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CONGUAGLIO DI FINE ANNO O DI FINE RAPPORTO

Addizionali all’Irpef


Ai sensi dell’art. 23 commi 3 e 4 DPR 600/73, il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sulla totalità dei compensi erogati nello stesso periodo.

L’operazione di conguaglio deve avvenire:

- entro il 28 febbraio, per i compensi dell’anno precedente;

- alla cessazione del rapporto, quando questa avviene durante l’anno.

Se necessario il conguaglio di fine anno potrà anche essere ripetuto, ad esempio per tener conto di altre somme e valori non considerati in precedenza, purché, in ogni caso, i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche non contemporaneamente per tutti i dipendenti.

Nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro deve tener conto, in aggiunta a quanto considerato nei singoli periodi di paga, dei seguenti importi:

- somme e valori corrisposti dal datore di lavoro stesso entro il 12 gennaio 2001;

- compensi e indennità percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio 2001. Qualora la comunicazione pervenga oltre il termine del 12 gennaio, di essi il datore di lavoro terrà conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo d’imposta successivo;

- se richiesto dal lavoratore entro il 12 gennaio 2001, i redditi di lavoro dipendente, o assimilati, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. La richiesta è effettuata con la consegna al datore di lavoro della certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute.

Il lavoratore deve anche comunicare quale delle opzioni previste intende adottare (come vedremo in seguito) in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.

Dagli importi sopracitati il datore di lavoro deve sottrarre le seguenti detrazioni:

- detrazioni eventualmente spettanti per erogazioni effettuate dal datore di lavoro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie e premi di assicurazione;

- detrazioni eventualmente spettanti per altri oneri detraibili a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute;

- detrazione per imposte pagate all’estero a titolo definitivo, se alla formazione del reddito di lavoro dipendente (del periodo stesso o di periodi precedenti) concorrono somme o valori prodotti all’estero. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’IRPEF relativa ai redditi prodotti all’estero. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

Quest’ultima detrazione sarà praticabile dal 1° gennaio 2001, quando i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa saranno tassati.

- Il datore di lavoro in sede di conguaglio deve tenere conto anche delle detrazioni per familiari a carico e per la produzione del reddito che, pur applicabili durante l’anno, per qualsiasi ragione (incapienza della retribuzione, sospensione della stessa, errore materiale, ecc.) non siano state concesse al lavoratore.

- Il dipendente non può pretendere l’attribuzione della detrazione per oneri che non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro. Resta comunque ferma la possibilità per il sostituto di acconsentire ad una simile richiesta (Circ. Min. 23/12/97 n. 326/E).

Il conguaglio ha delle conseguenze che variano in funzione del risultato che determina. Si possono, infatti, verificare le seguenti ipotesi:

l’importo delle ritenute operate è inferiore all’ammontare dell’imposta dovuta: in tal caso il datore di lavoro recupera la relativa differenza effettuando una maggiore ritenuta al dipendente. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno (entro il 28 febbraio 2001), il lavoratore può optare, con dichiarazione scritta presentata al datore di lavoro, per una delle seguenti soluzioni:

- versamento (al datore di lavoro) dell’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute (in tal caso il sostituto deve versare interamente all’erario le somme dovute dal dipendente nel mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio, indipendentemente dal materiale rimborso delle stesse);

autorizzazione a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta (se il periodo di paga è mensile il prelievo è effettuato da marzo). In quest’ultimo caso, sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dello 0,50% mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto (per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni) deve essere comunicato all’interessato, che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

L’importo delle ritenute operate è superiore all’ammontare dell’imposta dovuta: il datore di lavoro non deve applicare alcuna ritenuta sulla retribuzione del mese di dicembre (o del mese in cui il conguaglio è effettuato), ma deve restituire al dipendente la differenza che risulti eventualmente trattenuta in più. Il datore di lavoro rimborserà il credito riducendo le ritenute determinate sulla retribuzione periodica del dipendente creditore, previa annotazione sul libro paga. In caso d’incapienza provvederà alla restituzione del credito utilizzando le ritenute effettuate agli altri dipendenti o quelle relative alla retribuzione dei periodi successivi (Circ. Min. 10/12/76 n. 37/8/1540). Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il conguaglio è effettuato in corso d’anno a causa della cessazione del rapporto di lavoro (anche se per decesso del sostituito).

