26/347                       AMBIENTE E SICUREZZA                       20/10/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

VERIFICHE E CONTROLLI PONTEGGI

Circolare Ministeriale n. 44/2000 del 10/07/2000


 

Segnaliamo che il Ministero del Lavoro, in data 10 luglio 2000, ha emanato la Circolare n. 44, con la quale vengono fornite precisazioni in merito alla conservazione della documentazione relativa ai controlli previsti per alcune attrezzature di lavoro: ponteggi metallici fissi ed armature per gli scavi.

Tali attrezzature sono caratterizzate dal fatto di venire installate in configurazioni di impiego di volta in volta diverse in relazione alle specifiche caratteristiche del sito su cui vengono montate o dell’opera servita.

Appariva pertanto poco chiaro se la documentazione relativa all’esecuzione dei controlli previsti dalla regolamentazione di settore, in relazione all’obbligo di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 359/99 [Ricordiamo che il D.Lgs. 359/99, conosciuto anche con la denominazione di "626 ter", ha integrato il Titolo III del D.Lgs 626/94 e l’art. 184 del DPR 547/55, introducendo rilevanti cambiamenti riguardo le modalitā di gestione, uso, manutenzione e controllo delle attrezzature di lavoro. Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla nostra specifica comunicazione n. 32/379 del 10/12/99], dovesse essere conservata anche dopo la messa fuori servizio delle attrezzature stesse, oppure se detto obbligo potesse considerarsi esaurito al momento del loro smantellamento.

Al riguardo, considerato che nell’articolo 2 č chiaramente indicato che la documentazione va conservata "…sino alla messa fuori esercizio dell’attrezzatura di lavoro" e che lo smontaggio delle predette attrezzature coincide con la loro messa fuori esercizio (in quanto, come detto, anche nel caso in cui venissero reinstallate non lo saranno in configurazioni identiche alle precedenti), con la citata circolare il Ministero specifica che l’obbligo di conservazione della documentazione attestante l’esito delle verifiche/controlli cessa al momento dello smantellamento dell’attrezzatura di lavoro.

Spetta quindi al datore di lavoro la valutazione discrezionale circa l’opportunitā di una ulteriore conservazione di tale documentazione quale utile elemento di prova.

wb01511_.gif (114 byte)  Indice