27/365 F I S C A L E 03/11/2000
MODIFICA SCAGLIONI IRPEF AUMENTO DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO RESTITUZIONE AI DIPENDENTI DELLE RITENUTE OPERATE IN ECCESSO. CIRCOLARE APPLICATIVA
Con riferimento alla ns. comunicazione n. 26/338 del
20.10.2000, proponiamo un estratto della Circolare del ministero
delle Finanze n. 193/E del 27.10.2000, la quale fornisce gli
attesi chiarimenti in merito allapplicazione delle
disposizioni previste dal D.L. 268/2000.
Verranno evidenziati in grassetto gli aspetti di maggiore
rilevanza trattati nella circolare.
"2. Nuovi scaglioni di reddito e detrazioni
Con larticolo 1, comma 1, del decreto legge n. 268 del
2000, come già detto, sono stati modificati, per lanno
dimposta 2000, i primi due scaglioni di reddito indicati
nellarticolo 11, comma 1, lettere a) e b), del già citato
Testo unico delle imposte sui redditi
Per effetto dellinnalzamento del limite massimo del primo
scaglione di reddito (soggetto allaliquota del 18,5%) da
15.000.000 a 20.000.000 di lire, nonché di quello minimo del
secondo scaglione di reddito (soggetto allaliquota del
25,5%) da 15.000.000 a 20.000.000, è stata, in sostanza, ridotta
di sette punti percentuali laliquota applicabile sui
redditi superiori a lire 15.000.000 e fino a lire 20.000.000.
Infatti, per detti redditi laliquota ora applicabile è
pari al 18,5% rispetto allaliquota del 25,5% prevista ai
sensi del precedente testo dellarticolo 11, comma 1,
lettera b) del Tuir. Conseguentemente, limposta lorda
dovuta sui redditi compresi nella predetta fascia subisce una
riduzione massima di lire 350.000.
Sempre con riferimento al periodo dimposta 2000, sono stati
rideterminati gli scaglioni di reddito cui fare riferimento ai
fini della spettanza delle detrazioni per lavoro dipendente,
nonché di quelle per reddito di lavoro autonomo professionale e
di impresa minore, di cui allarticolo 13, commi 1 e 3 del
Tuir. Per effetto di tali modifiche le predette detrazioni
dallimposta lorda risultano incrementate rispetto alla
normativa precedente qualora alla formazione del reddito
complessivo concorrano uno o più redditi di lavoro dipendente di
ammontare non superiore a lire 19.000.000 ovvero uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1, dellarticolo
49 del Tuir o di impresa di cui allarticolo 79 dello stesso
Tuir, di ammontare non superiore al lire 19.000.000.
3. Adempimenti dei sostituti di imposta
Come anticipato, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2
dellarticolo 1, del decreto legge n. 268 del 2000, hanno
effetto per il periodo dimposta 2000. Tuttavia, il
successivo comma 3 del medesimo articolo 1 stabilisce che i
sostituti dimposta devono tenerne conto a partire dalla
data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai
redditi dellanno 2000. Tale ultima previsione risponde
evidentemente alla necessità di rendere in ogni caso applicabili
le nuove disposizioni sui redditi del periodo di imposta 2000
tenendo conto che il decreto legge n. 268 è entrato in vigore il
3 ottobre del medesimo anno.
Così, per i rapporti di lavoro che proseguono dopo la data
del 2 ottobre 2000, relativamente ai quali, sulle
retribuzioni erogate antecedentemente lentrata in vigore
delle nuove disposizioni, i sostituti di imposta hanno operato le
ritenute in base agli scaglioni di reddito indicati nel testo
allora vigente dellarticolo 11, comma 1, del Tuir, i
medesimi sostituti sono tenuti a rideterminare, allatto
delleffettuazione delle operazioni di conguaglio di fine
anno 2000, le ritenute dovute da ciascun percipiente sulla base
dei nuovi scaglioni di reddito e delle nuove detrazioni spettanti
per i redditi di lavoro dipendente.
Tuttavia, ciò non preclude che i sostituti di imposta di
cui agli articoli 23 e 29 del Dpr n. 600 del 1973 possano
applicare le nuove disposizioni già a partire dalle retribuzioni
erogate dalla data del 3 ottobre 2000.
Come già accennato nella premessa, larticolo 1, comma
3, del decreto legge in argomento, prevede, inoltre,
lobbligo per i medesimi sostituti di imposta di restituire
entro il mese di novembre, a titolo di acconto, le ritenute
operate nel corso dellanno 2000 fino a un importo massimo
di lire 350.000. In questo caso non devono essere effettuate le
operazioni di ricalcolo da compiere ordinariamente in sede di
conguaglio di fine anno, trattandosi di una semplice restituzione
di ritenute operate nel corso dellanno. Tale restituzione
si concretizza, pertanto, nellincrementare la sola
retribuzione erogata nel mese di novembre 2000 (ovvero una delle
retribuzioni erogate nel mese di novembre 2000, qualora la
cadenza temporale del periodo di paga sia diversa dal mese) di un
importo pari al massimo a lire 350.000.
