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I.V.A. - Versamento acconto entro il 27 dicembre


 

Ricordiamo alle Aziende associate che, entro il 27 dicembre p.v., si dovrà provvedere ad effettuare un versamento IVA a titolo di acconto.

Le regole che disciplinano l'acconto variano in funzione del regime (mensile o trimestrale) al quale sono soggetti i contribuenti.

Inoltre bisogna rilevare che i contribuenti dispongono di tre metodi alternativi per la determinazione dell'acconto IVA, sulla base dei quali potranno legittimamente optare per il versamento del minore degli importi risultanti dalla loro applicazione.

Indichiamo in sintesi i criteri di riferimento dei tre metodi sopracitati.

METODO BASATO SUL DATO STORICO

L'acconto è costituito da un importo pari all'88% dell'imposta risultante a debito dalla:

a) liquidazione di dicembre 1999 per i contribuenti mensili [dichiarazione IVA 2000 - Periodo d’Imposta 1999 - Quadro VH rigo VH 12];

b) dichiarazione annuale del 1999 per i contribuenti trimestrali (dichiarazione IVA 2000 - Periodo d’Imposta 1999 - Quadro VL rigo VL 21).

METODO BASATO SUL DATO PREVISIONALE

L' acconto risulta pari all'88% dell'importo che si prevede costituirà il debito d'imposta ( tenuto conto che risulta ammesso un minor versamento del 5% rispetto a quanto effettivamente dovuto) risultante dalla:

a) liquidazione di dicembre 2000 (contribuenti mensili);

b) dichiarazione annuale 2000 (contribuenti trimestrali)

METODO ANALITICO

L'acconto è pari al 100% dell'imposta a debito emersa da una particolare liquidazione.

Per i contribuenti mensili si devono considerare le operazioni annotate sul registro delle fatture emesse dal 1° al 20 dicembre, alle quali vanno aggiunte le operazioni effettuate dal 1° al 20 dicembre ma non ancora fatturate o registrate (consegna di beni con fatturazione differita) poiché i termini di registrazione e/o fatturazione non sono ancora scaduti.

Dal totale come sopra determinato vanno dedotte le operazioni annotate sul registro degli acquisti nello stesso periodo dal 1° al 20 dicembre.

Questa liquidazione deve essere annotata sul registro delle fatture emesse, anche se da essa viene evidenziato un credito d'imposta.

Analogamente si opera per i contribuenti trimestrali, con riferimento, com'è ovvio, al periodo 1° ottobre / 20 dicembre.

CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL'ADEMPIMENTO

Ricordiamo che non sono tenuti a porre in essere il versamento dell'acconto IVA, in quanto non dovuto, i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del 2000;

- hanno cessato l'attività entro il 30 novembre 2000 (contribuenti mensili) o entro il 30 settembre 2000 (contribuenti trimestrali);

- risultavano in credito nel mese di dicembre 1999 (se mensili) o nella dichiarazione annuale per il 1999 (se trimestrali ordinari) o nel quarto trimestre 1999 (se trimestrali particolari di cui all'art. 74 del decreto IVA);

- ritengono di essere in posizione creditoria per il 2000 e cioé risultano in credito nel mese di dicembre 2000 (se mensili) o nella dichiarazione annuale per il 2000 (se trimestrali ordinari) o nel quarto trimestre 2000 (se trimestrali particolari di cui all'art. 74 del decreto IVA);

- nell'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente hanno annotato un debito d'imposta non superiore a L. 226.000.=, in quanto l'88% di L. 226.000.= è pari a L. 198.880.= e, quindi, di entità inferiore al minimo stabilito per l'effettuazione dell'acconto (L. 200.000.=);

- presumono di chiudere l'ultima liquidazione periodica del periodo d'imposta con un credito IVA o con un debito IVA di entità non superiore a L. 226.000.=;

- nel periodo d'imposta di riferimento hanno posto in essere e annotato solo operazioni esenti e/o non imponibili;

- esercitano attività agricole o spettacolistiche in regime speciale;

e, inoltre, le società estinte per fusione o per incorporazione entro il 30 novembre 2000 (se mensili) o entro il 30 settembre 2000 (se trimestrali).

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento deve essere eseguito con il Modello F24:

- Sezione "Erario - IVA"

- Codici Tributo:

6013 - Contributi mensili

6035 - Contributi trimestrali

(Si ricorda che, ai sensi della C.M. 11/12/93 n. 40, per i contribuenti trimestrali non è dovuta la maggiorazione sull’acconto degli interessi dell’ 1,50%)

- Periodo di Riferimento: 2000

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