24/317 P R E V I D E N Z I A L E 26/09/2000
NUOVA MISURA DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E DI DILAZIONE
Circolare INPS n° 155 del 18.09.2000
Il Ministero del Lavoro, con nota del 13 giugno scorso, ha autorizzato gli Enti previdenziali a procedere autonomamente ed automaticamente alladeguamento del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori, sulla base delle determinazioni periodiche assunte dalla Banca dItalia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
In base alle disposizioni ministeriali ed in relazione al provvedimento della Banca dItalia del 1 settembre 2000, pubblicato sulla G.U. n° 207 del 05.09.2000, a decorrere dal 6 settembre 2000 il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione, è stato fissato nella misura del 4,50 %.
LINPS, con circolare n° 155 del 18 settembre 2000, ha così rideterminato i tassi dinteresse.
A decorrere dal 6 settembre 2000:
INTERESSI DI DILAZIONE
Linteresse di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dal 6 settembre 2000, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 10,50%.
INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,50% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2000.
SOMME AGGIUNTIVE
La nuova misura delle somme aggiuntive si determina come segue:
per le inadempienze previste al comma 217 dellart. 1 lett. a) della legge 662/96 (mancato o ritardato pagamento oppure pagamento parziale di contributi o premi, entro il termine previsto, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie):
è pari al tasso degli interessi di dilazione (10,50%) maggiorato di tre punti e, quindi al 13,50%.
Per i debiti relativi a periodi contributivi rientranti nella disciplina di cui alla Legge n° 48/88:
il tasso degli interessi di dilazione in vigore (10,50%) va maggiorato di 5 punti, pertanto, il tasso da applicare è del 15,50%.
Per le inadempienze previste al comma 218 del summenzionato art. 1 (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze):
è pari al nuovo tasso degli interessi di dilazione e, quindi, al 10,50%.