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IVA - DICHIARAZIONE PERIODICA


 

Con Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, pubblicato sul Suppl. Ord. n. 231 alla G.U. n. 305 del 30.12.1999, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IVA periodica da utilizzare a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative all’anno 2000.

Rimandiamo alla ns. comunicazione n. 30/346 del 17/11/99 per una sintesi degli adempimenti ad esso connessi e pubblichiamo qui di seguito il testo completo delle istruzioni per la compilazione:

"La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si s’illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

i dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalitdi da perseguire anche mediante:

* verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria;

* verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, carriere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, agenzie postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) i quali inviano i dati al Ministero delle finanze.

Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

* il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;

* gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell’interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di dichiarazione periodica e nelle istruzioni si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato

Guida alle principali novità del modello

Il nuovo modello di dichiarazione IVA periodica contiene importanti modifiche rispetto al precedente modello, utilizzabile quest'ultimo per il solo periodo d'imposta 1999, comprese le dichiarazioni relative al mese di dicembre 1999 o al 4° trimestre 1999, da presentare nel 2000.

Tali modifiche sono state apportate, da un lato, per consentire di gestire liberamente le varie forme di utilizzo del credito IVA riportato dall'anno precedente, il cui ammontare non viene più richiesto nel modello e, dall'altro, per evidenziare alcuni dati che permettono la quadratura contabile e che non erano presenti nel vecchio modello: variazioni d'imposta (anche a seguito di ravvedimento ex art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997) relative a periodi precedenti, (rigo VP8), acconto versato (rigo VP 15), credito risultante dalla liquidazione trimestrale e da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ecc.

Il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dal periodo d'imposta 2000 e quindi la prima presentazione del nuovo modello dovrà avvenire con riferimento alla liquidazione periodica relativa al mese di gennaio, ovvero al 1° trimestre 2000.

Si illustrano di seguito le principali modifiche:

1) La gestione dell’eventuale credito riportato dall’anno precedente avviene inizialmente all’esterno della contabilità IVA e, di conseguenza, nel rigo VP 10 (che nel mese di gennaio o nel 1° trimestre sarà sempre uguale a zero) occorre indicare soltanto l’importo del credito IVA riportato dal mese (o trimestre) precedente dello stesso anno solare.

Invece, nel successivo rigo VP 11 bisogna indicare quella parte di credito IVA compensabile ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, che il contribuente decide di utilizzare in detrazione dell'IVA in sede di liquidazione periodica: più precisamente, in tale rigo il contribuente può indicare, per ciascun periodo, soltanto la parte di credito che porta in detrazione al fine di azzerare (o ridurre) l’IVA a debito del periodo oppure può anche indicare inizialmente tutto il credito dell'anno precedente (o anche una parte di esso) che decide di utilizzare in detrazione IVA durante l’anno nelle liquidazione periodiche.

Pertanto, la nuova impostazione del modello consente di gestire tutte le possibili forme di utilizzo del credito IVA, sia che inizialmente venga destinato (in tutto o in parte) alla "Compensazione interna" (cioè, in detrazione nella liquidazione periodica IVA) o alla "Compensazione esterna" (cioè, con il mod. F24) sia che le dette scelte vengano effettuate nel corso dell’anno.

2) Variazioni d’imposta relative a periodi precedenti

Il modello è stato integrato al fine di evidenziare nella dichiarazione relativa al periodo in corso le variazioni d’imposta e gli omessi versamenti (nei righi VP8 e VP9) riguardanti periodi precedenti dello stesso anno, effettuate a seguito di ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ovvero per altri motivi.

3) E’ stato aggiunto un nuovo rigo (VP 19) per l’indicazione del credito IVA, risultante dalla liquidazione trimestrale, che il contribuente decide di "estromettere"' dalla contabilità IVA e di portare in compensazione con altri tributi (contributi o premi) nel modello F24.

Peraltro, la possibilità è ammessa soltanto per i contribuenti legittimati a richiedere il rimborso infrannuale dell’IVA a credito.

