27/356                       AMBIENTE E SICUREZZA                       03/11/2000

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DECRETO LEGISLATIVO 626/’94

Linee guida d’uso dei videoterminali: Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000


Segnaliamo alle Aziende Associate la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000, del Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000 titolato "Linee guida d’uso dei videoterminali", la cui entrata in vigore è prevista per il 2 novembre prossimo.

L’emanazione del provvedimento [Il cui testo integrale è riprodotto in chiusura di comunicazione] era prevista dall’art. 56, comma 3, del D.Lgs. 626/94, nell’ambito delle disposizioni, di carattere tecnico, che il Ministero avrebbe dovuto emanare per dare concreta attuazione agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori che utilizzano una attrezzatura munita di videoterminale.

Relativamente al campo di applicazione e al personale interessato, precisiamo che le linee guida vanno applicate a tutti gli ambienti e i posti di lavoro che prevedono la presenza di videoterminali, a prescindere dai tempi di utilizzo di tali attrezzature.

Ricordiamo inoltre che ai soli "videoterminalisti" (cioè agli addetti che per almeno 4 ore consecutive giornaliere utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale) si applicano anche gli obblighi, già previsti dal D.Lgs. 626/94, di natura organizzativa e quelli relativi al controllo sanitario qui di seguito riportati:

Art. 54. – SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Art. 55. – SORVEGLIANZA SANITARIA
1. I lavoratori [....], prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori i quali abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.

Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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