1/5                     F I S C A L E                      19/01/2000

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FINANZIARIA 2000 -

DISPOSIZIONI VARIE - IVA/INVIM/REGISTRO/SUCCESSIONI


 

Diamo nota qui di seguito delle disposizioni inserite negli articoli da 7 a 10 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (pubblicata sul Suppl. Ord. n. 227/L alla G.U. n. 302 del 27.12.1999) relative a diverse problematiche di carattere fiscale.

Considerata la portata delle innovazioni intervenute, si consiglia una attenta lettura del testo di questa sintetica comunicazione. Gli uffici dell’Associazione rimangono peraltro a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento e approfondimento.

ARTICOLO 7 - Commi 1 e 2

Sulle operazioni, fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000, relative a prestazioni di assistenza domiciliare e a prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), L. 457/78) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, viene applicata l’aliquota IVA del 10%.

Comma 3

Viene ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2000 l’indetraibilità dell’IVA relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72.

Comma 4

Dal 1° gennaio 2000, viene ridotta del 25% l’INVIM da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili individuati catastalmente a uso abitativo e relative pertinenze.

Commi da 6 a 8

Dal 1° gennaio 2000, viene ridotta di un punto percentuale l’imposta di registro sui trasferimenti di fabbricati (dal 4 al 3% per gli acquisti "prima abitazione non di lusso" e dall’8 al 7% per il trasferimento di fabbricati, anche non abitativi, e relative pertinenze).

Commi da 9 a 14

Relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.9.99, viene disposta la possibilità di procedere all’adeguamento del magazzino per i contribuenti soggetti agli studi di settore.

ARTICOLO 8

Comma 2

Per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000, il valore della franchigia è aumentato a lire 350.000.000, mentre per quelle aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001 il valore della franchigia salirà a lire 500.000.000.

ARTICOLO 9

Commi da 1 a 11

Viene istituito il contributo unificato (commisurato al valore della controversia) per le spese degli atti giudiziari, in sostituzione, a partire dal 1° luglio 2000, delle imposte di bollo, della tassa di iscrizione a ruolo e dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario.

ARTICOLO 10

Commi 1 e 2

Viene prevista un’imposta di registro in misura fissa per i conferimenti in società, se diversi da immobili.

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