27/357                       A L I M E N T A R E                       03/11/2000

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DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, n. 155

Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari

Procedure semplificate per l’applicazione del sistema di autocontrollo HACCP:

Delibera Regione Lombardia n. 49632 del 18/04/2000, Comunicazione ASL di Como


 

La Legge Comunitaria 1999 [Legge 21 dicembre 1999 n. 526 – S.O. G.U. n. 13 del 18/01/2000], ha introdotto alcune modifiche al D.Lgs. 155/1997 [Decreto di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l' igiene dei prodotti alimentari: Vedasi ns. comunicazioni n. 13/134 del 6/4/98, n. 19/173 del 25/5/98, n. 22/215 del 19/6/98, n. 29/295 del 10/9/98, n. 18/211 del 10/6/99, n. 23/272 del 26/7/99 e n. 25/296 del 15/9/99] e ha demandato alle Regioni il compito di individuare, con apposito provvedimento, le industrie alimentari ammesse alle procedure semplificate in relazione al sistema di autocontrollo HACCP.

Legge ordinaria del Parlamento   n° 526  del 21/12/1999
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999.
…. omissis ….


Art. 10. - Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari, e altre disposizioni in materia.

…. omissis ….

5. Le Regioni e le Province Autonome ….. individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attivitā, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP). I provvedimenti sono inviati al Ministro della sanitā ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993.

…. omissis ….

La Regione Lombardia ha dato concreta attuazione al disposto della Legge Comunitaria con la Delibera n. 49632 del 18 aprile 2000 titolata "Individuazione delle industrie alimentari per le quali č possibile accedere a semplificazioni delle procedure di autocontrollo di cui al Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155".

Riportiamo le parti della Delibera Regionale di maggior interesse per le Aziende:

"La Giunta Regionale delibera:

  1. di individuare le seguenti tipologie di industrie alimentari per le quali č possibile accedere, ai sensi del comma 5 dell’articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a semplificazioni delle procedure di autocontrollo di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:
  2. 1.a Le industrie alimentari dove non vi č alcuna manipolazione diretta dell’alimento e l’alimento non richiede particolari condizioni di stoccaggio e conservazione (temperatura, luce, irraggiamento solare ecc.)

    1.b Le industrie alimentari dove non vi č alcuna manipolazione diretta dell’alimento e l’alimento richiede particolari condizioni di stoccaggio e conservazione (temperatura, luce, irraggiamento solare ecc.)

    1.c Le industrie alimentari dove avviene una manipolazione dello alimento direttamente finalizzata alla vendita o alla somministrazione sul posto al consumatore finale, esclusa la grande distribuzione, la distribuzione organizzata e la ristorazione collettiva ove si effettui attivitā di preparazione.

  3. di prevedere che le industrie alimentari di cui al punto 1) debbano predisporre un piano di autocontrollo aziendale che contenga almeno:

La descrizione dell’attivitā svolta

Il riferimento alle autorizzazioni sanitarie concesse

L’individuazione del responsabile delle procedure di autocontrollo

L’analisi dei rischi connessi con l’attivitā svolta

La descrizione delle procedure per:

La selezione dei fornitori e l’accettazione dei prodotti in entrata

Il monitoraggio di eventuali punti critici di controllo che possono essere individuati utilizzando, se esistenti, anche i manuali di corretta prassi igienica di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155

La gestione dei prodotti con particolare riferimento alle procedure di stoccaggio e di messa in vendita di quelli che necessitino di particolari condizioni per la loro conservazione (per le industrie alimentari di cui ai punti 1.b e 1.c)

La manutenzione dei locali e degli impianti con particolare riferimento a quelli destinati alla conservazione degli alimenti

La pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature

La formazione del personale

Il sistema di ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi per il consumatore (per le industrie di cui ai punto 1.a e 1.b)

  1. di prevedere che le industrie alimentari di cui al punto 1) debbano tenere a disposizione dell’Autoritā competente preposta al controllo la seguente documentazione:

Il piano di autocontrollo aziendale di cui al punto 2)

La registrazione/documentazione delle verifiche effettuate e dei relativi risultati secondo i principi illustrati in premessa

La registrazione delle misure correttive poste in essere a seguito di eventuali non conformitā riscontrate"

In relazione a quanto sopra evidenziato, in data 19 ottobre u.s., l’Azienda Sanitaria Locale di Como ha trasmesso alla Associazione copia della comunicazione, giā inoltrata alle aziende interessate, e che, per informazione riproduciamo alle pagine seguenti, con la quale viene richiesto la compilazione e l’invio di una scheda di autosegnalazione entro il 15 novembre prossimo.

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