32/421                        FISCALE                      20/12/2000

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CUD 2001 relativo all’anno 2000


 

Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il CUD 2001 relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati dai sostituti d’imposta con riferimento all’anno 2000.

Il CUD 2001 deve essere ordinariamente consegnato al lavoratore entro il 28 febbraio 2001 (come previsto dall’art. 7-bis del D.p.r. 600/73).

Ricordiamo, peraltro, che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la certificazione deve essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato.

A tal proposito, l’art. 5 del Decreto prevede che qualora il sostituto d’imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell’anno 2000, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell’approvazione del CUD 2001, i dati previsti nello schema CUD 2001 e non presenti nel CUD 2000 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro i termini sopracitati.

Da ciò si desume, a ns. giudizio, che non sia obbligatorio rielaborare sul nuovo schema di certificazione CUD 2001 quanto già esposto sul vecchio schema, fatta eccezione per eventuali nuove indicazioni da apportare rispetto a quanto riportato precedentemente.

Qui di seguito riportiamo il CUD 2001 e le relative istruzioni per la compilazione dei dati fiscali che risultano scaricabili dal sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it – nella sezione "Dichiarazioni").

Lo schema CUD 2001 sostanzialmente ricalca quello previsto per lo scorso anno (sebbene configuri lo spostamento di numerose caselle). Le novità riguardano le indicazioni richieste ai punti 6, 12bis, 21, 38, 43 e 45.

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