28/375                       AMBIENTE E SICUREZZA                       16/11/2000

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TRASPORTO E OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO

DI MERCI PERICOLOSE

Decreto Legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 – G.U. n. 52 del 03/03/2000

DECRETO 27 SETTEMBRE 2000

"Determinazione dei diritti a carico dei candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose, in attuazione del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40"


Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni di analogo argomento, per segnalare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre u.s. del Decreto 27 settembre 2000, con il quale il Ministero dei Trasporti ha determinato i diritti che gli aspiranti consulenti per il trasporto delle merci pericolose dovranno versare per partecipare agli esami previsti per l’ottenimento del relativo Certificato di formazione professionale.

Più in particolare, le somme stabilite dal decreto sono le seguenti:

Le modalità di svolgimento degli esami, in applicazione del disposto del Decreto 40, sono state determinate dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2000 [Vedasi ns. comunicazione n. 22/290 del 6 settembre 2000] e dalla Circolare Ministeriale 7 luglio 2000 [Vedasi ns. comunicazione n. 23/306 del 18 settembre 2000].

Ricordiamo che chi svolge le funzioni di consulente in base al certificato provvisorio dovrà conseguire l’abilitazione definitiva entro il 17 settembre 2001 e che il possesso del Certificato attestante la qualifica ottenuta costituirà titolo necessario per il prosieguo dello svolgimento dell’attività.

Il testo integrale del Decreto 27 settembre 2000 è riprodotto alla pagina successiva.

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