4) Di seguito alle istruzioni per la compilazione del modello è stata aggiunta un’Appendice, ordinata alfabeticamente, contenente chiarimenti per particolari categorie di soggetti (ad esempio "Società controllanti e controllate", "Contribuenti con liquidazioni trimestrali", "Contribuenti con contabilità separate o distinte con periodicità differenti", ecc...) ovvero approfondimenti su particolari problematiche connesse alla compilazione del modello.

1. Generalità

L’obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA è stato istituito in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.

Nel presente modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, sia che da esse risulti un’eccedenza a debito sia che risulti un’eccedenza a credito, oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo richiesti nel modello.

Reperibilità dei modelli

I contribuenti possono prelevare gratuitamente i modelli di dichiarazione IVA periodica dal sito Internet del Ministero delle Finanze www.finanze.it. In tal caso si precisa che per utilizzare detti modelli questi devono essere stampati a colori secondo le caratteristiche tecniche descritte nell’Allegato A al relativo decreto di approvazione.

E’ inoltre autorizzata la stampa dei modelli di dichiarazione IVA periodica purché vengano rispettate le relative caratteristiche tecniche e di colore, per le quali si rimanda al decreto di approvazione e, in particolare, al predetto Allegato A.

2. Contribuenti che devono presentare la dichiarazione e contribuenti esonerati

- Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica, in linea generale, i titolari di partita IVA, con le eccezioni di cui al periodo successivo.

- Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica:

* i soggetti di cui all'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:

- gli organi e le amministrazioni dello Stato;

- i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;

- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

* le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno precedente un volume di affari uguale o inferiore a 50 milioni di lire (pari a 25.823 euro);

* i contribuenti che, per l’anno in corso, non sono tenuti all’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (es.: soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti) sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero. In tale caso, il contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione periodica a partire dalla liquidazione relativa al periodo (mese o trimestre) nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l’esonero;

* i contribuenti esonerati dall’effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Ad esempio: i soggetti che nel periodo di riferimento (mese o trimestre) non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, ovvero i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36 bis.

3. Termini e modalità

- di presentazione

Contribuenti con liquidazioni mensili:

- entro il mese successivo a quello di riferimento (es.: dichiarazione di marzo - termine di presentazione 30 aprile).

Contribuenti con liquidazioni trimestrali:

- entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es.: dichiarazione 1° trimestre - termine di presentazione 31 maggio). Tali contribuenti devono presentare anche la dichiarazione relativa all’ultimo trimestre solare, con le modalità illustrate in Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali".

Contribuenti con liquidazioni sia mensili che trimestrali:

I contribuenti tenuti ad eseguire liquidazioni sia mensili che trimestrali devono presentare distinte dichiarazioni periodiche relative a ciascun mese ed a ciascun trimestre, nei rispettivi termini sopraindicati. Nella particolare ipotesi in cui intendano compensare il credito risultante dalla liquidazione trimestrale con il debito risultante dall’ultimo mese di ogni trimestre, devono presentare un’unica dichiarazione periodica entro il termine previsto per la dichiarazione mensile (per maggiori chiarimenti vedi Appendice alla voce "Contabilità separate o distinte con periodicità differenti").

- di invio telematico

La dichiarazione deve essere trasmessa all’Amministrazione finanziaria entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine di presentazione del modello cartaceo.

(Per l’individuazione dei soggetti obbligati alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni vedi Appendice alla voce "Intermediari e altri soggetti abilitati all’invio telematico").

4. Come e a chi si presenta

Il modello deve essere presentato, in alternativa, ad uno dei seguenti soggetti:

- ad uno sportello bancario convenzionato utilizzando l’apposita busta;

- ad un’agenzia delle Poste Italiane S.p.a. utilizzando l’apposita busta;

- ad un intermediario abilitato all’invio telematico (commercialisti, CAF, Associazioni di categoria, ecc.);

I soggetti sopraelencati sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta di presentazione per ciascuna dichiarazione consegnata.

Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione. Le società e gli enti con capitale sociale o patrimonio netto superiore a cinque miliardi di lire di cui all’art. 87, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 917/1986, nonché i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50, sono obbligati a presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite intermediario (per approfondimenti vedi in Appendice alle voci "Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico" e "Invio telematico della dichiarazione"),

5. Termini di versamento

Il versamento dell’imposta eventualmente dovuta per ciascun periodo deve essere effettuato dai:

- contribuenti mensili

entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (es. mese di marzo - termine di versamento 16 aprile), (vedi Appendice alla voce "Subforniture").

