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TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 258

"Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 11 maggio 1999,

n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"


Il Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000 pubblica il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 258 "Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128" con il quale vengono apportate diverse modifiche al testo originario del D. Lgs. 152/99 [Ricordiamo che il D. Lgs. 152/99 ha abrogato la legge 319/76 ("Legge Merli") e costituisce, dallo scorso anno, la nuova legge-quadro in materia di tutela delle risorse idriche e regolamentazione degli scarichi di acque reflue. Si vedano ns. precedenti comunicazioni n. 23/267 del 26/07/99, 25/295 del 15/09/99, n. 31/359 del 29/11/99, n. 1/13 del 19/01/00, n. 4/60 del 03/02/00 e n. 20/265 del 12/07/00].

Riportiamo i punti di maggiore interesse per le Aziende.

 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

[Prelievi autonomi di acqua (da pozzi privati, derivazioni da corpo di acqua superficiale ….)]

a) Obbligo di trasmissione dei dati relativi ai volumi di acqua prelevata

Il D. Lgs. 152, abrogando la Legge 319/76 ("Legge Merli"), aveva, di fatto, eliminato l’obbligo di installare misuratori di portata e di denunciare i volumi di acqua prelevati, con frequenza annuale, agli Enti interessati [Ricordiamo che, in Lombardia, la denuncia dei volumi di acqua prelevata deve essere trasmessa, entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento al precedente anno solare, ai competenti uffici dei Comuni, dei Consorzi e delle Amministrazioni Provinciali].

Il nuovo testo del Decreto ristabilisce la situazione preesistente, facendo riferimento alle norme regionali in vigore. Riportiamo il testo integrale delle nuove disposizioni:

 

"Articolo 22 (Pianificazione del bilancio idrico)

[… omissis ..]

3. Le Regioni definiscono ……….. gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all’Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla Regione e alle Autorità di bacino competenti. Le autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente ……"

b) Proroga del termine temporale previsto per la regolarizzazione dei prelievi in atto

Il nuovo D. Lgs. riscrive il disposto dell’art. 12 bis del Regio Decreto 1775 del ’33, prorogando ulteriormente i termini per la denuncia e la regolarizzazione dei prelievi in atto.

In particolare:

Nel caso di utilizzo di "risorse idriche qualificate" [Cioè, in sostanza, nel caso di prelievo, ad uso industriale, di acque aventi caratteristiche tali da poter essere impiegate anche come acque destinate al consumo umano. In Lombardia vengono considerate "risorse idriche qualificate" quelle prelevate da falde non superficiali, aventi profondità maggiore di 90 mt] il prelievo di acque a scopo diverso da quello potabile è consentito a condizione che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o di acque ottenute dalla raccolta delle acque piovane.

In tal caso il canone dovuto è triplicato.

E’ confermato il divieto di derivare acqua pubblica senza preventiva autorizzazione [Ricordiamo che, a partire dall’agosto dello scorso anno, tutte le acque sotterranee e superficiali sono considerate pubbliche: qualunque prelievo in atto, qualora privo di autorizzazione, deve quindi essere considerato abusivo], la cui trasgressione è sanzionata, in via amministrativa, con il pagamento di una somma compresa tra 5 e 50 milioni.

Il termine per la presentazione delle domande in sanatoria per derivazioni o utilizzazioni abusivamente in atto [per effetto delle quali la sanzione viene ridotta ad un quinto del previsto] è prorogato al 31 dicembre 2000. Non sono, in ogni caso, soggetti né all’adempimento, né alla sanzione, coloro che abbiano presentato domanda prima dell’entrata in vigore del Decreto [cioè prima del 13/06/99] e siano in attesa del relativo atto di concessione.

E’ prorogato al 31 dicembre 2000 anche il termine previsto per:

la denuncia dei pozzi privati (in tale caso i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999);

l’inoltro delle domande di concessione scadute a causa della riduzione della durata delle concessioni stesse introdotta dal Decreto [Il Decreto prevede una durata massima di 30 anni, alcune concessioni in essere prevedevano una durata maggiore].

Riportiamo il testo integrale delle nuove disposizioni:

"Articolo 23 (Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

[… omissis ..]

