26/337                       FISCALE                       20/10/2000

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ACCONTI IRPEF – IRPEG – IRAP: Riduzione per l’anno 2000


 

Con D.L. 30 settembre 2000, n. 268 (pubbl. sulla G.U. n. 230 del 2.10.2000), in vigore dal 3 ottobre u.s., sono state ridotte le misure degli acconti Irpef, Irpeg e Irap relativi al periodo d’imposta 2000 (o in corso alla data del 31.12.2000, per i contribuenti con periodo d’imposta a cavallo dell’anno solare).

IRPEF

Per il periodo d’imposta 2000, la misura dell’acconto (che era già stata ridotta al 92% dalla Finanziaria 2000) viene ulteriormente ridotta all’87 %.

E’ importante sottolineare che i sostituti d’imposta, i quali dovranno trattenere la seconda o unica rata di acconto ai soggetti che hanno fruito dell’assistenza fiscale (diretta o tramite Caf) relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 1999 (Mod. 730/2000), sono tenuti ad applicare tale riduzione senza attendere alcuna disposizione da parte dei contribuenti interessati.

Per fare ciò, i datori di lavoro dovranno rettificare il dato esposto sul 730-4 ricevuto dal Caf, operando una proporzione come sotto esemplificato, per poter determinare l’importo corretto da trattenere sulla retribuzione erogata nel mese di novembre 2000:

caso n. 1 – Dipendente con unica rata di acconto a novembre di Lit. 100.000

92 (% acconto Irpef previgente) : 87 (% acconto Irpef vigente) = 100.000 : x

dove x corrisponderà a Lit. 94.565 (da arrotondare a Lit. 95.000)

caso n. 2 – Dipendente con 1^ rata di acconto già trattenuta di Lit. 368.000 e 2^ rata da trattenere a novembre di Lit 552.000

92 : 87 = 920.000 (somma delle due rate di acconto previste) : x

dove x corrisponderà a Lit. 870.000

A questo punto occorrerà sottrarre quanto già trattenuto nel mese di luglio per ottenere l’importo da trattenere a novembre:

870.000 – 368.000 = Lit. 502.000

 

IRPEG

Per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell’acconto viene ridotta dal 98 al 93 %.

 

IRAP

Per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell’acconto viene ridotta dal 98 al 95 %.

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