- contribuenti trimestrali

entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento (es. 1° trimestre - termine di versamento 16 maggio), (vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

6. Modalità di compilazione

La parte superiore del modello deve essere sempre compilata riportando i dati identificativi del contribuente.

Si precisa che il codice fiscale deve essere compilato iniziando dalla prima casella a sinistra.

Il contribuente deve indicare, nelle caselle relative al periodo, l'anno ed il periodo (mese - valori da 1 a 12 / trimestre - valori da 1 a 4) cui si riferisce la dichiarazione.

Le caselle 1 e 2 sono riservate agli Enti e società che si avvalgono della liquidazione dell'IVA di gruppo.

Per i soggetti tenuti alle liquidazioni sia mensili che trimestrali vedi Appendice alla voce "Contabilità separate o distinte con periodicità differenti".

N.B. Per le modalità di compilazione del modello da parte di particolari categorie di contribuenti (società controllanti e controllate, produttori agricoli, ecc.) vedasi in Appendice.

Gli importi riportati nella dichiarazione devono essere indicati:

- in migliaia di lire (senza, cioè, riportare gli ultimi tre zeri) arrotondando l’importo alle mille lire superiori, se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario;

oppure

- in unità di Euro (previa barratura della casella 1), arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite (vedi Appendice alla voce "Euro"),

La casella 2 deve essere barrata se negli ammontari di cui ai righi da VP1 a VP3 sono comprese variazioni di imponibili, diverse da quelle effettuate a norma dell’art. 26 (in quanto queste ultime già contabilizzate nella liquidazione periodica) concernenti periodi precedenti dello stesso anno solare (vedi Appendice alla voce "Variazione di dati compresi in dichiarazioni periodiche precedenti relative allo stesso anno").

La casella 3 (dichiarazione integrativa) deve essere barrata se il contribuente presenta una dichiarazione in sostituzione di una precedentemente presentata nell’anno. In tale dichiarazione deve essere indicato come periodo quello della dichiarazione che si intende sostituire (vedi Appendice alla voce "Variazione di dati compresi in dichiarazioni periodiche precedenti relative allo stesso anno").

- Rigo VP1 colonna 1: Operazioni attive

Vanno comprese esclusivamente le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.), annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vedi Appendice alle voci "Contribuenti con contabilità presso terzi" e "Operazioni ad esigibilità differita").

colonna 2: di cui cessioni intracomunitarie

Ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni, comprese nella colonna 1 (per approfondimenti vedi Appendice alla voce "Cessioni e acquisti intracomunitari").

Non vanno comprese nella colonna 2 le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città dei Vaticano, ma vanno incluse soltanto nella colonna 1 in quanto non trattasi di cessioni intracomunitarie.

- Rigo VP2 colonna 1: Operazioni passive

Ammontare complessivo, al netto dell'imposta, degli acquisti rilevanti agli effetti dell’IVA, annotati nel registro degli acquisti nel periodo di riferimento, compresi quelli ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile (ad esempio: autovetture, spese di rappresentanza, ecc.), (vedi Appendice alle voci "Acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti", "Contribuenti con contabilità presso terzi", "Operazioni ad esigibilità differita").

colonna 2: di cui acquisti intracomunitari

Ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, già compresi nella colonna 1 (per approfondimenti vedi Appendice alla voce "Cessioni e acquisti intracomunitari").

Non vanno comprese nella colonna 2 gli acquisti di beni da operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città dei Vaticano, ma vanno compresi soltanto nella colonna 1 in quanto non trattasi di acquisti intracomunitari.

- Rigo VP3: Importazioni di oro e argento senza pagamento dell’IVA in dogana

Vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento per le quali, in applicazione della Sesta Direttiva CEE (art. 23) e della normativa nazionale di attuazione, l’imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell’art. 25 (vedi appendice alla voce "importazioni di materiale e di semilavorati in oro e importazione di argento").

