31/407 P R E V I D E N Z I A L E 19/12/2000
I.N.A.I.L.: Determinazione del minimale di retribuzione giornaliera da utilizzarsi per lanno 2000
Con circolare n. 61/2000, la Direzione Generale dellI.N.A.I.L. ha determinato per lanno 2000 il limite minimo di retribuzione imponibile giornaliera, valido per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza.
Tale nuovo minimale è di £ 68.552.
Il nuovo minimale giornaliero andrà utilizzato per lanno 2000 anche per la determinazione della retribuzione oraria imponibile ai fini INAIL per il personale PART-TIME.
Di conseguenza la retribuzione minima annua ammonta a £ 20.565.600 (£ 68.552 x 300 gg.) ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:
CLASSI DI RISCHIO RETRIBUZIONE MINIMA ANNUA (20.565.600)
I £. 116.500
II £. 261.400
III £. 486.800
IV £. 767.600
V £. 1.064.300
VI £. 1.371.700
VII £. 1.697.000
VIII £. 1.909.000
IX £. 2.111.300
X £. 2.502.600
LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME
Per la determinazione del minimale orario deve essere effettuato il seguente procedimento:
Anno 2000 |
Orario normale |
Lire |
Retribuzione oraria minimale |
40 ore settimanali |
68.552 x 6 : 40 = 10.283 |
DIRIGENTI DAZIENDA
La retribuzione valevole ai fini contributivi è stata individuata nel massimale di rendita.
Considerato che il massimale di rendita è variato dal 1° luglio 2000, per il corrente anno dovranno essere rispettati i seguenti valori:
Decorrenza |
Massimale di Rendita annuo |
Retribuzione giornaliera |
Retribuzione Mensile |
Dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2000 |
39.709.000 |
132.365 |
3.309.085 |
Dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2000 |
40.345.000 |
134.483 |
3.362.083 |
Come evidenziato dai suddetti importi, risulta evidente il criterio della frazionabilità della retribuzione imponibile sia in quote giornaliere (massimale di rendita annuo : 300) che in quote mensili (massimale di rendita : 12).
SALARIO CONVENZIONALE PER SOCI ASSICURATI
Il minimale annuo è valido ai fini della determinazione del salario convenzionale per i soci assicurati delle imprese industriali e commerciali, salario che per lintero anno 2000 è stato fissato in £. 21.553.000.
Vista la variazione del minimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2000, devono essere presi in considerazione i seguenti importi di salario convenzionale:
Decorrenza |
Salario convenzionale annuo |
Dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000 |
21.382.000 * (1.781.833 mensile) |
Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 |
21.724.000 * (1.810.333 mensile) |
* N.B.: nel caso di rapporti instaurati nel corso dellanno 2000, il salario convenzionale annuo dovrà pertanto essere diviso per 12 e conseguentemente moltiplicato per i mesi, al fine di una corretta individuazione del salario convenzionale per i soci.
LAVORATORI PARASUBORDINATI
Per i suddetti lavoratori la base imponibile per il calcolo dei premi è costituita dai compensi effettivamente percepiti secondo lart. 50, comma 8 del T.U.I.R., nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Al riguardo, a questi limiti si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale, frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi o frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Anche per questi lavoratori, vista la variazione del minimale e massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2000, dovranno essere presi in considerazione i seguenti importi:
Decorrenza |
Minimale e massimale di rendita annuo |
Minimale e massimale di retribuzione mensile |
Dal 16 marzo 2000 al 30 giugno 2000 |
21.382.000 39.709.000 |
1.781.835 3.309.085 |
Dal 1° luglio 2000 Al 31 dicembre 2000 |
21.724.000 40.345.000 |
1.810.333 3.362.083 |
Si rammenta che il datore di lavoro è tenuto anche per i lavoratori parasubordinati alliscrizione sul libro matricola e paga.
Si rammenta, altresì, che sui compensi erogati dal 16 marzo 2000 andranno effettuate le eventuali operazioni di conguaglio, ai fini delle determinazioni dei premi INAIL per i parasubordinati (vedasi ns. comunicazione n. 10/143 del 05.04.2000).
SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE FINO AL 31.03.2000
I limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive dei lavoratori di questi settori, con orario non superiore a 4 ore giornaliere e che non hanno stipulato contratto part-time, per il periodo 1° gennaio 31 marzo 2000 sono:
Operai |
Minimale di retribuzione giornaliera |
5° livello |
£. 28.864 |
4° livello |
£. 30.100 |
3° livello |
£. 33.500 |
Dal 1° aprile 2000 per i suddetti lavoratori, considerato che le disposizioni del D.Lgs. 61/2000 hanno abrogato la più favorevole normativa che prevedeva il versamento dei premi sul cosiddetto minimo dei minimi, dovrà essere rispettato il minimale orario per i lavoratori part-time (£. 10.283) e il normale minimale giornaliero (£. 68.552), a seconda che sia stato formalmente stipulato o meno un contratto di lavoro a tempo parziale.
NUOVA RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO
Lart. 8 del D.Lgs. n° 38/2000 ha modificato lart. 30, comma 4 del T.U. come segue:
"nei casi in cui i prestatori dopera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui allart. 116, comma 3".
Pertanto, a decorrere dal 16.03.2000, la cd. retribuzione di ragguaglio del previdente comma 4 ossia la "retribuzione dei prestatori dopera della stessa qualifica o professione e della stessa località" è stata sostituita dalla retribuzione pari al minimale di rendita.
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in 300 giorni lavorativi.
Considerato che dal 1° luglio 2000 la retribuzione convenzionale annuale è variata, per il corrente anno dovranno essere presi in considerazione i seguenti importi:
Retribuzione Convenzionale |
Retribuzione convenzionale annuale |
Imponibile mensile |
Imponibile giornaliero |
Dal 16 Marzo al 30 Giugno 2000 |
21.382.000 |
1.781.835 |
71.275 |
Dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2000 |
21.724.000 |
1.810.333 |
72.413 |
Si rileva, infine, che la retribuzione di ragguaglio si assume solo in via residuale, ovvero in assenza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.