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RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)

Nota Ministeriale 28/07/2000 "Terre e Rocce da scavo": Chiarimenti


Segnaliamo che l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, ha emanato, in data 28 luglio 2000, una nota esplicativa in merito alla applicabilità del Decreto Ronchi [D.Lgs.22/97] ai materiali inerti provenienti da scavi.

Ricordiamo infatti che, sulla base del disposto dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 22/97, che considera rifiuti speciali " I Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo", non risultava chiaro se e, a quali condizioni, le terre e le rocce provenienti da scavo potessero essere esentate o, al contrario, ricomprese nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti.

La nota Ministeriale, diretta a tutte le Regioni, Province e al NOE [Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri], fornisce la corretta interpretazione del testo del Decreto e consente una soluzione ai quesiti sopra citati, sulla base dell’effettivo contenuto inquinante dei materiali ottenuti, facendo riferimento ai limiti fissati dal DM 471/99 in materia di bonifica di siti inquinati.

La nota Ministeriale precisa infatti che [Si riporta un estratto del testo della Nota]:

"In primo luogo si ritiene che debbano sempre essere considerate rifiuti le terre da scavo che presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti accettabili stabiliti dal DM 471/99 per i siti con destinazione verde privato, pubblico e residenziale. In tal caso, infatti, si pone l’evidente esigenza di controllare l’utilizzo delle terre e rocce da scavo al fine di prevenire il trasferimento di inquinanti e determinare l’inquinamento di altri siti con conseguente obbligo di bonifica dei siti medesimi;

Pertanto, secondo l’interpretazione Ministeriale, non sono rifiuti le terre e le rocce che rientrano nei limiti di accettabilità della disciplina dei siti inquinati [DM 471/99] e sono destinate al normale ciclo di riutilizzo, come ad esempio la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, i rimodellamenti morfologici, l’impiego in attività agricole e riempimenti.

Inoltre, sempre secondo la nota ministeriale, l’utilizzo diretto delle terre da scavo nel luogo dove le stesse sono state prodotte, non corrispondendo alla volontà di "disfarsi", non comporta l’applicazione della disciplina dei rifiuti: in questo caso infatti per effettuare tali operazioni saranno sufficienti gli elaborati progettuali relativi all’intervento che ha prodotto la terra, salvo l’obbligo di procedere a bonifica, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi del DM 471/99.

Viene quindi confermato che la nozione di "rifiuto" deve essere interpretata in modo ragionevole, considerando non soltanto gli aspetti formali, ma anche l’effettiva tutela dell’ambiente e la pericolosità dei materiali.

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