L’imponibile e l’imposta relativi alle importazioni di tali beni vanno evidenziati nel rigo VP3, rispettivamente nella prima e nella seconda colonna.

Inoltre, l’imposta relativa alle medesime operazioni va inclusa nel rigo VP5 come IVA a debito (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), e nel rigo VP6, come imposta detraibile (risultante dal registro degli acquisti).

N.B.: Nei righi da VP1 a VP3 devono essere comprese anche le variazioni di imponibile effettuate a seguito di ravvedimento di cui al D. Lgs. n. 472 del 1997 (vedi Appendice alla voce "Variazioni di dati...").

- Rigo VP5: IVA esigibile per il periodo

Ammontare dell’IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso periodo, e comprese le eventuali rettifiche relative a detrazioni effettuate in periodi precedenti che diano luogo a debiti d’imposta (Vedi Appendice alla voce "Acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti", "Operazioni ad esigibilità differita").

- Rigo VP6: IVA che si detrae per il periodo

Ammontare dell’IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento, comprese le eventuali rettifiche relative a detrazioni effettuate in periodi precedenti che diano luogo ad eccedenze detraibili d’imposta. (Vedi Appendice alla voce "Acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti", "Operazioni ad esigibilità differita").

- Rigo VP7: IVA a debito o a credito per il periodo

Riportare nella colonna 1 "debiti" l’ammontare della differenza tra i righi VP5 e VP6 nel caso in cui l’importo di rigo VP5 risulti superiore a quello di rigo VP6. In caso contrario, riportare in colonna 2 "crediti" l’ammontare della differenza tra i righi VP6 e VP5.

- Rigo VP8: Variazioni d’imposta, comprensive degli eventuali interessi, relative a periodi precedenti

Nel rigo devono essere riportate le variazioni d’imposta riguardanti periodi dello stesso anno (come, ad es., in caso di ravvedimento - vedi Appendice alla voce "Variazioni di dati compresi in dichiarazioni precedenti"-) qualora le suddette variazioni non risultino già comprese nei precedenti righi VP5 e VP6 (per esempio, perché effettuate con note di rettifica ai sensi dell’art. 26). Nel particolare caso in cui la maggior imposta dovuta per ravvedimento risulti già compresa nel rigo VP5, gli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere compresi nel presente rigo VP8 (se non sono stati già versati).

Se le variazioni consistono in aumento del debito o in diminuzione del credito IVA riportato da periodi precedenti, vanno riportate nella colonna 1; se in diminuzione del debito o in aumento del credito annuale (ad esempio, maggiore percentuale di detrazione risultante dal ricalcolo del pro-rata eseguito in sede di dichiarazione annuale) vanno riportate in colonna 2,

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione con altri tributi, contributi o premi) una parte del credito IVA compensabile precedentemente computato in detrazione IVA, deve in tal caso comprendere nella colonna 1 debiti dei presente rigo il relativo importo.

- Rigo VP9: IVA non versata, comprensiva degli interessi, risultante da dichiarazioni periodiche precedenti

Nel rigo deve essere riportata l’imposta da versare già indicata (nel rigo VP16) in una dichiarazione periodica presentata precedentemente per lo stesso anno solare e non versata, al fine di regolarizzare l’omesso versamento.

Nell’importo devono essere conteggiati anche gli interessi relativi a tale ravvedimento (Vedi Appendice alla voce "Variazioni di dati compresi in dichiarazioni precedenti").

- Rigo VP10: Debito (non superiore a lire 50.000) o credito riportato dal periodo precedente

Colonna 1 - eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 50.000 lire (pari a 26 euro).

Colonna 2 - ammontare dell’IVA a credito risultante dalla liquidazione del mese o trimestre precedente dello stesso anno solare. Pertanto, nella dichiarazione relativa a gennaio o al primo trimestre, il valore di tale rigo sarà sempre uguale a zero. L'importo da indicare nel rigo VP10 è il risultato della differenza tra il rigo VP12, colonna 2, e la somma degli importi del rigo VP19, caselle 3 e 5, della dichiarazione del periodo precedente.

