31/407                       P R E V I D E N Z I A L E                      19/12/2000

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I.N.A.I.L.: Determinazione del minimale di retribuzione giornaliera da utilizzarsi per l’anno 2000


Con circolare n. 61/2000, la Direzione Generale dell’I.N.A.I.L. ha determinato per l’anno 2000 il limite minimo di retribuzione imponibile giornaliera, valido per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza.

Tale nuovo minimale è di £ 68.552.

Il nuovo minimale giornaliero andrà utilizzato per l’anno 2000 anche per la determinazione della retribuzione oraria imponibile ai fini INAIL per il personale PART-TIME.

Di conseguenza la retribuzione minima annua ammonta a £ 20.565.600 (£ 68.552 x 300 gg.) ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:

CLASSI DI RISCHIO RETRIBUZIONE MINIMA ANNUA (20.565.600)

I £. 116.500

II £. 261.400

III £. 486.800

IV £. 767.600

V £. 1.064.300

VI £. 1.371.700

VII £. 1.697.000

VIII £. 1.909.000

IX £. 2.111.300

X £. 2.502.600

 

LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME

Per la determinazione del minimale orario deve essere effettuato il seguente procedimento:

Anno 2000

Orario normale

Lire

Retribuzione oraria minimale

40 ore settimanali

68.552 x 6 : 40 = 10.283

 

DIRIGENTI D’AZIENDA

La retribuzione valevole ai fini contributivi è stata individuata nel massimale di rendita.

Considerato che il massimale di rendita è variato dal 1° luglio 2000, per il corrente anno dovranno essere rispettati i seguenti valori:

Decorrenza

Massimale di

Rendita annuo

Retribuzione

giornaliera

Retribuzione

Mensile

Dal 1° Gennaio al

30 Giugno 2000

39.709.000

132.365

3.309.085

Dal 1° Luglio al

31 Dicembre 2000

40.345.000

134.483

3.362.083

Come evidenziato dai suddetti importi, risulta evidente il criterio della frazionabilità della retribuzione imponibile sia in quote giornaliere (massimale di rendita annuo : 300) che in quote mensili (massimale di rendita : 12).

 

SALARIO CONVENZIONALE PER SOCI ASSICURATI

Il minimale annuo è valido ai fini della determinazione del salario convenzionale per i soci assicurati delle imprese industriali e commerciali, salario che per l’intero anno 2000 è stato fissato in £. 21.553.000.

Vista la variazione del minimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2000, devono essere presi in considerazione i seguenti importi di salario convenzionale:

Decorrenza

Salario convenzionale

annuo

Dal 1° gennaio 2000

al 30 giugno 2000

21.382.000 *

(1.781.833 mensile)

Dal 1° luglio 2000

al 31 dicembre 2000

21.724.000 *

(1.810.333 mensile)

* N.B.: nel caso di rapporti instaurati nel corso dell’anno 2000, il salario convenzionale annuo dovrà pertanto essere diviso per 12 e conseguentemente moltiplicato per i mesi, al fine di una corretta individuazione del salario convenzionale per i soci.

 

LAVORATORI PARASUBORDINATI

Per i suddetti lavoratori la base imponibile per il calcolo dei premi è costituita dai compensi effettivamente percepiti secondo l’art. 50, comma 8 del T.U.I.R., nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Al riguardo, a questi limiti si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale, frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi o frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Anche per questi lavoratori, vista la variazione del minimale e massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2000, dovranno essere presi in considerazione i seguenti importi:

Decorrenza

Minimale e massimale di rendita annuo

Minimale e massimale di retribuzione mensile

Dal 16 marzo 2000

al 30 giugno 2000

21.382.000 – 39.709.000

1.781.835 – 3.309.085

Dal 1° luglio 2000

Al 31 dicembre 2000

21.724.000 – 40.345.000

1.810.333 – 3.362.083

Si rammenta che il datore di lavoro è tenuto anche per i lavoratori parasubordinati all’iscrizione sul libro matricola e paga.

Si rammenta, altresì, che sui compensi erogati dal 16 marzo 2000 andranno effettuate le eventuali operazioni di conguaglio, ai fini delle determinazioni dei premi INAIL per i parasubordinati (vedasi ns. comunicazione n. 10/143 del 05.04.2000).

 

SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE FINO AL 31.03.2000

I limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive dei lavoratori di questi settori, con orario non superiore a 4 ore giornaliere e che non hanno stipulato contratto part-time, per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2000 sono:

Operai

Minimale

di retribuzione giornaliera

5° livello

£. 28.864

4° livello

£. 30.100

3° livello

£. 33.500

 

Dal 1° aprile 2000 per i suddetti lavoratori, considerato che le disposizioni del D.Lgs. 61/2000 hanno abrogato la più favorevole normativa che prevedeva il versamento dei premi sul cosiddetto minimo dei minimi, dovrà essere rispettato il minimale orario per i lavoratori part-time (£. 10.283) e il normale minimale giornaliero (£. 68.552), a seconda che sia stato formalmente stipulato o meno un contratto di lavoro a tempo parziale.

 

NUOVA RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

L’art. 8 del D.Lgs. n° 38/2000 ha modificato l’art. 30, comma 4 del T.U. come segue:

"nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’art. 116, comma 3".

Pertanto, a decorrere dal 16.03.2000, la cd. retribuzione di ragguaglio del previdente comma 4 – ossia la "retribuzione dei prestatori d’opera della stessa qualifica o professione e della stessa località" – è stata sostituita dalla retribuzione pari al minimale di rendita.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in 300 giorni lavorativi.

Considerato che dal 1° luglio 2000 la retribuzione convenzionale annuale è variata, per il corrente anno dovranno essere presi in considerazione i seguenti importi:

Retribuzione

Convenzionale

Retribuzione convenzionale annuale

Imponibile mensile

Imponibile giornaliero

Dal 16 Marzo al

30 Giugno 2000

21.382.000

1.781.835

71.275

Dal 1° Luglio al

31 Dicembre 2000

21.724.000

1.810.333

72.413

Si rileva, infine, che la retribuzione di ragguaglio si assume solo in via residuale, ovvero in assenza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

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