Per quanto concerne in particolare l’Addizionale regionale all’Irpef dello 0,90% e l’eventuale Addizionale comunale all’Irpef (se deliberata dal Comune di domicilio fiscale del dipendente), la base imponibile del prelievo dell’addizionale è costituita da tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati sui quali il sostituto effettua le operazioni di conguaglio (decurtati di eventuali oneri deducibili di cui all’articolo 10 del T.U.I.R. trattenuti dal datore di lavoro, previa richiesta del dipendente). In particolare, le addizionali si applicheranno anche su redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti da altri soggetti, che il dipendente abbia chiesto di conguagliare, al netto delle addizionali già trattenute da altri sostituti d’imposta in sede di operazioni di conguaglio di fine rapporto effettuate in corso d’anno.

Il prelievo dell’addizionale regionale sui lavoratori dipendenti deve avvenire:

sempre in un’unica soluzione, se si tratta di conguaglio di fine rapporto;

in un massimo di undici rate mensili, se trattasi di conguaglio di fine anno, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione dello stesso. La rateizzazione non può peraltro andare oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Se il rapporto cessa nel corso del 2001, il sostituto sarà tenuto a trattenere in una sola volta l’intera addizionale 2000 ancora dovuta e quella sui redditi relativi all’anno in corso.

 

I versamenti vanno effettuati utilizzando:

il modello F24

Codice Tributo "3802"

Sezione "Regioni ed Enti locali": codice identificativo della regione competente a ricevere l’addizionale in base al domicilio fiscale del dipendente (10 - per la Lombardia)

Periodo di Riferimento "AAAA".

Il prelievo dell’Addizionale comunale avviene nella stessa maniera precedentemente esposta con riferimento all’addizionale regionale.

Per la misura delle aliquote si veda la ns. comunicazione n. 30/394 del 7.12.2000 (aggiornamento a novembre 2000): le informazioni in essa contenute sono tratte dal sito Internet www.ancicnc.it

I ns. uffici sono comunque a disposizione per ogni richiesta di informazione in tal senso.

Ricordiamo inoltre che il pagamento è unico, anche per contribuenti domiciliati in Comuni diversi (Nota Ministero delle Finanze del 21 settembre 1999).

I versamenti vanno effettuati utilizzando:

il modello F24

Codice Tributo "3816"

Sezione "Regioni ed Enti locali"

Periodo di Riferimento "AAAA".

Con riferimento, invece, al versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio di fine anno si evidenzia quanto segue:

- la retribuzione relativa al mese di dicembre 2000 dovrà essere inclusa nel conguaglio di fine anno se corrisposta entro il 12 gennaio 2001;

- il pagamento in gennaio, entro il 12, non comporta più (dallo scorso anno) la necessità di anticipare il versamento delle relative ritenute al 16 gennaio 2001: il versamento potrà essere effettuato (così come se la retribuzione di dicembre non venisse inclusa nel conguaglio in quanto corrisposta dopo il 12/1/2001 ed entro il 31/1/2001) entro il 16 febbraio 2001;

- il codice tributo da utilizzare per tali versamenti, da effettuarsi con il modello unificato F24 - Sezione "Erario", sarà ordinariamente il consueto "1001";

- se il sostituto d’imposta, tuttavia, effettua il conguaglio di fine anno entro il 28/2/2001, in concomitanza alla elaborazione delle retribuzioni dei mesi di gennaio o di febbraio, dovrà essere utilizzato il Codice Tributo "1013"

- il periodo di riferimento da indicare sul Mod. F24 è costituito dall’anno (AAAA) in cui il conguaglio è effettivamente operato:

"2000" conguaglio di fine anno 2000 effettuato a dicembre

"2001" conguaglio di fine anno 2000 effettuato a gennaio

"2001" conguaglio di fine anno 2000 effettuato a febbraio

Ricordiamo che, nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, si dovrà tenere presente quanto restituito al dipendente (nella maggioranza dei casi si sarà trattato di L. 350.000) ai sensi del D.L. 268/2000.

