29/386                       P R E V I D E N Z I A L E                       24/11/2000

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VARIAZIONE DEL TASSO DI DIFFERIMENTO E DI DILAZIONE

Circolare INPS n° 179 del 24.10.2000


Il Ministero del Lavoro, con nota del 13 giugno scorso, ha autorizzato gli Enti previdenziali a procedere autonomamente ed automaticamente all’adeguamento del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori, sulla base delle determinazioni periodiche assunte dalla Banca d’Italia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

In base alle disposizioni ministeriali ed in relazione al provvedimento della Banca d’Italia del 6 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U. n° 237 del 10.10.2000, a decorrere dall’11 ottobre 2000 il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione, è stato fissato nella misura del 4,75 %.

L’INPS, con circolare n° 179 del 24 ottobre 2000, ha così rideterminato i tassi d’interesse.

A decorrere dall’11 ottobre 2000:

 

INTERESSI DI DILAZIONE

L’interesse di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dall’11 ottobre 2000 è pari al 10,75% (4,75% + 6 punti)

INTERESSI DI DIFFERIMENTO

In caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,75% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2000.

SOMME AGGIUNTIVE

La modifica del tasso degli interessi di dilazione comporta anche un adeguamento della aliquota di calcolo delle somme aggiuntive, stabilite dalla Legge n. 6622/1996, che risulterà pari:

al 13,75%, ossia al tasso d’interessi di dilazione (10,75%) maggiorato di tre punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento oppure pagamento parziale di contributi e premi entro il termine previsto, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

al 15,75%, ossia al tasso degli interessi di dilazione in vigore (10,75%) maggiorato di 5 punti, per i debiti relativi ai periodi contributivi rientranti nella disciplina di cui alla Legge n° 48/88;

al 10,75%, ossia al nuovo tasso degli interessi di dilazione, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze (art. 1, comma 218, L. n. 662/1996).

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