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Appalti Pubblici

Decreto-Legge 30 dicembre 1999 n. 502: "Disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici"

Disciplina transitoria per la qualificazione delle imprese negli appalti pubblici


 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 30 dicembre 1999 n. 502, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30.12.1999, il quale disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di aggiudicazione e di affidamento dei lavori pubblici.

Tale disciplina ha valore transitorio e decorre dal 1° gennaio 2000 fino alla data di entrata in vigore del regolamento sul nuovo sistema di qualificazione delle imprese - "Regolamento Bargone".

Il Decreto 502 anticipa alcune disposizioni essenziali del regolamento sul nuovo sistema di qualificazione (di prossima emanazione), che fisserà in maniera completa le regole della materia e la cui adozione si è resa necessaria in ragione dell’abrogazione voluta dalla legge quadro sui lavori pubblici, a partire da fine anno, del sistema di qualificazione fondato sull’Albo Nazionale Costruttori (ANC).

Il decreto legge n. 502/99 conferma che i bandi di gara dovranno far riferimento alle categorie di opere generali o di opere specializzate per le quali è richiesta la qualificazione.

L’articolo 2 del citato decreto individua le opere specializzate considerate strutture, impianti ed opere speciali, cioè opere ritenute di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

Il decreto indica inoltre con precisione quali sono i requisiti che le ditte appaltatrici devono possedere a seconda dell’importo a base di gara e quali documentazioni devono essere presentate dalle imprese per dimostrare il possesso della qualificazione tecnica necessaria per la partecipazione alle gare bandite dal 1° gennaio 2000 e fino all’entrata in vigore del regolamento.

In relazione ai requisiti che le imprese dovranno possedere per la partecipazione alle gare, il decreto individua tre fasce di importi:

- lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro;

- lavori di importo fra i 150.000 ed i 5 milioni di Euro;

- lavori di importo pari o superiore ai 5 milioni di Euro.

Il decreto stesso prevede che, ai fini della partecipazione alle gare nella fase transitoria, saranno validi tutti i certificati ANC conseguiti entro il 31.12.99.

Per ciò che concerne il problema delle domande pendenti presso l’ANC, l’art. 11 stabilisce che..... "sono inefficaci le delibere assunte dagli organi deliberanti dell’Albo Nazionale Costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l’effettiva iscrizione all’Albo stesso" (in relazione a tale disposizione, l’ANIEM - Associazione Nazionale delle Imprese Edili aderente alla CONFAPI - ha individuato una serie di iniziative da adottare nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici per contestare questa discriminante).

Sancisce inoltre la possibilità per le imprese non in possesso del certificato ANC di partecipare alle gare di affidamento di appalti pubblici di importo inferiore ad un miliardo di lire. A tali imprese viene richiesto il possesso del doppio dei requisiti fissati dal decreto per la cifra d’affari e per i lavori analoghi.

Presso gli uffici dell’Associazione è a disposizione il testo completo del decreto 502/99.

Ritorneremo sull’argomento non appena sarà stato varato il regolamento sulla nuova qualificazione delle imprese.

Ricordiamo inoltre che, le Imprese associate che necessitino di informazioni approfondite e dettagliate in merito alla complessa disciplina che regola gli appalti pubblici ed alle procedure ad essa connesse, oltre che di assistenza pratica per le operazioni burocratiche, potranno rivolgersi, segnalando di essere associate ad API Como, ad uno dei seguenti servizi di consulenza:

PROM - EDIL srl

Via Briantea, 6

22100 - Como

(c/o Collegio delle Imprese Edili)

tel. 031.306262

fax 031.306263

Dr. Di Gennaro

EDILSER srl

Viale Montenero, 17

Milano

tel. 02.54108536

Dr. Gualtiero Fiarina

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