4/48                       SINDACALE                       03/02/2000

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LAVORO NOTTURNO: nuove disposizioni

(Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532)


 

Il 26 novembre 1999 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente varato Decreto Legislativo n. 532 "Disposizioni in materia di lavoro notturno", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.01.2000. Il provvedimento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (05.02.2000) e si applicherà a tutti i datori di lavoro pubblici e privati, salvo alcuni settori particolari, quali i trasporti e le attività di mare.

La nuova normativa definisce:

- lavoro notturno: l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive, comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;

- lavoratore notturno: chi durante il periodo notturno, svolge in via non eccezionale:

a) almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;

b) almeno una parte del suo orario normale di lavoro secondo le norme definite dal C.C.N.L..

In mancanza della disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno chi svolge lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi l’anno (quest’ultimo limite è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale).

I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di eccezionalità nell’adibizione al lavoro notturno.

LIMITAZIONI AL LAVORO NOTTURNO

Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori/lavoratrici che si offrano come volontari, dopodiché le esigenze organizzative della produzione possono legittimare il datore a richiedere ai singoli l’osservanza della prestazione nelle fasce notturne sopra individuate.

E’ vietato adibire al lavoro notturno:

· le donne, dalle 24 alle 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno d’età del bambino;

· i minori adibiti a una delle lavorazioni con esposizione ad agenti fisici e chimici o adibiti a lavori elencati nell’allegato I dell’art. 15, legge 4/8/1999.

· ulteriori limitazioni possono essere determinate dalla contrattazione collettiva.

Non si possono obbligare a queste prestazioni:

· la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o alternativamente il padre convivente;

· la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni o che ha a proprio carico un soggetto disabile.

LA DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’orario di lavoro notturno non può superare complessivamente, nell’arco delle 24 ore, le 8 ore, salvo un periodo di riferimento più ampio definito dai contratti, anche aziendali, in caso di orario plurisettimanale.

Il Ministero del Lavoro ha 120 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per stabilire le lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, per le quali la durata della prestazione non potrà essere derogata.

Il limite di durata non opera per il personale dirigente e direttivo, per gli addetti ai servizi familiari e per gli addetti al culto.

Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi.

SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori notturni devono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente:

· ad accertamenti preventivi volti a costatare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno;

· ad accertamenti periodici biennali per controllare il loro stato di salute;

· ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.

TRASFERIMENTO AL LAVORO DIURNO

Quando le condizioni di salute, accertate dal medico competente, comportano l’inidoneità alla prestazione del lavoro notturno, al lavoratore è garantita l’assegnazione ad altre mansioni o ruoli diurni.

E’ demandato alla contrattazione collettiva il compito di definire le modalità di applicazione ed individuare le soluzioni nel caso in cui l’assegnazione ad altre mansioni non risulti possibile.

RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA

La riduzione dell’orario di lavoro normale settimanale e mensile per i lavoratori notturni e la maggiorazione retributiva saranno stabilite dalla contrattazione collettiva

Il Ministero del Lavoro provvederà a verificare, almeno annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti collettivi.

RAPPORTI SINDACALI

L’introduzione del lavoro notturno in azienda deve essere preceduta dalla consultazione con le rappresentanze sindacali unitarie o con le organizzazioni di categoria, con un iter che deve essere espletato entro sette giorni dalla comunicazione del datore.

DOVERI DI INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, prima dell’adibizione al lavoro notturno, è tenuto a informare il lavoratore e il rappresentante della sicurezza degli eventuali maggiori rischi derivanti da tale attività.

Inoltre il datore dovrà garantire l’informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o delle organizzazioni sindacali qualora le lavorazioni comportino rischi particolari.

COMUNICAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO

Il datore di lavoro deve informare per iscritto la Direzione Provinciale del Lavoro – Settore ispezione del lavoro – con periodicità annuale, circa l’esecuzione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo. Tale informativa va estesa anche alle organizzazioni sindacali.

MISURE DI PROTEZIONE PERSONALE E COLLETTIVA

Durante il lavoro notturno il datore deve garantire, previa informativa alle rappresentanze sindacali, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno. Deve inoltre assicurare un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.

Il datore, previa consultazione con le rappresentanze sindacali, deve disporre, per i lavoratori notturni che effettuano lavorazioni con rischi particolari, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

I CCNL possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione per particolari categorie di lavoratori che prestano servizio notturno.

SANZIONI

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

· con la sanzione amministrativa da £.100.000 a £.300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno, per il quale non sia stata rispettata la durata della prestazione;

· con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3 a 8 milioni per la mancata osservanza dell’obbligo delle visite mediche.

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