31/405                       S I N D A C A L E                      19/12/2000

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CCNL SETTORE LEGNO: modifiche ed integrazioni apportate al contratto


Informiamo le Aziende interessate che il 22/11/2000 è stata completata la stesura del CCNL UNITAL/CONFAPI del 24/1/2000.

Le Parti hanno proceduto, nella fase di stesura contrattuale ad effettuare alcune modifiche ed integrazioni al testo del 24/1/2000.

Riportiamo di seguito una breve sintesi delle principali variazioni.

PARTE SECONDA - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AD OPERAI, INTERMEDI, IMPIEGATI, QUADRI

ARTICOLO 7 - Orario di lavoro

E' stata riformulata la prima parte dell'orario di lavoro, apportando solo modifiche formali al testo del 24/1/2000.

Alla lettera A) – "Orario normale di lavoro in regime di flessibilità", è stato soppresso il riferimento "all’esercizio produttivo".

E' stato inoltre precisato, all'ultimo comma, che "L’effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato".

ARTICOLO 13 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

E' stata riformulata la lettera A) e, di conseguenza, è stata introdotta una nota a verbale che modifica parzialmente il precedente testo contrattuale sul punto della variazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro.

Riportiamo di seguito il testo della nota a verbale.

NOTA A VERBALE

Riguardo alla variazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro, il comma 7 dell'art. 3 della legge n. 61 del 25/2/2000 prevede la determinazione, da parte dei contratti collettivi nazionali delle particolari condizioni e modalità che la riguardano.

Le parti pertanto, affronteranno la questione durante i lavori della commissione paritetica che esaminerà il recepimento nel CCNL della normativa contenuta nella legge sopra citata.

Per i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati entro al 31/10/2000, mantiene la sua validità la necessità del consenso del lavoratore sulla variazione, con congruo preavviso, della dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito.

ARTICOLO 14 Contratto a termine - Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo

L'art. 14 ha subito le modifiche più rilevanti, soprattutto riguardo al numero dei lavoratori utilizzabili con contratto a tempo determinato e con contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, poiché sono state introdotte modalità che si ritengono più favorevoli alle Aziende.

La lettera f) della lettera A) del punto 1) è stata così riformulata:

"f) sostituzione di una posizione rimasta vacante, a causa di risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo necessario al reperimento della stessa sul mercato;"

La lettera h) della lettera A) del punto 1) è stata divisa in tre distinte lettere: h), i) e j) che riportiamo di seguito:

"h) sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettative concesse a qualunque titolo, congedi, permessi retribuiti e non, permessi di studio, partecipazione a corsi di formazione;

i) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ma idonei ad altre mansioni;

j) integrazione delle ore non lavorate rispetto al normale orario di lavoro di lavoratori con part - time a termine;"

La lettera k) è divenuta m) ed è stata così riformulata:

"m) lavoratori non occupati di età compresa tra i 25 e 32 anni, in attesa dell’evoluzione legislativa in materia di contratti di formazione e lavoro, ferma restando la possibilità di utilizzare tali contratti fino a quando ammesso dalla legge;"

Naturalmente, l'elencazione letterale è stata aggiornata di conseguenza.

Il numero dei lavoratori di cui alle lettere n) relativa agli ex detenuti (prima era la lettera l) ed o) relativa agli ex tossicodipendenti (prima era la lettera m) che potranno essere assunti a tempo determinato è aggiuntivo rispetto alle percentuali di cui alla lettera B) del punto 1) e potrà essere non superiore al 10%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.

Si è precisato che le fattispecie di cui alle lettere m) (prima era la lettera k), n) (prima l) ed o) (prima m) riguardano solo il contratto di lavoro a tempo determinato.

E' stata apportata una modifica anche alla lettera B) del punto 1) riguardante il numero dei lavoratori a termine e con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo.

Riportiamo di seguito la nuova lettera B):

"B) Numero dei lavoratori.

Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, nelle fattispecie aggiuntive sopra indicate alla lettera A), è pari al 20%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.

I lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate (contratto a termine e contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo) non potranno comunque superare il 15%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, fermo restando quanto previsto al penultimo comma della citata lettera A).

Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 10 lavoratori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva.

Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali suddette saranno arrotondate all'unità superiore.

Le percentuali suddette possono essere aumentate mediante accordo sindacale nei casi in cui ne sia ravvisata la necessità ed in relazione alla necessità stessa."

E' stata anche introdotta, dopo la lettera B) una norma transitoria per la fase di transizione per le due modalità di calcolo che riportiamo di seguito:

NOTA A VERBALE

Poiché quanto previsto nella presente lettera B) è stato chiarito in sede di stesura contrattuale, per i contratti di lavoro a tempo determinato in corso o che vengano stipulati fino al 31/1/2001 e per il ricorso al lavoro interinale in corso o che abbia inizio entro il 31/1/2001, è da ritenersi valido sia quanto indicato prima della stesura contrattuale sia quanto sopra previsto nella presente lettera B).

