24/319                       P R E V I D E N Z I A L E                       26/09/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

I.N.P.S.: Lavoratori in mobilità – prolungamento agevolazioni contributive in caso di sospensione del rapporto di lavoro.


Come noto, per i lavoratori assunti ai sensi delle Leggi n. 407/90 e n. 223/91 (assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi, assunzioni dalle liste di mobilità), i datori di lavoro fruiscono per un determinato periodo di agevolazioni contributive.

L’INPS, con circolare n. 84/99, aveva disposto che nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per maternità e servizio militare, il datore avesse diritto ad usufruire dei benefici contributivi previsti dalle leggi in esame per l’intero periodo, consentendo pertanto il differimento temporale del periodo di spettanza dei benefici.

Relativamente ai casi di maternità, con messaggio n. 2000/0023/000072, l’INPS ha precisato che le agevolazioni contributive vengono sospese per tutto il periodo di astensione dal lavoro da parte della lavoratrice, per riprendere al rientro della lavoratrice stessa al termine del periodo di maternità.

I datori di lavoro dovranno, pertanto, provvedere al versamento della normale contribuzione sulle eventuali integrazioni della retribuzione, poste a loro carico dalla contrattazione collettiva per i periodi di maternità, senza aver quindi la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate.

Ai fini del versamento contributivo, sulle denunce contributive Mod. DM 10/2, le lavoratrici dovranno essere indicate al rigo corrispondente alla qualifica rivestita (operaie od impiegate), senza l’utilizzo di particolari codici previsti per le assunzioni agevolate. I benefici contributivi riprenderanno al rientro della lavoratrice dal periodo di astensione.

wb01511_.gif (114 byte)  Indice