26/347 AMBIENTE E SICUREZZA 20/10/2000
VERIFICHE E CONTROLLI PONTEGGI
Circolare Ministeriale n. 44/2000 del 10/07/2000
Segnaliamo che il Ministero del Lavoro, in data 10 luglio 2000, ha emanato la Circolare n. 44, con la quale vengono fornite precisazioni in merito alla conservazione della documentazione relativa ai controlli previsti per alcune attrezzature di lavoro: ponteggi metallici fissi ed armature per gli scavi.
Tali attrezzature sono caratterizzate dal fatto di venire installate in configurazioni di impiego di volta in volta diverse in relazione alle specifiche caratteristiche del sito su cui vengono montate o dellopera servita.
Appariva pertanto poco chiaro se la documentazione relativa allesecuzione dei controlli previsti dalla regolamentazione di settore, in relazione allobbligo di cui allart. 2, comma 4, D.Lgs. n. 359/99 [Ricordiamo che il D.Lgs. 359/99, conosciuto anche con la denominazione di "626 ter", ha integrato il Titolo III del D.Lgs 626/94 e lart. 184 del DPR 547/55, introducendo rilevanti cambiamenti riguardo le modalitā di gestione, uso, manutenzione e controllo delle attrezzature di lavoro. Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla nostra specifica comunicazione n. 32/379 del 10/12/99], dovesse essere conservata anche dopo la messa fuori servizio delle attrezzature stesse, oppure se detto obbligo potesse considerarsi esaurito al momento del loro smantellamento.
Al riguardo, considerato che nellarticolo 2 č chiaramente indicato che la documentazione va conservata " sino alla messa fuori esercizio dellattrezzatura di lavoro" e che lo smontaggio delle predette attrezzature coincide con la loro messa fuori esercizio (in quanto, come detto, anche nel caso in cui venissero reinstallate non lo saranno in configurazioni identiche alle precedenti), con la citata circolare il Ministero specifica che lobbligo di conservazione della documentazione attestante lesito delle verifiche/controlli cessa al momento dello smantellamento dellattrezzatura di lavoro.
Spetta quindi al datore di lavoro la valutazione discrezionale circa lopportunitā di una ulteriore conservazione di tale documentazione quale utile elemento di prova.