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FINANZIARIA 2000 -

MODIFICHE AL D.P.R. 917/86 - TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI


 

Diamo nota qui di seguito delle disposizioni inserite nell’articolo 6 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (pubblicata sul Suppl. Ord. n. 227/L alla G.U. n. 302 del 27.12.1999) modificative del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.).

Considerata la portata delle innovazioni intervenute, si consiglia una attenta lettura del testo di questa sintetica comunicazione. Gli uffici dell’Associazione rimangono peraltro a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento e approfondimento.

ARTICOLO 6

Comma 1 - lettera a)

Viene disposto che, a partire dall’anno d’imposta 1999, la deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze viene elevata a lire 1.800.000.

Comma 1 - lettera b)

A partire dal periodo d’imposta 2000, l’aliquota applicabile al secondo scaglione IRPEF viene ridotta al 25,5%.

Comma 1 - lettera c1)

A partire dal periodo d’imposta 2000, la detrazione per figli a carico sarà prevista nella misura di lire 408.000 (salirà a lire 444.000 nel 2001 e a lire 480.000 nel 2002).

Comma 1 - lettera c2)

A partire dal periodo d’imposta 2000, viene prevista una nuova detrazione per figli a carico di età inferiore a tre anni nella misura di lire 240.000.

Comma 1 - lettera d1)

A partire dal periodo d’imposta 2000, sono aumentate le detrazioni per le fasce più basse di redditi di lavoro dipendente (cioè tutte le fasce fino a 15.900.000)n nelle seguenti misure:

- lire 1.750.000 se il reddito di cui sopra non supera lire 9.100.000;

- lire 1.650.000 se il reddito di cui sopra supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

- lire 1.550.000 se il reddito di cui sopra supera lire 9.300.000 ma non lire 15.000.000;

- lire 1.400.000 se il reddito di cui sopra supera lire 15.000.000 ma non lire 15.300.000;

- lire 1.300.000 se il reddito di cui sopra supera lire 15.300.000 ma non lire 15.600.000;

- lire 1.200.000 se il reddito di cui sopra supera lire 15.600.000 ma non lire 15.900.000.

A tal proposito, si veda altresì il nuovo modello di dichiarazione per l’attribuzione delle detrazioni che il dipendente è tenuto a compilare e consegnare al proprio datore di lavoro e che pubblichiamo nella comunicazione n. 1/1 di questo stesso bollettino.

Comma 1 - lettera d2)

A partire dal periodo d’imposta 2000, variano gli importi delle detrazioni riservate ai titolari di redditi di pensione e abitazione principale in funzione del reddito complessivo e dell’età anagrafica del contribuente.

Comma 1 - lettera d3)

A partire dal periodo d’imposta 1999, viene prevista una nuova detrazione spettante a chi possiede solo redditi derivanti dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (inferiore alla deduzione di lire 1.800.000), da assegni periodici dal coniuge, da rapporti di collaborazioni coordinate e continuative e da rapporti di reddito di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno nelle seguenti misure:

- lire 300.000 se il reddito complessivo come sopra descritto non supera lire 9.100.000;

- lire 200.000 se il reddito complessivo come sopra descritto supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

- lire 100.000 se il reddito complessivo come sopra descritto supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.

Comma 1 - lettera d4)

A partire dal periodo d’imposta 2000, sono aumentate le detrazioni per le fasce più basse di redditi di lavoro autonomo e di impresa minore (cioè tutte le fasce fino a 15.000.000), nelle seguenti misure:

- lire 750.000 se il reddito di cui sopra non supera lire 9.100.000;

- lire 650.000 se il reddito di cui sopra supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

- lire 550.000 se il reddito di cui sopra supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.

- lire 450.000 se il reddito di cui sopra supera lire 9.600.000 ma non lire 9.900.000;

- lire 350.000 se il reddito di cui sopra supera lire 9.900.000 ma non lire 15.000.000.

Comma 1 - lettera f)

A partire dal periodo d’imposta 1999, viene aumentato a tre milioni il limite per il calcolo della detrazione del 19% riguardante le spese funebri.

Comma 1 - lettera h)

A partire dal periodo d’imposta 1999, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibiti a loro abitazione principale, stipulati secondo il sistema del canone "concordato" tra le organizzazioni sindacali di categoria dei proprietari e degli inquilini (L. 431/98), spetta una detrazione dall’Irpef lorda, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, nella misura di:

- lire 640.000 se il reddito complessivo dell’inquilino non supera lire 30.000.000;

- lire 320.000 se il reddito complessivo dell’inquilino supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000;

Comma 8

Per il periodo d’imposta 2000, la misura dell’acconto IRPEF viene ridotta al 92%

Commi da 9 a 11

A partire dal 1°/1/2000 e fino al 31/12/2002, viene attribuito un credito d’imposta, pari al 19% del fringe benefit relativo, agli imprenditori che offrono la casa in locazione, uso o comodato, al lavoratore neoassunto che incrementa la base occupazionale in essere alla data del 30.09.1999.

Comma 12

Per le modalità di determinazione dell’addizionale comunale e provinciale e per l’effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti d’imposta si applicano le stesse disposizioni previste per l’addizionale regionale. Pertanto, esse andranno determinate in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno e ritenute, rispettivamente, in soluzione unica oppure in un massimo di undici rate, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Comma 15

Per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000 compete una detrazione del 36% (L. 449/97).

Comma 21

Per gli oneri relativi ad impianti a telefonia fissa installati all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, viene stabilita la deducibilità totale del relativo ammortamento.

ARTICOLO 51

Comma 3

A partire dal 1° gennaio 1999, viene stabilito che la riduzione a titolo di deduzione forfettaria è pari al 6 %, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a 40 milioni di lire e il reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (inferiore alla deduzione di lire 1.800.000).

Comma 4

A partire dal 1° gennaio 2001, la deduzione di cui sopra verrà elevata al 7 %.

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