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I.N.P.S.: Il nuovo sistema di recupero dei crediti INPS


L’art. 13 della legge n° 448/98, come modificato dal Decreto legge n° 308/99, convertito nella legge n° 402/99, ha dettato disposizioni in merito alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

I crediti contributivi vantati dall’INPS, sia quelli già maturati sia quelli che matureranno fino al 31/12/2001, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, sono ceduti a titolo oneroso a concessionari individuati dalla legge fra banche e intermediari finanziari, al fine di rendere più celere la riscossione.

A tali concessionari viene quindi affidato, in concessione ed in via esclusiva, il servizio di riscossione e di gestione di tali crediti.

Riportiamo alle pagine seguenti le più frequenti problematiche poste all’INPS in materia di cartolarizzazione, ricavabili anche presso il sito Internet www.inps.it.

LA CARTELLA UNICA DI PAGAMENTO

Cos'è la cartella unica di pagamento?

La cartella unica di pagamento è la notifica da parte del concessionario di somme varie di cui il

contribuente è debitore.

Al contribuente viene inviata una sola cartella di pagamento affinché possa pagare quanto in essa contenuto alla stessa scadenza.

In caso di scadenze diverse, queste vengono indicate dal concessionario per ogni tipologia di tributo e contributo e sono riportate nelle istruzioni per il pagamento.

Cosa contiene?

La cartella unica, formata dal concessionario sulla base dei ruoli predisposti dai vari Enti creditori (Finanze, INPS, INAIL, Comune, ecc.), contiene l'avviso di pagamento di tributi erariali e di contributi previdenziali, con l'avvertimento che, in mancanza, si provvederà ad esecuzione forzata.

La cartella può anche contenere i contributi dovuti ad un solo Ente, ad esempio l'INPS.

Dove viene notificata?

La cartella viene notificata al domicilio fiscale del contribuente e/o agli altri indirizzi presenti negli archivi dei concessionari o forniti dall'Ente impositore.

A chi chiedere delucidazioni sugli importi iscritti in cartella?

Chi vuole spiegazioni sugli addebiti deve rivolgersi ai vari Enti che trova indicati all'interno

delle singole sezioni, ognuno per le somme di propria competenza.

Per quanto riguarda i contributi dovuti all'Istituto, bisognerà rivolgersi alle Sedi INPS, all'indirizzo indicato nella cartella stessa, oppure al numero verde, riportato accanto all'indirizzo della Sede.

Qual è la scadenza di pagamento della cartella?

Il pagamento deve avvenire nel termine di 60 giorni dalla notifica di quest'ultima.
In caso di ruoli rateizzati per le dilazioni richieste dal contribuente (al momento non sono stati

emessi dall'INPS) le scadenze delle rate saranno mensili.

Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Dove si paga?

In caso di pagamento integrale:

presso gli sportelli del concessionario;

presso gli uffici postali o banche (con bollettino predisposto modello RAV).

In caso di pagamento parziale:

presso gli sportelli del concessionario;

presso le agenzie postali c/c postale mod. F35.

 

Se invece pago la cartella in ritardo rispetto alle scadenze indicate o se debbo pagare le rate di una dilazione di pagamento?

Bisogna utilizzare il bollettino di c/c postale F 35.

Posso pagare la cartella mediante carte Pagobancomat?

Sì, è possibile presso gli sportelli dei concessionari o presso le agenzie postali che hanno terminali idonei.

L'importo non può superare quello autorizzato dalla Banca che ha emesso la carta di credito.

Se mi trovo fuori dal territorio nazionale come posso pagare?

Si può pagare mediante bonifico bancario sul c/c postale intestato al concessionario, riportato nella cartella, indicando:

il numero della cartella di pagamento;

il proprio codice fiscale.

Se intendo pagare parzialmente la cartella o se la pago in ritardo, quali sono i dati che debbo indicare nel bollettino di c/c postale, oltre quelli previsti?

il numero progressivo del contributo che compare in cartella accanto ad ogni singolo importo addebitato;

l'importo di ciascuno degli addebiti che s’intende pagare;

il proprio codice fiscale;

il numero del c/c postale del concessionario indicato in cartella alla voce "istruzioni per il pagamento";

gli eventuali diritti di notifica della cartella.

Se pago i contributi INPS in ritardo, cioè dopo due mesi dalla notifica, cosa succede?

