25/325 S I N D A C A L E 06/10/2000
FLESSIBILITA DELLASTENSIONE OBBLIGATORIA.
Circolare INPS n. 152 del 4 settembre 2000.
La Legge 53/2000 ha introdotto la facoltà per la lavoratrice madre di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto stesso, ferma restando la durata complessiva di cinque mesi dellastensione obbligatoria (vedasi ns. circolare n. 10/142 del 05.04.2000).
Il ricorso a tale opzione è esercitabile solamente in assenza di controindicazioni che configurino situazioni di rischio per la lavoratrice ed il nascituro.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 43 del 7 luglio 2000, ha poi fornito precisazioni in merito ai presupposti necessari per esercitare la facoltà di opzione per lastensione obbligatoria flessibile, anticipando lemanazione del decreto contenente lelenco dei lavori per i quali tale facoltà è preclusa (vedasi ns. comunicazione n. 21/276 del 20.07.2000).
Ora lINPS, con la circolare n. 152 del 4 settembre 2000, conferma che, in attesa del provvedimento sulle attività a rischio, la lavoratrice che intende usufruire della flessibilità dellastensione obbligatoria deve presentare domanda (per ora su carta "libera", in attesa dellintroduzione dellapposito modulo in corso di predisposizione), corredata della certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N., o con esso convenzionato, redatta nel corso del settimo mese di gravidanza, nonché della certificazione del competente medico aziendale, qualora sussista lobbligo della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 626/94.
Con loccasione viene precisato che la non obbligatorietà, in azienda, della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro va dichiarata dallazienda stessa.
LINPS ricorda, inoltre, che la norma in questione, prevedendo la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto, ha individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto.
Il periodo di flessibilità, quandanche questo sia stato già accordato, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione "ante partum" inizialmente richiesto), espressamente, su istanza della lavoratrice, o per fatti sopravvenuti.
Tale ultima ipotesi, ad esempio, può verificarsi con linsorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.
Di conseguenza, la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso, e cioè delle giornate di astensione obbligatoria "ordinaria" non godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione lavorativa nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso).
Infine lIstituto precisa che le situazioni per le quali la flessibilità è stata chiesta dopo il 28.03.2000 e prima del 06.06.2000, potranno essere regolarizzate a condizione che la lavoratrice abbia esibito, contestualmente alla richiesta, una certificazione sanitaria comunque suscettibile anche se rilasciata in assenza di indicazioni normative di essere ritenuta idonea, alla luce delle attuali disposizioni, allindividuazione dei presupposti necessari per lautorizzazione alla flessibilità.