27/354                       S I N D A C A L E                       03/11/2000

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LAVORO MINORILE – APPRENDISTATO: Protezione dei giovani sul lavoro.

D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 262


Nel fare seguito alla nostra circolare n. 29/338 del 04.11.1999, segnaliamo la pubblicazione, sulla G.U. del 25.09.2000, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 262, che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 in materia di protezione dei giovani sul lavoro.

Il nuovo provvedimento ribadisce che gli adolescenti non possono svolgere le lavorazioni, i processi ed i lavori indicati nell’Allegato I del D.Lgs. n. 345/99 (riprodotto in chiusura di circolare): in particolare sono vietate le mansioni che espongono ad agenti fisici, biologici, chimici e ad una serie di processi e lavori pericolosi e/o pesanti.

In deroga a tale divieto, specifica però che tali attività possono essere svolte dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, svolta in aula o in laboratori adibiti ad attività formativa, oppure in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro, purché sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

Tale attività di formazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere della ASL competente per territorio relativamente al rispetto da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza.

Non appena saremo in possesso di informazioni più precise, relative alla nuova modulistica approntata dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dalla ASL a riguardo, sarà nostra premura comunicarle alle aziende associate.

A livello generale è stato chiarito che il divieto d’assunzione di minori per lavorazioni effettivamente pericolose, indicate nell’Allegato I del decreto n. 345/99, non si estende a tutta la lavorazione nel suo complesso, ma è riferito esclusivamente alla mansione, cioè alle specifiche fasi del processo produttivo.

Di rilievo sono poi le nuove disposizioni in tema di esposizione degli adolescenti al rumore. Infatti, in caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel, il datore di lavoro, fermo restando l’obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, è tenuto a fornire i mezzi individuali di protezione dell’udito e un’adeguata formazione per l’uso degli stessi. In tal caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.

Tra l’altro, il nuovo decreto, modificando l’Allegato I del decreto n. 345/99, fa rientrare nelle lavorazioni vietate l’esposizione a valori medi superiori a 90 decibel (salva la previsione di deroga per i tempi strettamente necessari alla formazione).

Inoltre, viene introdotto l’obbligo del controllo sanitario specifico, con periodicità almeno annuale, per gli adolescenti la cui esposizione personale sia compresa tra 85 e 90 decibel, biennale nel caso di esposizione compresa tra 80 e 85 decibel.

Infine, viene stabilito che:

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