Il concessionario è tenuto ad effettuare le procedure esecutive per il recupero del credito.
Inoltre il contribuente dovrà pagare ulteriori sanzioni civili, oltre quelle già iscritte in cartella, calcolate a decorrere dalla data di notifica della stessa alla data di pagamento,  al tasso in vigore al momento del pagamento stesso.

L'importo massimo delle ulteriori sanzioni eventualmente da pagare è riportato nella pagina degli addebiti (ma non è incolonnato tra le somme da pagare) e rappresenta solo un'informazione per il contribuente nell'eventualità in cui paghi la cartella in ritardo.

Se nella pagina degli addebiti non sono indicate le ulteriori somme aggiuntive?

Significa che le somme aggiuntive già presenti in cartella e indicate tra gli addebiti hanno raggiunto il tetto massimo da pagare a norma di legge.

Quali sono le modalità di calcolo delle ulteriori somme aggiuntive?

Le ulteriori somme aggiuntive (da pagare in sostituzione degli interessi di mora), vanno calcolate come segue:

bisogna determinare il numero dei giorni trascorsi tra la data della notifica e la data in cui s’intende effettuare il pagamento;

bisogna moltiplicare tale numero per il tasso delle sanzioni civili in vigore in quel momento e per l’importo di ciascun contributo da versare.

Il risultato di tale somma può essere un importo inferiore, o pari a quello indicato alla voce ulteriore somma aggiuntiva riportato nella sezione Dettaglio degli addebiti per cui la somma da pagare sarà inferiore o pari a quella indicata.

Se invece il risultato del calcolo dà un importo superiore a quello indicato, il contribuente dovrà provvedere al pagamento di una somma pari a quella riportata alla voce "ulteriori somme aggiuntive", essendo quest’ultima il tetto massimo delle sanzioni previste dalle norme.

Dove posso vedere l’ultimo tasso da utilizzare per il calcolo?

Il tasso da utilizzare può essere visualizzato sul sito dell’INPS: www.inps.it.

Si ricorda che le variazioni dei tassi sono stabilite di volta in volta dalla Banca d’Italia e vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Se il pagamento in ritardo avviene presso gli sportelli del concessionario?

Il concessionario stesso provvederà a calcolare e a richiedere l’ulteriore somma dovuta, in conto delle sanzioni civili, per i giorni di ritardo.

Se il pagamento, invece, avviene in modo diverso?

Il calcolo delle ulteriori sanzioni dovrà essere effettuato direttamente dal contribuente secondo le indicazioni contenute nella cartella.

Oltre le ulteriori somme aggiuntive, in caso di ritardo, quali somme sono tenuto a pagare?

In caso di ritardo, cioè dopo due mesi dalla notifica della cartella, il contribuente dovrà pagare al concessionario un compenso pari al 4, 65 % delle somme iscritte a ruolo.

Come vengono indicati i contributi in cartella?

Nel dettaglio degli addebiti, per ogni partita, vengono riportati tanti articoli di ruolo quante sono le somme da pagare.

Se il debitore è un datore di lavoro non agricolo, viene indicato l’importo totale o parziale per ogni DM/10 mensile non pagato.

Al numero progressivo successivo sono invece indicate le sanzioni civili calcolate alla data della formazione del ruolo.

In alcuni casi è presente anche la sanzione UNA TANTUM.

In caso di addebito effettuato sulla base di accertamenti d’ufficio, accanto alla voce DM, viene indicato il periodo di riferimento.

Se invece il debitore è un artigiano o un commerciante, troverà, accanto all’anno di emissione, l’importo di ogni singolo trimestre non pagato totalmente o parzialmente. 

Per i contributi a percentuale eccedenti il minimale dovuti dai collaboratori appare la dicitura " relativi al..." e indica che i contributi sono dovuti dal collaboratore di cui si riporta il nominativo. 
Anche nel caso del debitore artigiano o commerciante, ai numeri progressivi successivi al contributo, vengono indicate le sanzioni civili ed eventualmente la sanzione UNA TANTUM.

Se nella colonna degli addebiti ci sono solo le somme aggiuntive?

Significa che il debitore ha già pagato i rispettivi contributi e sono dovute solo le sanzioni civili.

Cosa sono gli interessi di mora indicati nel frontespizio della cartella?

Gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente in caso di pagamento in ritardo dei tributi dovuti al Ministero delle Finanze.

