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13^ MENSILITA' - GRATIFICA NATALIZIA


Riassumiamo di seguito le principali norme che regolano l'erogazione della Gratifica Natalizia (operai) e della 13^ mensilità (impiegati) e che ne disciplinano l'assoggettamento agli obblighi previdenziali e fiscali.

MISURA DELLA CORRESPONSIONE

Metalmeccanici

a) operai: 173 ore di retribuzione globale di fatto

b) impiegati ed intermedi: una mensilità

Cartotecnici

a) operai: 193 ore di retribuzione di fatto

b) impiegati ed intermedi: 30/26 di una mensilità

Grafici

a) operai ed apprendisti: 192,5 ore di retribuzione di fatto

b) impiegati ed intermedi: 30/26 di una mensilità

Edili

La gratifica natalizia, unitamente alle ferie ed alle festività, è già inclusa nel trattamento corrispondente al 23,45% della retribuzione.

Tutti gli altri settori nei quali è in atto la mensilizzazione:

operai, intermedi e impiegati: una mensilità.

Precisiamo che per retribuzione globale di fatto s’intende:

minimo tabellare, indennità di contingenza, E.D.R., indennità di mensa, mancato cottimo, premio di produzione, superminimi collettivi e/o individuali.

La retribuzione presa a base deve essere quella di dicembre, salvo che per i viaggiatori e piazzisti per i quali occorre fare la media delle retribuzioni dell'anno, aggiungendo anche il 50% delle trasferte e diarie.

Per i cottimisti bisogna tener presente quanto percepito mediamente negli ultimi tre mesi (metalmeccanici) oppure nelle ultime quattro settimane (altri settori).

Per gli operai che svolgono lavori a turno la gratifica natalizia deve essere corrisposta con la maggiorazione prevista per il turno.

Nei casi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, la gratifica natalizia dovrà essere corrisposta per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

CASI DI ASSENZA DEI DIPENDENTI

Malattia ed infortunio sul lavoro

Le assenze per malattia ed infortunio sul lavoro non determinano variazioni nella misura della gratifica natalizia, in quanto i dipendenti assenti per tali motivi vengono considerati come in effettivo servizio.

Ricordiamo che, prevedendo la totalità dei contratti di lavoro la corresponsione di integrativi a carico delle aziende per i periodi di malattia o infortunio, quanto corrisposto a titolo di gratifica da parte dell’INPS o dell’INAIL viene già scontato di volta in volta in occasione della corresponsione degli integrativi a differenza.

Pertanto nessuna trattenuta di norma deve essere operata sulla Gratifica Natalizia.

Gravidanza e puerperio

Per il periodo di gravidanza corrispondente all’astensione obbligatoria, l'Azienda ha già anticipato per conto dell'INPS l'80%; pertanto resta a suo carico il restante 20%.

Naturalmente, se l'Azienda integra fino al 100% il trattamento economico di gravidanza, calcolando la quota a suo carico per differenza, ha già recuperato l'importo pari all'80% e pertanto ora deve corrispondere la gratifica natalizia per intero.

Assenza facoltativa post-partum

Durante il periodo di assenza facoltativa post-partum, la gratifica natalizia cessa di maturare e, di conseguenza, nessun trattamento economico è dovuto a tale titolo.

Scioperi, assenze ingiustificate, permessi non retribuiti

In questi casi i dipendenti non maturano alcun diritto e quindi le Aziende possono trattenere dall'importo della gratifica le quote giornaliere pari a 33 minuti per ogni giornata di lavoro perduta. In caso di perdita di ore singole, si potrà effettuarne la somma, detraendo la suddetta quota giornaliera per ogni 8 ore non lavorate.

Cassa Integrazione Guadagni

Per i lavoratori che, nel corso dell'anno, abbiano fruito della Cassa Integrazione Guadagni, si prospettano due casi:

 

CIG ad orario settimanale ridotto. La gratifica natalizia spetta per intero.

 

CIG a zero ore. La Gratifica Natalizia non matura per i periodi superiori ai 15 giorni in ciascun mese, in cui i singoli lavoratori sono messi in integrazione a zero ore.

N.B. – Per il settore Tessile e Abbigliamento la Gratifica Natalizia matura per i periodi di

Lavoro non inferiori a 2 settimane in ciascun mese in cui i singoli lavoratori sono

messi in integrazione a zero ore.

Per effetto delle nuove disposizioni per il pagamento della CIG, disposizioni che hanno stabilito un massimale di importo CIG comprensivo dei ratei di Gratifica Natalizia, nulla deve essere ulteriormente corrisposto ai lavoratori a carico dell'INPS, salvo che per i lavoratori che abbiano percepito importi di CIG inferiori al massimale netto spettante (1.361.938 o 1.636.798 mensili in relazione alla retribuzione, comprensiva dei ratei, superiore o inferiore a 3.119.030 lorde).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La 13^ mensilità e la gratifica natalizia sono soggette a contributi secondo le normali aliquote ed il loro ammontare deve quindi essere aggiunto alle retribuzioni del mese in cui vengono effettivamente pagate.

Contributi per gli apprendisti

La corresponsione della Gratifica Natalizia non produce alcun effetto ai fini del versamento dello speciale contributo per gli apprendisti, in quanto il numero dei contributi di valore fisso è rapportato alle settimane di lavoro prestate nei singoli mesi.

Per il mese di dicembre 2000 devono essere pertanto versati al massimo 5 contributi settimanali per ogni apprendista, cioè tanti contributi settimanali quanti sono i sabati del mese, che sono appunto 5.

Deve invece essere effettuata la trattenuta del 5,54% a carico dell'apprendista stesso.

Dipendenti pensionati

Per i dipendenti pensionati, occorre effettuare la trattenuta di pensione se prevista dai frontespizi dei certificati di pensione trasmessi dai lavoratori all'Azienda.

CONTRIBUTO INAIL

Ai fini dei premi assicurazione infortuni, la Gratifica Natalizia e 13° Mensilità sono computate in base al loro effettivo importo.

GRATIFICA NATALIZIA PER I LAVORATORI DOMESTICI

Agli addetti ai servizi domestici deve essere corrisposta la gratifica natalizia nelle seguenti misure:

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