24/317                       P R E V I D E N Z I A L E                       26/09/2000

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NUOVA MISURA DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E DI DILAZIONE

Circolare INPS n° 155 del 18.09.2000


Il Ministero del Lavoro, con nota del 13 giugno scorso, ha autorizzato gli Enti previdenziali a procedere autonomamente ed automaticamente all’adeguamento del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori, sulla base delle determinazioni periodiche assunte dalla Banca d’Italia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

In base alle disposizioni ministeriali ed in relazione al provvedimento della Banca d’Italia del 1 settembre 2000, pubblicato sulla G.U. n° 207 del 05.09.2000, a decorrere dal 6 settembre 2000 il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione, è stato fissato nella misura del 4,50 %.

L’INPS, con circolare n° 155 del 18 settembre 2000, ha così rideterminato i tassi d’interesse.

A decorrere dal 6 settembre 2000:

INTERESSI DI DILAZIONE

L’interesse di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dal 6 settembre 2000, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 10,50%.

INTERESSI DI DIFFERIMENTO

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,50% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2000.

SOMME AGGIUNTIVE

La nuova misura delle somme aggiuntive si determina come segue:

per le inadempienze previste al comma 217 dell’art. 1 lett. a) della legge 662/96 (mancato o ritardato pagamento oppure pagamento parziale di contributi o premi, entro il termine previsto, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie):

è pari al tasso degli interessi di dilazione (10,50%) maggiorato di tre punti e, quindi al 13,50%.

Per i debiti relativi a periodi contributivi rientranti nella disciplina di cui alla Legge n° 48/88:

il tasso degli interessi di dilazione in vigore (10,50%) va maggiorato di 5 punti, pertanto, il tasso da applicare è del 15,50%.

Per le inadempienze previste al comma 218 del summenzionato art. 1 (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze):

è pari al nuovo tasso degli interessi di dilazione e, quindi, al 10,50%.

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