25/325                       S I N D A C A L E                       06/10/2000

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FLESSIBILITA’ DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA.

Circolare INPS n. 152 del 4 settembre 2000.


La Legge 53/2000 ha introdotto la facoltà per la lavoratrice madre di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto stesso, ferma restando la durata complessiva di cinque mesi dell’astensione obbligatoria (vedasi ns. circolare n. 10/142 del 05.04.2000).

Il ricorso a tale opzione è esercitabile solamente in assenza di controindicazioni che configurino situazioni di rischio per la lavoratrice ed il nascituro.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 43 del 7 luglio 2000, ha poi fornito precisazioni in merito ai presupposti necessari per esercitare la facoltà di opzione per l’astensione obbligatoria flessibile, anticipando l’emanazione del decreto contenente l’elenco dei lavori per i quali tale facoltà è preclusa (vedasi ns. comunicazione n. 21/276 del 20.07.2000).

Ora l’INPS, con la circolare n. 152 del 4 settembre 2000, conferma che, in attesa del provvedimento sulle attività a rischio, la lavoratrice che intende usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria deve presentare domanda (per ora su carta "libera", in attesa dell’introduzione dell’apposito modulo in corso di predisposizione), corredata della certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N., o con esso convenzionato, redatta nel corso del settimo mese di gravidanza, nonché della certificazione del competente medico aziendale, qualora sussista l’obbligo della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 626/94.

Con l’occasione viene precisato che la non obbligatorietà, in azienda, della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro va dichiarata dall’azienda stessa.

L’INPS ricorda, inoltre, che la norma in questione, prevedendo la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto, ha individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto.

Il periodo di flessibilità, quand’anche questo sia stato già accordato, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione "ante partum" inizialmente richiesto), espressamente, su istanza della lavoratrice, o per fatti sopravvenuti.

Tale ultima ipotesi, ad esempio, può verificarsi con l’insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.

Di conseguenza, la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso, e cioè delle giornate di astensione obbligatoria "ordinaria" non godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione lavorativa nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso).

Infine l’Istituto precisa che le situazioni per le quali la flessibilità è stata chiesta dopo il 28.03.2000 e prima del 06.06.2000, potranno essere regolarizzate a condizione che la lavoratrice abbia esibito, contestualmente alla richiesta, una certificazione sanitaria comunque suscettibile – anche se rilasciata in assenza di indicazioni normative – di essere ritenuta idonea, alla luce delle attuali disposizioni, all’individuazione dei presupposti necessari per l’autorizzazione alla flessibilità.

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