Per maggior chiarezza si ricorda al contribuente che, in caso di pagamento in ritardo della cartella, se la stessa contiene anche tributi diversi dall’INPS, deve pagare:

per i tributi dovuti all’Erario, gli interessi di mora;

per i contributi dovuti agli Enti previdenziali, (INPS; INAIL; ENPALS; ecc...) in sostituzione degli interessi di mora, le ulteriori somme aggiuntive, come sopra illustrate;

i compensi dovuti al concessionario, pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo.

Se la cartella è intestata ad un contribuente deceduto, gli eredi sono tenuti a pagare i contributi?

Gli eredi del contribuente sono tenuti al pagamento dei contributi il cui presupposto si è verificato prima della morte del contribuente stesso, a meno che i presunti eredi non abbiano dichiarato di rinunciare all’eredità o che l’eredità sia stata accettata con beneficio d’inventario.
Qualora la richiesta dei contributi riguardi periodi successivi alla morte dell’intestatario della cartella, gli eredi dovranno rivolgersi alla Sede che ha emesso il ruolo al fine di sistemare le partite contributive successive al decesso dell’intestatario della cartella.

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI DOPO LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO PER I CONTRIBUTI INPS

Dopo la notifica della cartella, cosa posso fare?

Il contribuente dopo la notifica della cartella può:

pagare integralmente o parzialmente le somme addebitate;

fare ricorso al pretore;

chiedere l'annullamento di quanto contenuto nella cartella;

chiedere di pagare a rate;

chiedere il rimborso di quanto erroneamente pagato con la cartella.

Quali sono le modalità di pagamento della cartella unica?

Per quanto riguarda le varie modalità di pagamento, bisogna visualizzare le istruzioni alla voce "Cartella unica di pagamento" sul sito Internet www.inps.it.

Come posso fare opposizione alla cartella di pagamento?

Qualora il contribuente voglia fare opposizione contro la cartella emessa, può proporre ricorso giudiziario entro 40 giorni dalla notifica della cartella a norma dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 46/99.

A chi devo presentare il ricorso?

L'opposizione alla cartella di pagamento deve essere proposta al giudice del lavoro e notificata all'INPS ed al concessionario.

Il giudizio è regolato dagli art. 442 e segg. del codice di procedura civile.

Nel corso del giudizio di primo grado, il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione?

Sì, l'esecuzione del ruolo può essere sospesa per gravi motivi.

In tal caso il contribuente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.

Se la cartella contiene importi già pagati all'INPS, come posso richiedere lo sgravio di tali somme?

Se i contributi richiesti sono stati già pagati in tutto o in parte, il contribuente potrà presentare istanza di autotutela alla Sede di competenza.

Se l’istanza verrà ritenuta legittima e fondata, sarà accolta con conseguente provvedimento di sgravio, totale o parziale.

L’istanza di sgravio non sostituisce il ricorso giurisdizionale di cui all’art. 24 del D. Lgs. n° 46/99.
All’istanza di sgravio è necessario allegare:

la copia della cartella di pagamento;

l’originale e la copia del versamento dei contributi per i quali viene richiesto lo sgravio, in caso di pagamento già avvenuto;

la documentazione attestante che i contributi iscritti in cartella non sono dovuti (ad es. cancellazione dagli elenchi di categoria, contribuente deceduto), in caso di contributi indebiti.

In tutti i casi inerenti la richiesta di sgravio, la Sede interessata Le darà comunicazione se lo sgravio richiesto è dovuto in tutto o in parte o se le somme iscritte in cartella sono integralmente dovute.

Posso pagare la cartella a rate?

Il contribuente che intende pagare la cartella ratealmente deve presentare apposita istanza alla Sede INPS di competenza.

In particolare deve indicare:

le generalità;

il codice fiscale;

numero di matricola o codice contribuente;

l’ultimo indirizzo utile il carico contributivo che s’intende rateizzare;

il numero delle rate richieste.

Inoltre deve attestare:

che le quote a carico dei dipendenti sono state versate, se dovute;

la motivazione sulla richiesta di dilazione;

che non sono state attivate le procedure esecutive.

Il contribuente dovrà allegare all'istanza:

copia della cartella;

la quietanza di pagamento di almeno 1/12 dei contributi al concessionario;

l’attestato del versamento delle quote a carico dei lavoratori, se non effettuato precedentemente.

In caso di più cartelle di pagamento il contribuente dovrà pagare almeno 1/12 dei contributi di ogni cartella.

Il contribuente dovrà continuare a versare acconti mensili al concessionario fino a quando la dilazione non verrà accordata attraverso una delibera del Direttore Regionale.