In conclusione, riportiamo le tabelle relative agli scaglioni Irpef e alle detrazioni d’imposta previste dai vigenti articoli 11, 12 e 13 del T.U.I.R.:

ALIQUOTE IRPEF 2000

Scaglioni di reddito

Aliquota

Imposta sull’importo massimo dello scaglione considerato

Fino a Lit. 20.000.000

18,5 %

3.700.000

Oltre Lit. 20.000.000 e fino a Lit. 30.000.000

25,5 %

6.250.000

Oltre Lit. 30.000.000 e fino a Lit. 60.000.000

33,5 %

16.300.000

Oltre Lit. 60.000.000 e fino a Lit. 135.000.000

39,5 %

45.925.000

Oltre Lit. 135.000.000

45,5 %

45.925.000 + 45,5% parte ecc. 135 ml.

 

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente Importo della detrazione
Fino a Lit. 12.000.000

2.220.000

Oltre Lit. 12.000.000 e fino a Lit. 12.300.000

2.100.000

Oltre Lit. 12.300.000 e fino a Lit. 12.600.000

2.000.000

Oltre Lit. 12.600.000 e fino a Lit. 15.000.000

1.900.000

Oltre Lit. 15.000.000 e fino a Lit. 15.300.000

1.750.000

Oltre Lit. 15.300.000 e fino a Lit. 15.600.000

1.600.000

Oltre Lit. 15.600.000 e fino a Lit. 15.900.000

1.450.000

Oltre Lit. 15.900.000 e fino a Lit. 16.000.000

1.330.000

Oltre Lit. 16.000.000 e fino a Lit. 17.000.000

1.260.000

Oltre Lit. 17.000.000 e fino a Lit. 18.000.000

1.190.000

Oltre Lit. 18.000.000 e fino a Lit. 19.000.000

1.120.000

Oltre Lit. 19.000.000 e fino a Lit. 30.000.000

1.050.000

Oltre Lit. 30.000.000 e fino a Lit. 40.000.000

950.000

Oltre Lit. 40.000.000 e fino a Lit. 50.000.000

850.000

Oltre Lit. 50.000.000 e fino a Lit. 60.000.000

750.000

Oltre Lit. 60.000.000 e fino a Lit. 60.300.000

650.000

Oltre Lit. 60.300.000 e fino a Lit. 70.000.000

550.000

Oltre Lit. 70.000.000 e fino a Lit. 80.000.000

450.000

Oltre Lit. 80.000.000 e fino a Lit. 90.000.000

350.000

Oltre Lit. 90.000.000 e fino a Lit. 90.400.000

250.000

Oltre Lit. 90.400.000 e fino a Lit.100.000.000

150.000

Oltre Lit.100.000.000

100.000

 

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO

- L. 1.057.552 se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000

- L. 961.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000

- L. 889.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000

- L. 817.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 100.000.000

Il limite di reddito complessivo annuo per considerare il coniuge fiscalmente a carico rimane di L. 5.500.000.=.

 

DETRAZIONE PER I FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO

per ogni figlio o altro familiare a carico L. 408.000

 

ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI DI ETA' INFERIORE A TRE ANNI

Per ogni figlio L. 240.000

Come già segnalato lo scorso anno, il T.U.I.R. prevede che l’importo sopra indicato della detrazione per figli o altri familiari a carico sia da ripartirsi "in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno". Da ciò si desume che, ad esempio, la detrazione per i figli non deve essere necessariamente suddivisa al 50% tra i genitori, ma potrà essere ripartita secondo proporzioni differenti tra i due.

La percentuale di attribuzione della detrazione dovrà essere pertanto espressamente precisata dal singolo lavoratore mediante indicazione sul modello di richiesta di detrazione, il cui facsimile risulta allegato alla ns. comunicazione n. 26/338 del 20 novembre 2000.

Dalla normativa che non differenzia più i figli dagli altri familiari a carico conviventi discende che:

- l’unico requisito richiesto per vedersi attribuita la relativa detrazione è che il soggetto a carico non possieda un reddito complessivo annuo superiore a L. 5.500.000.=, prescindendo quindi da qualsiasi requisito anagrafico.

Rimane invece confermato che, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge a carico si applica per il primo figlio, mentre per gli altri figli si applica la normale detrazione per figli a carico diminuita dell’importo spettante per il primo figlio.

Ricordiamo che, mentre le detrazioni per carichi di famiglia devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, la detrazione per redditi di lavoro dipendente deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno, cioè a giorni.

DETRAZIONE PER ONERI

Con riferimento agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 2000, fatte salve alcune eccezioni (es. 36 o 41% per spese per ristrutturazioni di immobili), la percentuale di detrazione è fissata al 19%.

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