31/414 E C O L O G I C O 19/12/2000
ATTENZIONE: RIGUARDA LE AZIENDE CHE SVOLGONO
ATTIVITA DI GESTIONE (TRASPORTO, STOCCAGGIO, RECUPERO, SMALTIMENTO ...) DEI RIFIUTI
RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)
Albo Gestori Rifiuti Delibere
Segnaliamo che il Comitato Nazionale dellAlbo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha emanato la Deliberazione n. 4 del 27 settembre 2000 titolata "Contenuti dellattestazione, a mezzo di perizia giurata, dellidoneità dei mezzi di trasporto di cui allart. 12, comma 3, lett. a) del DM 28 aprile 1998, n. 406".
Con tale delibera, il Comitato stabilisce che lidoneità dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti, al fine delliscrizione allAlbo Gestori, dovrà essere attestata da apposita perizia giurata rilasciata da un ingegnere, da un chimico o da un medico igienista.
La delibera fornisce inoltre le necessarie precisazioni in merito ai dati essenziali che dovranno essere specificati nella perizia: informazioni relative al veicolo, tipologia dei rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo e modalità e condizioni del trasporto.
Se i rifiuti da trasportare rientrano nella categoria delle merci pericolose, la perizia dovrà anche indicare le corrispondenti classi ADR e il trasporto dovrà avvenire secondo quanto stabilito dallarticolo 168 del Codice della strada.
Il controllo e la verifica continua della permanenza dei requisiti del mezzo di trasporto, così come risultano dalla perizia, rientrano tra i compiti del responsabile tecnico, che dovrà comunicare immediatamente al legale rappresentante dellimpresa e alla sezione regionale dellAlbo leventuale inidoneità del veicolo.
Le perizie già rilasciate alla data del 27 settembre 2000, data di adozione della citata delibera, restano valide per tutta la durata del periodo discrizione in corso.