29/380                       F I S C A L E                       24/11/2000

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OMAGGI NATALIZI


 

In vista delle prossime festività di fine anno, si reputa opportuno ricordare la normativa fiscale relativa agli omaggi, sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini IVA.

NORMATIVA IMPOSTE SUI REDDITI

La prima casistica riguarda gli omaggi ai propri clienti o ad altri soggetti, esclusi i lavoratori dipendenti.

Essi sono disciplinati dall’art. 74, comma 2 del T.U.I.R. (DPR 917/86), il quale prevede che le spese di rappresentanza, tra cui vanno ricomprese "quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell’impresa" siano deducibili:

- interamente se il valore unitario dei beni non supera le 50 mila lire (è logico che risultano interamente deducibili anche più omaggi - purché separatamente confezionati - effettuati nei confronti di uno stesso cliente a condizione che il loro valore unitario risulti non superiore alle 50 mila lire);

- nella misura di un terzo del loro ammontare, se eccedente le 50 mila lire, e "per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi" (in pratica, il 6,66% per ciascuno dei 5 anni).

Si tenga presente che, sulla base della C.M. n. 188/E del 16 luglio 1998, è stato definito che "gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa non costituiscono spese di rappresentanza". Lo stesso atto amministrativo ha, per contro, stabilito che "costituiscono sempre spese di rappresentanza" gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa.

Qualora l’omaggio fosse costituito da una prestazione di servizi (benché abbinata a un bene materiale: ad es. biglietto per uno spettacolo teatrale), esso rientrerà tra le spese di rappresentanza. Tuttavia, non trattandosi di "beni", non potrà essere interamente deducibile anche se di importo inferiore a L. 50.000. Risulterà pertanto deducibile nella consueta misura di un terzo dell’ammontare in cinque esercizi.

La seconda fattispecie riguarda gli omaggi ai dipendenti.

Essi sono regolati dall’art. 62, comma 1, del T.U.I.R., il quale prevede che le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprese "quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori", siano totalmente deducibili, salvo quanto disposto all’art. 65, comma 1, del T.U.I.R..

Quest’ultimo comma prevede infatti che le spese di ricreazione, quali ad esempio il brindisi augurale, utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di essi e volontariamente sostenuti dall'impresa, siano deducibili "per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi".

Di conseguenza un’impresa che abbia sostenuto un costo del lavoro di lire 100 milioni nel 1999, potrà dedurre fiscalmente le spese per il brindisi augurale sino a lire 500 mila. Le spese che eventualmente dovessero eccedere tale limite debbono essere oggetto di variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi relativa al 1999.

Dal punto di vista dei dipendenti, si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 2, lettera b), del T.U.I.R., non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "le erogazioni liberali, concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, non superiori nel periodo d’imposta a L. 500.000".

In caso di superamento di tale limite, solo l’eccedenza concorrerà alla formazione del reddito.

Ricordiamo che, nel riquadro delle annotazioni della certificazione rilasciata al dipendente (Modello CUD 2001), si dovrà indicare l’importo delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze.

NORMATIVA IVA

Anche ai fini IVA bisogna distinguere tra due particolari fattispecie.

La prima di esse è relativa agli omaggi consistenti in beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa.

Non essendo considerate spese di rappresentanza, l’IVA assolta su tali acquisti risulta essere detraibile poiché per essi non opera il disposto dell’art. 19-bis 1, lettera h), del D.P.R. 633/72 ("non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito").

Le cessioni di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa sono pertanto soggette ad IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, numero 4, D.P.R. 633/72.

La base imponibile è costituita dal valore normale del bene praticato in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione (prezzo di listino) e l’aliquota da applicare è quella propria del bene.

In questo caso l’impresa potrà procedere nei seguenti modi:

a) emettere fattura con richiesta dell’IVA in pagamento;

b) emettere fattura con esplicita rinuncia alla rivalsa dell’IVA che quindi rimane a carico

dell’impresa stessa;

c) emettere autofattura in unico esemplare con l’espressa indicazione "autofattura per omaggi";

d) annotare l’operazione su un apposito "registro degli omaggi" tenuto ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 633/72.

L’altra casistica riguarda gli omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa.

Sugli acquisti di tali beni, considerati spese di rappresentanza, si avrà una "conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis 1, del DPR n. 633/72, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo.

La successiva cessione gratuita costituirà operazione non rilevante ai fini dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, numero 4" (Circ. Min. Finanze n. 188/E del 16 luglio 1998).

Se si verificasse l’eventualità che un bene non rientrante nell’attività propria dell’impresa, inizialmente acquistato ai fini di una successiva cessione gratuita, fosse invece ceduto a titolo oneroso, tale cessione sarebbe da considerarsi esente ai sensi dell’art. 10, n. 27-quinquies, del D.P.R. 633/72.

In merito al caso di "unica confezione regalo", quando cioè il bene omaggiato è rappresentato da un insieme di beni costituenti un’unica confezione, la regola generale è quella di considerare il valore unitario nel suo complesso e non quello dei singoli componenti.

Per maggiore chiarezza presentiamo alcuni esempi:

- una confezione regalo contiene più alimenti e bevande assortiti il cui prezzo complessivo è pari o inferiore a Lit. 50.000.=. L’imposta relativa all’acquisto non è detraibile, mentre il costo risulta deducibile interamente nell’esercizio;

- la confezione contiene alimenti e bevande assortiti di valore singolarmente inferiore a Lit. 50.000.=, ma complessivamente la confezione costa oltre Lit. 50.000.=. In tal caso non si può comunque operare la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto, mentre il costo sarà deducibile nella misura di 1/3 per quote costanti su 5 esercizi.

Per quanto riguarda gli omaggi ai dipendenti, occorre innanzitutto riferirsi alla legislazione ai fini delle imposte sul reddito. Come già detto, non essendo considerate "spese di rappresentanza" ma "spese per prestazioni di lavoro", la norma IVA che prevede l’indetraibilità dell’imposta (ai sensi dell’art. 19-bis 1, D.P.R. 633/72) non può trovare applicazione.

Da ciò deriva, per contro, che l’IVA assolta sull’acquisto deve essere considerata detraibile (salvo eventuali casi di indetraibilità oggettiva del bene acquistato).

La successiva cessione risulta disciplinata dall’art. 2, comma 2, numero 4 del D.P.R. 633/72, che considera imponibili le cessioni gratuite di beni di costo unitario superiore a L. 50.000 la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa.

Ferma restando la detraibilità dell’IVA sull’acquisto:

a) se il costo unitario del bene non è superiore a Lit. 50.000, l’operazione è fuori campo IVA;

b) se il costo unitario del bene è superiore a Lit. 50.000, l’operazione è imponibile.

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Per quanto riguarda il trasporto degli omaggi dai locali dell’azienda al destinatario, si rende necessario compilare un D.D.T. (Documento Di Trasporto) con l’espressa indicazione della causale "cessione gratuita" oppure "omaggio" , anche ai fini di poter dimostrare l’inerenza della spesa promozionale all’attività dell’impresa.

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