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RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)

RIFIUTI SANITARI

Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari in attuazione dell’art. 45 del D.Lgs. 22/97


Segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000 del Decreto 26 giugno 2000 n. 219 titolato "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22".

Con tale regolamento il Ministero dell’Ambiente, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, disciplina la gestione dei rifiuti sanitari, classificati come:

  1. rifiuti sanitari non pericolosi;
  2. rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
  3. rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
  4. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
  5. rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
  6. rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

Per il perseguimento degli obiettivi prefissati dal legislatore, nelle strutture sanitarie, devono essere incentivati:

Le strutture sanitarie pubbliche devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicità.

La gestione dei rifiuti sanitari deve mirare a ottimizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento e, laddove tecnicamente possibile, favorire il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero.

Le Regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ed in particolare dei contenitori in vetro e di altri rifiuti di imballaggio in vetro, carta, cartone, plastica, metallo (ad esclusione di quelli pericolosi), dei rifiuti metallici non pericolosi, dei rifiuti di giardinaggio, dei rifiuti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine, dei liquidi di fissaggio radiologico non deargentati, degli oli minerali vegetali e grassi, delle batterie e pile, dei toner, del mercurio, delle pellicole e lastre fotografiche.

Lo scarico di acque reflue nella rete fognaria, da parte di tali strutture sanitarie, resta disciplinato dal D.Lgs. 152/99.

Sono altresì fornite precisazioni tecniche in merito agli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (autorizzazione, verifica e certificazione dell’efficacia del processo di sterilizzazione, controlli periodici, registro di carico e scarico).

Con l’entrata in vigore del regolamento in oggetto sono abrogati il DM 25 maggio 1989 titolato "Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani" e i punti 1.1.3 (disposizione sui "Rifiuti speciali provenienti da medicazioni o da reparti infettivi), 2.2 (disposizione su "Raccolta e trasporto di rifiuti ospedalieri e simili") e 4.2.3.3 (disposizione su "Discariche di tipo C) della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984.

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