2. L’utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.

[… omissis ..]

1. Salvo quanto previsto ….., è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’Autorità competente.

Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l’amministrazione competente dispone la cessazione dell’utenza abusiva e il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 mila lire a 3 milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L’Autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l’utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

[… omissis ..]

6. …. per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione …. è ridotta a un quinto qualora sia presentata la domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l’utilizzazione può proseguire, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone per l’uso effettuato e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

6 bis. I termini previsti …… per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale ……… e per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2000. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.

[… omissis ..]

Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non può eccedere i 30 anni …

8. Il comma …si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime …….. risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare a essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

E’ confermato che i titolari degli scarichi esistenti [cioè gli scarichi che al 30 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati] devono adeguarsi alla nuova normativa entro 3 anni (quindi entro il 13 giugno 2002); sono comunque tenuti, fino a tale data, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento.

Segnaliamo i seguenti punti:

Limiti tabellari

Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 o nelle relative norme disposte dalle Regioni.

[La Tabella 3 comprende i limiti tabellari per le specie chimiche più significative. La Tabella 3 sostituisce la Tabella A e la Tabella C allegate alla Legge 319/76. Il testo della Tabella è riportato in chiusura di comunicazione, unitamente a quello della Tabella 5, nella quale sono riportate le sostanze per le quali non possono essere indicati, dal gestore della fognatura, limiti meno restrittivi di quelli, di carattere generale, indicati in Tabella 3].

Tempi di prelievo

I limiti indicati in Tabella 3, per le acque reflue industriali, sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore.

Le modifiche introdotte consentono però anche l’adozione di tempi di prelievo diversi; è infatti stato stabilito che:

"L'Autorità preposta al controllo, può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc. …)".

Deroghe ai limiti fissati dalla Tabella 3

L’art. 28 prevede che le Regioni non possano stabilire valori meno restrittivi di quelli generali fissati dalle Tabelle allegate al Decreto [Le Tabelle di interesse per le aziende associate, Tabella 3 (Limiti generali per lo scarico in corpi di acqua superficiali e in reti fognarie) e Tabella 5 (Elenco delle sostanze pericolose) dell’Allegato 5 sono riportate in chiusura di comunicazione] relativamente a:

Scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in corpi idrici superficiali (Con le eccezioni previste, per gli scarichi aventi portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 mc, in Tabella 5);

Cicli produttivi considerati nella Tabella 3/A [Si tratta di cicli produttivi particolarmente pericolosi per l’ambiente, per i quali vengono stabiliti limiti non solo in concentrazione, ma anche in altre unità di misura (flusso di massa, quantità per unità di prodotto ...)]

Sostanze indicate nella Tabella 5, per quanto riguarda lo scarico nel suolo, in acque superficiali e in fognatura [Fanno eccezione le deroghe indicate nella Tabella 5 stessa e illustrate ai punti successivi. La Tabella 5 comprende le specie chimiche ritenute maggiormente pericolose per l’ambiente: metalli e non metalli tossici (Arsenico, Cadmio, Cromo, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforati, Composti organici dello stagno, Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell’agenzia internazionale per il cancro (IARC) è provato il potere cancerogeno)].

L’Autorità competente al controllo può inoltre richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze della Tabella 5 (tranne gli scarichi contenenti fenoli, solventi organici aromatici e solventi organici azotati) subiscano un pretrattamento prima della confluenza nello scarico generale.

E’ inoltre precisato che i limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

A integrazione e parziale modifica dei criteri generali sopra esposti è inoltre previsto:

a) Scarichi di acque industriali in reti fognarie

Relativamente alle acque reflue industriali, sono stati parzialmente rivisti i criteri di "inderogabilità" degli scarichi [Si tratta della possibilità di concedere che gli scarichi possano rispettare limiti tabellari più permissivi di quelli prescritti dalle tabelle "generali" allegate alla normativa] nelle reti fognarie.