Ovviamente, qualora nel corso dellanno siano state operate
ritenute per un ammontare inferiore al predetto importo di lire
350.000, la restituzione consisterà in un acconto di pari
ammontare, cioè di importo equivalente alle ritenute effettuate
in corso danno.
Nei suddetti limiti di lire 350.000 o del minore importo di
ritenute operate in corso danno, il sostituto di imposta è
comunque tenuto alla predetta restituzione, utilizzando il monte
ritenute disponibile nel mese di novembre. Qualora il predetto
ammontare di ritenute non fosse sufficiente a restituire quanto
previsto dal decreto legge n. 268 del 2000, il sostituto di
imposta è tenuto ad anticipare la differenza, che sarà
recuperata a partire dal primo versamento utile successivo.
Casi particolari
4.1 Pluralità di sostituti di imposta.
Nei casi in cui nei confronti dello stesso dipendente più
sostituti di imposta abbiano restituito, nei limiti
precedentemente indicati, le ritenute operate nel corso
dellanno 2000, il dipendente sarà comunque tenuto a
presentare la dichiarazione dei redditi qualora non si renda
possibile consegnare a uno dei sostituti di imposta, entro il 12
gennaio 2001, le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati consegnate al medesimo dipendente dagli altri
sostituti di imposta. Ciò al fine di rideterminare le imposte
dovute sul reddito complessivo restituendo, eventualmente, quanto
percepito in eccedenza a titolo di acconto di ritenute.
4.2 Rapporti cessati prima e dopo il 3 ottobre 2000.
Per i rapporti di lavoro cessati prima dellentrata in
vigore del decreto legge n. 268 del 2000, i sostituti di
imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr n. 600 del 1973
normalmente hanno già effettuato le operazioni di conguaglio
tenendo conto degli scaglioni di reddito e delle detrazioni per
redditi di lavoro dipendente vigenti alla data di cessazione del
rapporto. In tali situazioni il contribuente ha interesse a
presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare, in base
alle imposte determinate mediante lapplicazione delle
disposizioni di cui al più volte citato decreto legge n. 268, le
maggiori ritenute eventualmente subite.
Relativamente ai predetti rapporti, gli uffici
dellamministrazione finanziaria terranno conto, in fase di
riliquidazione delle imposte dovute sui redditi indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo 16 del Tuir
erogati nel periodo dimposta 2000 in data anteriore
allentrata in vigore del decreto legge n. 268 del 2000,
delle nuove disposizioni contenute nello stesso decreto legge.
Per i rapporti di lavoro che, invece, terminano nel periodo
temporale compreso fra il 3 ottobre 2000 e il 31 dicembre
dello stesso anno 2000, i sostituti dimposta sono tenuti ad
applicare immediatamente le nuove disposizioni allatto
delleffettuazione delle operazioni di conguaglio per
cessazione del rapporto di lavoro.
Nellambito del predetto periodo temporale (3 ottobre-31
dicembre) le nuove disposizioni si rendono, altresì, applicabili
nei confronti dei redditi erogati dal sostituto dimposta da
assoggettare a tassazione separata, quali il trattamento di fine
rapporto e relativi acconti, saldi e anticipazioni nonché i
compensi arretrati di lavoro dipendente.
4.3 Nuove assunzioni dal 3 ottobre 2000.
Per le assunzioni di personale verificatesi successivamente
alla data del 2 ottobre 2000, i sostituti dimposta hanno la
facoltà di applicare immediatamente le nuove disposizioni. In
tale ipotesi, tenuto conto dellimmediata applicazione
delle nuove disposizioni contenute nellarticolo 1, commi 1
e 2, del decreto legge n. 268 del 2000, i sostituti
dimposta effettueranno le ordinarie operazioni di
conguaglio di fine anno senza essere tenuti a ulteriori
adempimenti.
Qualora, invece, i sostituti dimposta intendano
procedere mediante lapplicazione delle vecchie
disposizioni, gli stessi saranno tenuti a porre in essere gli
adempimenti già commentati nel paragrafo 3.
5. Riduzione dellacconto di imposta e
rideterminazione dello stesso.
Per il periodo dimposta 2000, larticolo 1, comma
4, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, ha ulteriormente
ridotto dal 92 all87% la misura dellacconto Irpef,
già precedentemente ridotta dal 98 al 92% dallarticolo 6,
comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria
per lanno 2000).
