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CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

Gestione Separata lavoro autonomo (ex 10%): Massimale 2000


 

Con circolare Inps n° 17 del 28 gennaio 2000 è stato definito il massimale da considerare ai fini del contributo di cui all’oggetto per il 2000, il quale a seguito della rivalutazione Istat dell’1,6% risulta essere pari a L. 144.263.000.= (Euro 74.505,62).

Ricordiamo che tale massimale non è frazionabile a mese: esso deve essere pertanto essere preso a riferimento anche per le prestazioni lavorative di durata temporale inferiore all’anno solare.

Come per l’anno scorso, i tetti contributivi saranno due:

- per i soggetti privi di altre coperture previdenziali:

13% di L. 144.263.000, quindi L. 18.754.190 (Euro 9.685,73)

- per i soggetti già coperti da altra forma previdenziale, i pensionati, i soggetti che versano la

volontaria alle proprie ex casse e i soggetti coperti da contribuzione figurativa (maternità,

servizio militare, disoccupazione):

10% di L. 144.263.000, quindi L. 14.426.300 (Euro 7.450,56).

Ricordando quanto disposto dalla Manovra Prodi del giugno 1996, sulla base della quale viene operata una deduzione forfettaria del 5% sui redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative fino ad un importo di L. 100.000.000, il limite massimo di compenso oltre il quale non si dovrà procedere ad ulteriori versamenti contributivi per i soggetti al 10% o al 13% sarà pari a L. 149.263.000.

Infatti:

- fino a 100 milioni di compensi, la deduzione è operante e l’imponibile contributivo è conseguentemente pari al 95%: il contributo massimo dovuto sarà di L. 9.500.000 (per il 10%) e L. 12.350.000 (per il 13%);

- da 100 a 149.263.000 non è più consentito operare l’abbattimento forfettario e l’imponibile contributivo sarà pari al 100%: il contributo massimo dovuto sarà perciò di L. 4.926.300 (per il 10%) e 6.404.190 (per il 13%);

- oltre i 149.263.000 non è più dovuto alcun importo a titolo di contribuzione, avendo raggiunto il massimale di L. 14.426.300 (per il 10%) e 18.754.190 (per il 13%).

A questo punto sarà compito del percipiente inviare al committente e alla Sede Inps competente comunicazione scritta di avvenuto raggiungimento del massimale contributivo, al fine di far cessare l’applicazione del 10% o del 13%.

Gli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto a tale massimale potranno essere considerati quali anticipazioni contributive sul dovuto dell’anno successivo oppure, in alternativa, essere oggetto di richiesta di rimborso all’Inps.

Alle pagine seguenti presentiamo fac-simile di comunicazione di raggiungimento del massimale.

Spett.le

..................................................

e p.c. Alla sede Inps di

...................................................

Oggetto: Comunicazione di raggiungimento del massimale contributivo

(art. 1, comma 3, D.M. n. 281 del 2/5/96).

________________________________________________________

Il sottoscritto (nome/cognome)...............................................................................nato a ............

.....................................il.......................residente in......................................................................

Cap..................Prov...................................Via/Piazza..................................................................n. ...........Codice Fiscale.................................partita Iva ............................................, iscritto alla

gestione speciale lavoro autonomo presso l’Inps di ...................................................

COMUNICA

- che i versamenti contributivi in suo favore hanno raggiunto il massimale contributivo annuo previsto per il (....es: 2000) dall’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335 dell’ 8/8/95;

- che, conseguentemente, codesta spettabile società non deve effettuare, per l’anno in corso, alcun versamento contributivo sui compensi spettanti al sottoscritto.

Data......................................... Firma ....................................