Successivamente il contribuente verrà contattato dalla Sede la quale fornirà le ulteriori delucidazioni circa la dilazione di pagamento e il conseguente piano di ammortamento che verrà inviato al concessionario.

Si ricorda al contribuente che l’Istituto può concedere una rateazione fino ad un massimo di 24 rate.
La concessione della dilazione fino a 36 rate è di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L’istanza anche per la richiesta in 36 rate va presentata alla Sede INPS.

Eventuali richieste di riduzioni delle sanzioni civili e di interessi di dilazione vanno inoltrate anche al suddetto Ministero.

Si ricorda, inoltre, che sui carichi contributivi per i quali è stata chiesta la dilazione, verranno richiesti gli interessi di dilazione.

Gli stessi dovranno essere pagati al concessionario non appena verrà trasmesso a quest’ultimo il piano di ammortamento

Attualmente qual è il tasso degli interessi di dilazione?

Il tasso degli interessi di dilazione dal 6 settembre 2000 è pari al 10,50%.
Le variazione dei tassi possono essere visualizzate al sito www.inps.it.


Posso chiedere la dilazione dopo i termini previsti per il pagamento della cartella?

Il contribuente può presentare la domanda di dilazione oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella purché il concessionario non abbia iniziato gli atti esecutivi.
In tal caso, il concessionario, al momento in cui riceverà il piano di ammortamento, richiederà al contribuente le ulteriori somme aggiuntive, calcolate dalla data di notifica alla data di richiesta della dilazione, oltre gli eventuali compensi maturati a suo carico.

Se ho altri debiti contributivi oltre quelli iscritti in cartella, posso chiedere la dilazione anche per quelli?

La risposta è affermativa in quanto la dilazione di pagamento deve comprendere tutti i contributi non pagati.

A tal fine potrà presentare una seconda istanza indicando:

i dati anagrafici;

il carico contributivo che s’intende rateizzare;

il numero delle rate richieste, specificando se le quote a carico dei dipendenti sono state versate;

l’indicazione di altre posizioni contributive (indicare le matricole).

Dovrà, inoltre, allegare, per tali carichi:

l’attestato del versamento di 1/12 dei contributi e le quote a carico dei lavoratori, se non versate precedentemente.

Il versamento di almeno 1/12 dei contributi e le quote a carico del lavoratore, come gli acconti successivi dovranno essere effettuati all’INPS.

Infatti, anche in questo caso, il contribuente dovrà continuare a pagare gli acconti fino a quando la dilazione non verrà accordata attraverso la delibera del Direttore Regionale.
Successivamente le rate residue della dilazione, al netto di quanto già pagato, verranno iscritte a ruolo secondo modalità che verranno tempestivamente comunicate.

Il contribuente, pertanto, per regolarizzare la propria posizione, potrà usufruire di due distinte dilazioni:

la prima sugli importi richiesti con la cartella di pagamento;

la seconda per gli eventuali ulteriori carichi contributivi.

In tutti e due i casi il contribuente verrà tempestivamente informato dalla Sede su tutti i vari adempimenti.

Come posso richiedere il rimborso dei contributi indebitamente pagati al concessionario?

Il contribuente per ottenere il rimborso dei contributi dovrà inoltrare apposita richiesta di rimborso alla Sede di competenza.

Quale documentazione devo produrre?

Il contribuente dovrà allegare:

copia della cartella di pagamento;

la quietanza rilasciata dal concessionario attestante il versamento per il quale si chiede il rimborso;

la documentazione attestante che i contributi pagati al concessionario debbono essere rimborsati in quanto non dovuti oppure perché già sono stati pagati.

In particolare:

originale e copia del versamento già effettuato all’Istituto, in caso di duplicazione di versamento;

documentazione a sostegno che i contributi sono indebiti (ad. es. cancellazione in data retroattiva dagli elenchi di categoria).

Il rimborso verrà effettuato dalla Sede per il tramite del concessionario.
La Sede provvederà a dare al signor Rossi apposita comunicazione in merito.

Gli eredi come possono richiedere il rimborso dei contributi eventualmente pagati al concessionario e non dovuti dall’intestatario della cartella?

La richiesta deve essere presentata alla Sede di competenza da parte degli aventi diritto.
Una volta accertato il diritto al rimborso, verrà data comunicazione al concessionario che provvederà ad erogare il rimborso dei contributi agli aventi diritto.

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