29/383 S I N D A C A L E 24/11/2000
RINNOVO C.C.N.L. TESSILE-ABBIGLIAMENTO: Errata corrige
Segnaliamo alle Aziende interessate che in data 23 novembre 2000 abbiamo ricevuto da UNIONTESSILE/CONFAPI il verbale di interpretazione contrattuale autentica riguardante i recenti rinnovi contrattuali di settore.
Tale verbale contiene sostanzialmente le modifiche introdotte allart. 33 del CCNL 19.05.2000 tessile-abbigliamento, dove, a causa di refusi, erano stati riportati dei valori errati.
Alleghiamo alle pagine seguenti il testo del verbale pervenutoci.
Circolare n. //C - / - //UTS Roma,
TITOLO:
OGGETTO:
SINTESI:
Trasmettiamo in allegato, per gli opportuni adempimenti di competenza, il verbale di interpretazione contrattuale autentica siglato lo scorso 17 novembre tra le delegazioni della nostra Categoria e quelle di Filta, Filtea e Uilta con il quale, a causa di refusi, devono essere modificate le maggiorazioni di cui allart. 33 del CCNL 19.5.00 tessile-abbigliamento e la maggiorazione dell1,05% per gli addetti al lavoro a squadre (che diventa l1,38%) e deve essere eliminato il periodo riguardante le aziende contoterziste dallarticolo 66 lettera a) del CCNL 19.5.00 settore calzature e dallart. 65 lettera a) del CCNL 19.5.00 settore pelli e cuoio.
Alla luce di quanto sopra, trasmettiamo inoltre le conseguenti modificazioni che dovrete allegare alle copie dei rinnovi contrattuali, in questi giorni in distribuzione presso le aziende associate.
INTERPRETAZIONE
CONTRATTUALE AUTENTICA
Addì 17 novembre 2000
in Roma, presso la Sede CONFAPI Via della Colonna Antonina, 52
tra
lUnione delle Piccole e Medie Industrie tessile-abbigliamento, calzature, pelli e cuoio ecc.
UNIONTESSILE
E la Federazione italiana Lavoratori tessili e dellabbigliamento FILTA, la Federazione italiana Lavoratori tessili e dellabbigliamento FILTEA e lUnione italiana Lavoratori tessili e dellabbigliamento UILTA
si è stipulato
il seguente verbale di interpretazione autentica:
1) per un refuso allarticolo 33 del CCNL 19.5.00 settore tessile-abbigliamento, sono riportate erroneamente le maggiorazioni riguardanti il lavoro straordinario diurno, ovvero: le prime 5 ore settimanali (30%), le ore successive (40%), il lavoro straordinario notturno (50%), il lavoro straordinario festivo diurno (55%), il lavoro straordinario festivo notturno (60%).
Resta intesa pertanto la validità delle percentuali riportate nellarticolo 33 del CCNL 18.7.95 tessile-abbigliamento, ovvero:
lavoro straordinario diurno:
* prime 5 ore settimanali: 35%
* ore successive: 45%
lavoro straordinario notturno: 56%
lavoro straordinario festivo diurno: 61%
lavoro straordinario festivo notturno: 66%
2) si conviene inoltre che la maggiorazione da applicare agli addetti al lavoro a squadre, dove contrattualmente prevista, è l1,38%.
3) all articolo 66 lettera a) apprendistato del CCNL 19.5.00 settore calzature e all articolo 65 lettera a) apprendistato del CCNL 19.5.00 settore pelli e cuoio va eliminato il periodo: "Per le aziende contoterziste, così come individuate nel presente contratto la prima tipologia professionale avrà durata di 48 mesi".
La Parti si danno atto che qualora dovessero emergere ulteriori refusi di stampa, essi saranno corretti su segnalazione delle stesse ed inseriti in forma di errata corrige nei relativi contratti a stampa.
UNIONTESSILE FILTA
FILTEA
UILTA
ERRATA CORRIGE
CCNL 19.5.2000 SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO
PAG. 57
al posto di:
Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto determinata ai sensi dell'art. 37 - Parte Generale, maggiorata delle sottoindicate percentuali:
lavoro straordinario diurno: | |
prime 5 ore settimanali | 30% |
ore successive | 40% |
lavoro straordinario notturno | 50% |
lavoro straordinario festivo diurno | 55% |
lavoro straordinario festivo notturno | 60% |
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva, per i cottimisti, del guadagno di cottimo e per gli operai addetti al lavoro a squadre, dell1,05% in quanto applicabile.
inserire:
Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto determinata ai sensi dell'art. 37 - Parte Generale, maggiorata delle sottoindicate percentuali:
lavoro straordinario diurno: | |
prime 5 ore settimanali | 35% |
ore successive | 45% |
lavoro straordinario notturno | 56% |
lavoro straordinario festivo diurno | 61% |
lavoro straordinario festivo notturno | 66% |
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva, per i cottimisti, del guadagno di cottimo e per gli operai addetti al lavoro a squadre, dell1,38% in quanto applicabile.
ERRATA CORRIGE
CCNL 19.5.2000 SETTORE CALZATURE
PAG. 85
Per le aziende contoterziste, così come individuate nel presente contratto, la prima tipologia professionale avrà durata di 48 mesi.
ERRATA CORRIGE
CCNL 19.5.2000 SETTORE PELLI E CUOIO
PAG. 97
Per le aziende contoterziste, così come individuate nel presente contratto, la prima tipologia professionale avrà durata di 48 mesi