29/386 P R E V I D E N Z I A L E 24/11/2000
VARIAZIONE DEL TASSO DI DIFFERIMENTO E DI DILAZIONE
Circolare INPS n° 179 del 24.10.2000
Il Ministero del Lavoro, con nota del 13 giugno scorso, ha autorizzato gli Enti previdenziali a procedere autonomamente ed automaticamente alladeguamento del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori, sulla base delle determinazioni periodiche assunte dalla Banca dItalia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
In base alle disposizioni ministeriali ed in relazione al provvedimento della Banca dItalia del 6 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U. n° 237 del 10.10.2000, a decorrere dall11 ottobre 2000 il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione, è stato fissato nella misura del 4,75 %.
LINPS, con circolare n° 179 del 24 ottobre 2000, ha così rideterminato i tassi dinteresse.
A decorrere dall11 ottobre 2000:
INTERESSI DI DILAZIONE
Linteresse di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dall11 ottobre 2000 è pari al 10,75% (4,75% + 6 punti)
INTERESSI DI DIFFERIMENTO
In caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,75% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2000.
SOMME AGGIUNTIVE
La modifica del tasso degli interessi di dilazione comporta anche un adeguamento della aliquota di calcolo delle somme aggiuntive, stabilite dalla Legge n. 6622/1996, che risulterà pari:
al 13,75%, ossia al tasso dinteressi di dilazione (10,75%) maggiorato di tre punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento oppure pagamento parziale di contributi e premi entro il termine previsto, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100% dellimporto dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
al 15,75%, ossia al tasso degli interessi di dilazione in vigore (10,75%) maggiorato di 5 punti, per i debiti relativi ai periodi contributivi rientranti nella disciplina di cui alla Legge n° 48/88;
al 10,75%, ossia al nuovo tasso degli interessi di dilazione, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze (art. 1, comma 218, L. n. 662/1996).