31/415                       ECOLOGIA E AMBIENTE                      19/12/2000

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CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PRODOTTO: ECOLABEL

NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO


Segnaliamo alle Aziende associate la pubblicazione [Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 237/1 del 21 settembre 2000] del Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al riesame del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica.

Ricordiamo che il sistema comunitario per l’assegnazione di un marchio di qualità ecologica - conosciuto con il nome di Ecolabel e il cui logo è rappresentato da una "Margherita" stilizzata - ha lo scopo di:

Il sistema Ecolabel, la cui adesione è volontaria, è stato istituito con il Regolamento (CEE) 880/92, il quale prevedeva, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, un riesame del sistema stesso, sulla base dell’esperienza acquisita durante i primi anni di applicazione.

Con il nuovo Regolamento (CE) 1980/2000, che abroga il precedente provvedimento, il legislatore comunitario ha inteso rafforzare l’efficacia del sistema al fine di promuovere i prodotti (beni e servizi) dichiarati ecologici secondo le procedure prescritte dal regolamento stesso.

Affinchè su un prodotto possa essere apposto il marchio "Ecolabel" è necessario che il fabbricante (o l’importatore) presenti apposita istanza all’Organismo competente dello Stato membro nel quale il prodotto stesso viene fabbricato; nel caso di fabbricazione fuori dall’Unione Europea, la domanda può essere presentata all’Organismo competente di uno degli Stati membri sul cui mercato il prodotto verrà commercializzato.

Per essere inclusi nel sistema (e poter quindi fare uso del marchio), i prodotti devono soddisfare le seguenti condizioni:

rappresentare un volume significativo di vendite e di scambi nell’ambito del mercato interno;

comportare, in una o più fasi della loro "vita", impatti ambientali significativi;

essere caratterizzati da una significativa capacità potenziale di:

indurre, attraverso le scelte del consumatore, miglioramenti ambientali;

incentivare i produttori o i fornitori di servizi a ricercare vantaggi concorrenziali grazie all’offerta di prodotti recanti il marchio di "qualità ecologica";

la vendita ai fini del consumo o dell’uso finale deve rappresentare una quota significativa del volume complessivo delle vendite.

I criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica continuano, come in passato, ad essere stabiliti per gruppi di prodotti.

Tali criteri fissano, per ciascuno dei principali aspetti ambientali [utilizzo di sostanze pericolose/non pericolose nel ciclo di lavorazione, limitato inquinamento ambientale (aria, acqua, rifiuti …)], i requisiti che un prodotto deve rispettare ai fini dell’assegnazione del marchio di qualità ecologica, inclusi i requisiti riguardanti l’idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze dei consumatori.

Le domande di assegnazione del marchio sono soggette al pagamento di diritti connessi con le spese per l’esame del fascicolo. L’uso del marchio è soggetto al pagamento di un diritto annuale.

Di seguito riportiamo l’elenco dei prodotti per i quali sono già stati definiti i "criteri ecologici" per l’assegnazione del marchio:

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