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RINNOVO C.C.N.L. TESSILE-ABBIGLIAMENTO: Errata corrige


Segnaliamo alle Aziende interessate che in data 23 novembre 2000 abbiamo ricevuto da UNIONTESSILE/CONFAPI il verbale di interpretazione contrattuale autentica riguardante i recenti rinnovi contrattuali di settore.

Tale verbale contiene sostanzialmente le modifiche introdotte all’art. 33 del CCNL 19.05.2000 tessile-abbigliamento, dove, a causa di refusi, erano stati riportati dei valori errati.

Alleghiamo alle pagine seguenti il testo del verbale pervenutoci.


Circolare n. //C - / - //UTS Roma,

 

 

TITOLO:

OGGETTO:

SINTESI:

Trasmettiamo in allegato, per gli opportuni adempimenti di competenza, il verbale di interpretazione contrattuale autentica siglato lo scorso 17 novembre tra le delegazioni della nostra Categoria e quelle di Filta, Filtea e Uilta con il quale, a causa di refusi, devono essere modificate le maggiorazioni di cui all’art. 33 del CCNL 19.5.00 tessile-abbigliamento e la maggiorazione dell’1,05% per gli addetti al lavoro a squadre (che diventa l’1,38%) e deve essere eliminato il periodo riguardante le aziende contoterziste dall’articolo 66 lettera a) del CCNL 19.5.00 settore calzature e dall’art. 65 lettera a) del CCNL 19.5.00 settore pelli e cuoio.

Alla luce di quanto sopra, trasmettiamo inoltre le conseguenti modificazioni che dovrete allegare alle copie dei rinnovi contrattuali, in questi giorni in distribuzione presso le aziende associate.

 

INTERPRETAZIONE CONTRATTUALE AUTENTICA

Addì 17 novembre 2000

in Roma, presso la Sede CONFAPI – Via della Colonna Antonina, 52

tra

l’Unione delle Piccole e Medie Industrie tessile-abbigliamento, calzature, pelli e cuoio ecc.

UNIONTESSILE

E la Federazione italiana Lavoratori tessili e dell’abbigliamento FILTA, la Federazione italiana Lavoratori tessili e dell’abbigliamento FILTEA e l’Unione italiana Lavoratori tessili e dell’abbigliamento UILTA

 

si è stipulato

 

il seguente verbale di interpretazione autentica:

1) per un refuso all’articolo 33 del CCNL 19.5.00 settore tessile-abbigliamento, sono riportate erroneamente le maggiorazioni riguardanti il lavoro straordinario diurno, ovvero: le prime 5 ore settimanali (30%), le ore successive (40%), il lavoro straordinario notturno (50%), il lavoro straordinario festivo diurno (55%), il lavoro straordinario festivo notturno (60%).

Resta intesa pertanto la validità delle percentuali riportate nell’articolo 33 del CCNL 18.7.95 tessile-abbigliamento, ovvero:

lavoro straordinario diurno:

* prime 5 ore settimanali: 35%

* ore successive: 45%

lavoro straordinario notturno: 56%

lavoro straordinario festivo diurno: 61%

lavoro straordinario festivo notturno: 66%

 

2) si conviene inoltre che la maggiorazione da applicare agli addetti al lavoro a squadre, dove contrattualmente prevista, è l’1,38%.

3) all’ articolo 66 lettera a) apprendistato del CCNL 19.5.00 settore calzature e all’ articolo 65 lettera a) apprendistato del CCNL 19.5.00 settore pelli e cuoio va eliminato il periodo: "Per le aziende contoterziste, così come individuate nel presente contratto la prima tipologia professionale avrà durata di 48 mesi".

La Parti si danno atto che qualora dovessero emergere ulteriori refusi di stampa, essi saranno corretti su segnalazione delle stesse ed inseriti in forma di errata corrige nei relativi contratti a stampa.

UNIONTESSILE FILTA

FILTEA

UILTA

ERRATA CORRIGE

CCNL 19.5.2000 SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO

 

 

PAG. 57

al posto di:

Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto determinata ai sensi dell'art. 37 - Parte Generale, maggiorata delle sottoindicate percentuali:

 

lavoro straordinario diurno:  
prime 5 ore settimanali 30%
ore successive 40%
lavoro straordinario notturno 50%
lavoro straordinario festivo diurno 55%
lavoro straordinario festivo notturno 60%

Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva, per i cottimisti, del guadagno di cottimo e per gli operai addetti al lavoro a squadre, dell’1,05% in quanto applicabile.

 

inserire:

Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto determinata ai sensi dell'art. 37 - Parte Generale, maggiorata delle sottoindicate percentuali:

 

lavoro straordinario diurno:  
prime 5 ore settimanali 35%
ore successive 45%
lavoro straordinario notturno 56%
lavoro straordinario festivo diurno 61%
lavoro straordinario festivo notturno 66%

Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva, per i cottimisti, del guadagno di cottimo e per gli operai addetti al lavoro a squadre, dell’1,38% in quanto applicabile.

 

 

 

ERRATA CORRIGE

CCNL 19.5.2000 SETTORE CALZATURE

 

 

PAG. 85

  • Eliminare dal testo a stampa la seguente frase:
  • Per le aziende contoterziste, così come individuate nel presente contratto, la prima tipologia professionale avrà durata di 48 mesi.

     

     

    ERRATA CORRIGE

    CCNL 19.5.2000 SETTORE PELLI E CUOIO

     

     

    PAG. 97

  • Eliminare dal testo a stampa la seguente frase:
  • Per le aziende contoterziste, così come individuate nel presente contratto, la prima tipologia professionale avrà durata di 48 mesi

     

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