Il punto "Durata" del numero "2) Disposizioni specifiche per il contratto a termine" è stato rettificato e così riscritto:

"Il contratto di lavoro a tempo determinato può avere la durata massima di mesi 6, rinnovabile una sola volta, per non più dello stesso periodo.

I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza all’assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansione, alle condizioni precisate dall'art. 23, comma 2, legge 28 febbraio 1987, n. 56 nel corso dei dodici mesi successivi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato."

La precedente lettera "B) Esclusioni" del punto 3) è stata soppressa.

La lettera "B) Avvicendamento" del punto 3) (prima era la lettera "C) Avvicendamento") ha previsto "l'affiancamento" anche per la categoria E.

La lettera "C) Comunicazioni" del punto 3) è stata riscritta facendo riferimento a quanto previsto per le comunicazioni dal quarto comma dell'art. 7 Diritti sindacali della legge n. 196 del 24/6/1997.

Art. 42 Quota di servizio sindacale FeNEAL - FILCA – FILLEA

E' stata prevista una quota per il servizio sindacale contrattuale che i lavoratori potranno volontariamente versare.

Le Aziende dovranno dare al riguardo una comunicazione ai lavoratori non iscritti a FeNEAL, FILCA e FILLEA.

Sono previste le seguenti modalità:

affissione nell'ultima settimana di gennaio 2001 di una comunicazione ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti dove si informa che FILLEA, FILCA e FeNEAL richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari a £. 30.000 da trattenere sulla retribuzione del mese di febbraio 2001 (nel testo è scritto letteralmente "corrisposta", ma si ritiene che debba intendersi la retribuzione del mese di febbraio).

trattenuta sulla retribuzione del mese di febbraio 2001 ai lavoratori non iscritti a FeNEAL, FILCA e FILLEA che non abbiano dato avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro il 15 febbraio 2001 della loro volontà di non effettuare il versamento della quota.

La trattenuta non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti a FeNEAL, FILCA e FILLEA che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, servizio militare, aspettativa, cassa integrazione guadagni, trasferta, ecc.) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma e il 15 febbraio 2001.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione ai Rappresentanti Sindacali aziendali ed all'API del numero delle trattenute effettuate. L'API ne darà comunicazione a FeNEAL, FILCA, FILLEA.

Le quote per il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul c/c bancario n° 12905 Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n° 11 - Via Marsala n° 6 - 00185 Roma (CAB: 03211 - ABI: 01005) intestato a: F.L.C. Federazione Lavoratori Costruzioni CCNL Legno Arredo CONFAPI, entro il mese di aprile 2001, specificando nel bonifico bancario la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.

Si suggerisce di affiggere in azienda una comunicazione analoga a quella che segue:

Luogo e data ……………

"COMUNICATO AI LAVORATORI NON ISCRITTI A FeNEAL - FILCA - FILLEA

QUOTA DI SERVIZIO SINDACALE

Comunicato affisso ai sensi dell'ARTICOLO 42 (Quota di servizio sindacale FeNEAL - FILCA - FILLEA) della PARTE SECONDA - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AD OPERAI, INTERMEDI, IMPIEGATI, QUADRI del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24/1/2000 stipulato da UNITAL, FeNEAL, FILCA e FILLEA.

Estratto dall'art. 42

Le aziende comunicheranno, mediante affissione nell'ultima settimana di gennaio 2001, ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, che i sindacati medesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari a £. 30.000 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di febbraio 2001.

I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro il 15 febbraio 2001.

La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, servizio militare, aspettativa, cassa integrazione guadagni, trasferta, ecc.) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma e il 15 febbraio 2001."

Riportiamo di seguito un esempio della dichiarazione che il lavoratore, non iscritto a FeNEAL, FILCA e FILLEA, che non intende versare la quota di servizio sindacale deve consegnare all'Azienda entro il 15 febbraio 2001:

"Luogo e data ………….

Alla Direzione aziendale

………………………

Il sottoscritto ……………………………………, non iscritto a nessuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del 24/1/2000 stipulato da UNITAL, FeNEAL, FILCA e FILLEA dichiara che non intende versare la quota per il servizio sindacale contrattuale pari a £. 30.000 di cui all'art. 42 (Quota di servizio sindacale FeNEAL - FILCA - FILLEA) della PARTE SECONDA - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AD OPERAI, INTERMEDI, IMPIEGATI, QUADRI dello stesso contratto.

Distinti saluti

………………………"

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