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MINORI: "Obbligo formativo" fino al 18° anno.

D.P.R. n° 59 del 12 luglio 2000


Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n° 216 del 15 settembre 2000 č stato pubblicato il D.P.R. n° 59 del 12.07.2000, contenente il regolamento di attuazione della Legge n° 144/99, istitutivo dell’obbligo di frequenza di attivitā formative fino al 18° anno d’etā.

Il sopracitato provvedimento si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato (compresi i minori stranieri) che:

nell’anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l’obbligo d’istruzione;

nell’anno 2001 compiono 15 e 16 anni;

a partire dall’anno 2002 compiono 15, 16 e 17 anni.

Pertanto i giovani, terminato l’obbligo scolastico a 15 anni, con la frequenza al primo anno della scuola secondaria superiore, dovranno comunque assolvere l’obbligo formativo fino a 18 anni.

Dopo il 15° anno i giovani hanno, quindi, le seguenti possibilitā:

proseguire gli studi nella scuola secondaria superiore per ottenere il diploma;

iscriversi alla formazione professionale regionale per ottenere una qualifica;

essere assunti con contratto di apprendistato, con la frequenza a moduli formativi di almeno 120 ore annue (aggiuntivi a quelli giā previsti dalla disciplina sull’apprendistato);

essere assunti con contratti di lavoro che assicurino la possibilitā di frequentare le attivitā formative previste;

seguire percorsi integrati di istruzione e formazione, che consentano di conseguire contemporaneamente il diploma d’istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale regionale.

Questi sistemi non sono a schema rigido, nel senso che č consentito ai giovani passare da un sistema all’altro, a scelta giā effettuata: le conoscenze conseguite con la formazione professionale o nell’esercizio dell’apprendistato possono costituire, per esempio, dei crediti per accedere ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore.

Gli interessati, a tal fine, possono presentare la documentazione utile a una commissione, composta da docenti ed esperti del mondo del lavoro e della formazione, che viene costituita, all’inizio di ogni anno scolastico, presso le singole istituzioni scolastiche interessate. La commissione, valutate le richieste, attesterā le conoscenze acquisite e indicherā l’anno di corso nel quale gli interessati potranno inserirsi.

Infine i Centri per l’impiego, sulla base dell’anagrafe predisposta dalle istituzioni scolastiche, sono responsabili della gestione dell’obbligo formativo. Gli Istituti scolastici, infatti, comunicheranno ai Centri per l’impiego, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell’anno successivo il quindicesimo anno d’etā, con l’indicazione del percorso scolastico da essi seguito.

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