Per i contribuenti che hanno presentato il modello Unico-Persone
fisiche relativo ai redditi 1999, la predetta disposizione
comporta che gli stessi, qualora tenuti a effettuare il
versamento della seconda o unica rata di acconto per i redditi
2000 entro il prossimo mese di novembre, dovranno tenere conto
della nuova misura dellacconto stesso.
Il secondo periodo del citato articolo 1, comma 4, del decreto
legge n. 268, dispone, inoltre, che relativamente ai soggetti che
hanno fruito dellassistenza fiscale per i redditi 1999
presentando il modello 730/2000 al sostituto dimposta o a
un Centro di assistenza fiscale, i sostituti dimposta,
allatto del prelievo della seconda o unica rata di acconto
per i redditi 2000, sono tenuti a determinare in via automatica
la nuova misura dellacconto senza attendere alcuna
specifica iniziativa da parte dei soggetti interessati.
Pertanto, i sostituti dimposta, sulla base dei dati in
loro possesso (730/4 o risultanze dellassistenza fiscale
prestata direttamente) saranno direttamente tenuti a prelevare la
seconda o unica rata di acconto Irpef operando una semplice
proporzione.
Si supponga, a titolo esemplificativo, che il modello 730/4
trasmesso da un Caf al sostituto dimposta contenga i
seguenti dati:
prima rata di acconto: lire 368.000;
- seconda rata di acconto: lire 552.000.
Sulla base di questi dati il sostituto dimposta è a
conoscenza dellammontare complessivo dellacconto,
determinato nella misura del 92%, pari a lire 920.000. Sarà
sufficiente impiantare la seguente proporzione:
920.000 : 92 = X : 87
dove X rappresenta lammontare complessivo
dellacconto, calcolato nella nuova misura dell87 per
cento. Nellesempio prospettato X = lire 870.000.
Tenuto conto che la prima rata di acconto è già stata
prelevata, sarà necessario sottrarre dallimporto
complessivo dellacconto, così come rideterminato,
lammontare della prima rata per ottenere limporto da
prelevare a titolo di seconda rata di acconto.
Lammontare della predetta seconda rata sarà dato,
pertanto, dalla seguente differenza:
870.000 368.000 = lire 502.000
Qualora, invece, il sostituto dimposta abbia ricevuto
entro il 30 settembre 2000 la richiesta formale da parte di un
dipendente di effettuare il prelievo della seconda o unica rata
di acconto in misura ridotta, lo stesso sostituto dimposta
potrà tenere conto della sola richiesta del dipendente senza
rideterminare l87% oppure potrà tenere conto
contemporaneamente della richiesta del dipendente e della nuova
misura dellacconto.
Partendo dagli stessi dati dellesempio precedente, si
supponga che il dipendente abbia richiesto al proprio sostituto
dimposta di effettuare il prelievo della seconda rata
dacconto per un importo pari a lire 368.000 anziché di
lire 552.000.
Il sostituto dimposta, che in questo caso non intende
ricalcolare lacconto nella misura dell87%, si
limiterà a prelevare quanto richiesto dal dipendente. In tale
ipotesi, tuttavia, il sostituto dimposta sarà tenuto a
portare a conoscenza del contribuente la scelta operata
utilizzando, a tal fine, le annotazioni dello schema di
certificazione unica per i redditi dellanno 2000.
Il sostituto di imposta che, invece, intenda rideterminare
lacconto nella misura complessiva dell87%, tenendo
comunque in considerazione la richiesta espressa dal dipendente,
opererà i calcoli con le seguenti modalità (ipotizzando, per
semplicità, gli stessi dati numerici degli esempi precedenti):
- limporto di lire 736.000 (dato dalla somma della prima
rata di acconto operata e dellimporto richiesto dal
dipendente a titolo di seconda rata di acconto) rappresenta
lacconto complessivo da prelevare per effetto della
richiesta del dipendente, determinato nella misura del 92 per
cento;
- sarà, in tal caso, sufficiente impiantare la seguente
proporzione 736.000 : 92 = X : 87 dove X rappresenta
lammontare complessivo dellacconto per effetto della
richiesta del dipendente,
calcolato nella nuova misura dell87 per cento.
Nellesempio prospettato X = lire 696.000. Tenuto conto che
la prima rata di acconto è già stata prelevata, sarà
necessario sottrarre dallimporto complessivo
dellacconto, così come rideterminato, lammontare
della prima rata per ottenere limporto da prelevare a
titolo di seconda rata di acconto.
Lammontare della predetta seconda rata sarà dato,
pertanto, dalla seguente differenza: 696.000 - 368.000 = lire
328.000."