La possibilità di deroga (limitatamente allo scarico in rete fognaria e su parere favorevole dell’impianto centralizzato di depurazione) è prevista per: Arsenico, Cromo totale, Nichel, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti, Solventi organici aromatici, Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell’agenzia internazionale per il cancro (IARC) è provato il potere cancerogeno.

b) Scarichi di acque industriali in corpi idrici superficiali

Come esposto nella parte dedicata ai "Criteri generali", le Regioni non possono stabilire, per gli scarichi di acque industriali in corpi idrici superficiali, limiti meno restrittivi di quelli fissati nelle tabelle generali per le sostanze comprese nella Tabella 5, ad eccezione delle deroghe indicate nella tabella stessa [L’elenco delle specie chimiche "non derogabili" è riportato al punto precedente; il testo aggiornato della Tabella è riportato in chiusura di comunicazione].

La possibilità di deroga (limitatamente agli scarichi con portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m) è prevista per: Arsenico, Cromo totale, Nichel, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati.

c) Scarichi sul suolo

E’ confermato l’obbligo di convogliamento in corpi idrici superficiali e/o nelle reti fognarie, entro 3 anni, di tutti gli scarichi esistenti.

d) Scarichi di sostanze pericolose

L’art. 34 prevede esplicitamente che:

"Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del presente Decreto".

La nuova norma [La cui applicazione letterale potrebbe portare a considerare soggetta al disposto dell’art. 34 la maggior parte delle attività industriali, essendo facilmente riscontrabili negli scarichi di quasi tutti i settori produttivi tracce delle sostanze comprese nella Tabella 5] stabilisce che l’Autorità preposta al controllo può imporre l’installazione, a carico del titolare dell’autorizzazione, di strumenti di controllo in automatico per gli scarichi di acque reflue contenenti le sostanze pericolose indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 (e non più solo per quelle comprese nella Tabella 3/A del medesimo allegato, come invece indicato nella prima stesura del Decreto).

Per gli scarichi contenenti tali sostanze:

L’Autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l’ambiente, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli generali;

Qualora l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 5, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione "l’Autorità competente dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 … per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi".

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Il compito di disciplinare le forme di controllo delle acque di prima pioggia è lasciato alle Regioni, alle quali spetta, pertanto, il compito di individuare:

i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione. i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Ricordiamo che, in Lombardia, il trattamento delle acque di prima pioggia è disciplinato dalle norme facenti capo alla L.R. 62/85.

 

  • ASSIMILABILITA’ DEGLI SCARICHI
  • Il compito di stabilire i criteri di assimilabilità degli scarichi provenienti da attività di produzione di beni e/o di servizi è lasciato alle Regioni. L’art. 28 prevede infatti che:

  • "Salvo quanto previsto dall’ art. 38, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

    …… aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale"

  • Ricordiamo che, in Lombardia, i criteri di assimilabilità degli scarichi sono stati fissati dalle norme facenti capo alla L.R. 62/85.

  • AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI

    Viene riconfermata la durata temporanea delle autorizzazioni allo scarico, in particolare:

  • Relativamente alla necessità di presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di trasferimento e/o ampliamento dell’attività, il nuovo testo del D. Lgs. prevede che:

     

    SANZIONI

    Il nuovo testo introduce altre sanzioni, in aggiunta a quelle già previste dal D.Lgs. 152.

    Riportiamo quelle di maggior interesse per le Aziende:

     

     

    NORME TRANSITORIE/CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

    A differenza di quanto stabilito dal testo originario, che teneva in vita gli articoli 16 e 17 della Legge 319 [Si tratta degli articoli di carattere "finanziario", che stabilivano le modalità di calcolo del canone per i servizi di allontanamento e depurazione delle acque reflue industriali] fino alla "applicazione della tariffa del servizio idrico integrato" previsto dalla Legge 36/94 (legge "Galli"), la nuova stesura del Decreto prevede che le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione si trasformino in un corrispettivo di natura privatistica e vengano ricomprese all’interno del contratto stipulato con il "gestore del servizio idrico integrato" previsto dalla Legge Galli.

    Con successive comunicazioni forniremo indicazioni per il calcolo degli importi dovuti dalle Aziende ai soggetti che svolgono il servizio di fognatura e depurazione.

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