubordinato sia compresa in una delle posizioni assicurative già accese dal committente. In tale ipotesi, si ritiene sufficiente la presentazione del modello allegato senza inoltro di ulteriore modulistica, nei termini di cui all’art. 12, terzo comma, del T.U.: ossia non oltre l’ottavo giorno da quello in cui le variazioni (cioè l’instaurazione della collaborazione) si sono verificate.

Sarà cura dell’operatore INAIL, mediante accurata analisi di quanto attestato dal committente nell’apposito riquadro in merito all’attività effettivamente svolta dal collaboratore, effettuare i dovuti controlli sull’effettiva assimilazione dell’attività del lavoratore stesso a quella già assicurata.

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