27/356 AMBIENTE E SICUREZZA 03/11/2000
DECRETO LEGISLATIVO 626/94
Linee guida duso dei videoterminali: Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000
Segnaliamo alle Aziende Associate la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000, del Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000 titolato "Linee guida duso dei videoterminali", la cui entrata in vigore è prevista per il 2 novembre prossimo.
Lemanazione del provvedimento [Il cui testo integrale è riprodotto in chiusura di comunicazione] era prevista dallart. 56, comma 3, del D.Lgs. 626/94, nellambito delle disposizioni, di carattere tecnico, che il Ministero avrebbe dovuto emanare per dare concreta attuazione agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori che utilizzano una attrezzatura munita di videoterminale.
Relativamente al campo di applicazione e al personale interessato, precisiamo che le linee guida vanno applicate a tutti gli ambienti e i posti di lavoro che prevedono la presenza di videoterminali, a prescindere dai tempi di utilizzo di tali attrezzature.
Ricordiamo inoltre che ai soli "videoterminalisti" (cioè agli addetti che per almeno 4 ore consecutive giornaliere utilizzano unattrezzatura munita di videoterminale) si applicano anche gli obblighi, già previsti dal D.Lgs. 626/94, di natura organizzativa e quelli relativi al controllo sanitario qui di seguito riportati:
Art. 54. SVOLGIMENTO QUOTIDIANO
DEL LAVORO
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per
almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione
della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di
attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico
competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non
sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del
sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti,
tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto
di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile
all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.
Art. 55. SORVEGLIANZA SANITARIA
1. I lavoratori [....], prima di essere addetti alle
attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una
visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali
e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il
lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i
lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i
lavoratori i quali abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di
età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità
almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua
richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione
della funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di
correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del
datore di lavoro.
Gli uffici dellAssociazione sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.