31/414                       E C O L O G I C O                      19/12/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

ATTENZIONE: RIGUARDA LE AZIENDE CHE SVOLGONO

ATTIVITA’ DI GESTIONE (TRASPORTO, STOCCAGGIO, RECUPERO, SMALTIMENTO ...) DEI RIFIUTI

 

RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)

Albo Gestori Rifiuti – Delibere


Segnaliamo che il Comitato Nazionale dell’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha emanato la Deliberazione n. 4 del 27 settembre 2000 titolata "Contenuti dell’attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell’idoneità dei mezzi di trasporto di cui all’art. 12, comma 3, lett. a) del DM 28 aprile 1998, n. 406".

Con tale delibera, il Comitato stabilisce che l’idoneità dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti, al fine dell’iscrizione all’Albo Gestori, dovrà essere attestata da apposita perizia giurata rilasciata da un ingegnere, da un chimico o da un medico igienista.

La delibera fornisce inoltre le necessarie precisazioni in merito ai dati essenziali che dovranno essere specificati nella perizia: informazioni relative al veicolo, tipologia dei rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo e modalità e condizioni del trasporto.

Se i rifiuti da trasportare rientrano nella categoria delle merci pericolose, la perizia dovrà anche indicare le corrispondenti classi ADR e il trasporto dovrà avvenire secondo quanto stabilito dall’articolo 168 del Codice della strada.

Il controllo e la verifica continua della permanenza dei requisiti del mezzo di trasporto, così come risultano dalla perizia, rientrano tra i compiti del responsabile tecnico, che dovrà comunicare immediatamente al legale rappresentante dell’impresa e alla sezione regionale dell’Albo l’eventuale inidoneità del veicolo.

Le perizie già rilasciate alla data del 27 settembre 2000, data di adozione della citata delibera, restano valide per tutta la durata del periodo d’iscrizione in corso.

wb01511_.gif (114 byte)  Indice