(Per contribuenti con liquidazioni sia mensili che trimestrali, vedi Appendice alla voce "Contabilità separate o distinte con periodicità differenti").

- Rigo VP11: Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica

Ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D. Lgs. n. 241, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo. In tale rigo deve essere indicato l’intero credito (o parte di esso) risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, anche se superiore al debito d’imposta del periodo, qualora il contribuente decida di computarlo in detrazione (vedi Appendice alla voce "Credito IVA compensabile").

- Rigo VP12: IVA dovuta o a credito per il periodo

Colonna I - Totale IVA dovuta, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 (da rigo VP7 a rigo VP10) risulti superiore alla somma degli importi indicati nella colonna 2 da rigo VP7 a rigo VP11. Tale importo è pari alla differenza tra le due somme.

I contribuenti trimestrali ai sensi dell’art. 33, nella dichiarazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP13, VP14, VP16, VP17. Tuttavia, nell’ipotesi di contribuenti trimestrali di cui all’art. 33, che abbiano effettuato anche operazioni di subfornitura ai sensi dell’art. 74, comma 5, detti soggetti devono compilare anche i righi sopra elencati indicando nel rigo VP17 l’importo versato relativo alle sole operazioni di subfornitura per le quali rimangono comunque obbligati al versamento entro il termine ordinario. (Vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

Colonna 2 - Totale IVA a credito da computare in detrazione nel periodo successivo, o da trasferire nel caso di società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo, da indicare nel caso in cui la somma dei predetti importi di colonna 2 risulti superiore a quella di colonna 1.

Si chiarisce che il credito IVA risultante dalla dichiarazione periodica, non può essere utilizzato per compensare debiti concernenti altri tributi o contributi, ad esclusione dell’eccedenza di credito rimborsabile trimestralmente per alcuni contribuenti (vedi commento al rigo VP19 e Appendice alla voce "Rimborsi infrannuali").

- Rigo VP13: Crediti speciali d’imposta detratti

Ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello di pagamento unificato (F24).

N.B.: Per l’individuazione delle categorie di contribuenti che fruiscono di crediti d’imposta ai fini dei versamenti dell’IVA o di altri tributi, si consultino gli elenchi riportati ogni anno nelle istruzioni alla dichiarazione IVA o al modello "UNICO".

- Rigo VP14: Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

Ammontare degli interessi dovuti, relativi agli importi da versare ai sensi dell’art. 33 relativamente alla liquidazione del trimestre. In detto rigo non devono essere computati gli interessi che risultino già compresi nei righi VP8 e VP9.

Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all’art. 33, relativamente al 4° trimestre (Vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

- Rigo VP15: Acconto versato

Deve essere compilato relativamente alla dichiarazione per il mese di dicembre o per il quarto trimestre, riportando l’ammontare dell’importo effettivamente versato a titolo di acconto IVA.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia erroneamente versato come acconto un importo superiore all’IVA dovuta per il mese di dicembre (o per l’ultimo trimestre), l’importo del rigo VP16 (importo da versare) sarà uguale a zero.

- Rigo VP16: Importo da versare (o da trasferire)

Ammontare dell’imposta da versare, o da trasferire nel caso di società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo, risultante dalla somma tra l’IVA dovuta (VP12 colonna 1) e gli eventuali interessi dovuti (VP14) meno l’ammontare di crediti speciali utilizzati (VP13). Relativamente alla dichiarazione del mese di dicembre o del quarto trimestre, a tale somma deve essere sottratto l’eventuale acconto versato (VP15).

Si avverte che tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all’art. 33 relativamente al 4° trimestre (Vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

- Rigo VP17: Versamento

Importo del versamento, risultante dal modello di pagamento unificato F24 (nella sezione "erario", colonna "importi a debito versati"), indipendentemente dal fatto che l’importo non sia stato in tutto o in parte effettivamente versato per effetto di compensazione con altri tributi o contributi.

Il presente rigo non va compilato qualora l’importo da versare (di cui al rigo VP16) non superi le lire 50.000 (oppure 26 euro). In tale ipotesi detto importo deve essere indicato nel rigo VP10 colonna 1 della dichiarazione successiva e ricompreso nell’eventuale versamento. Se il versamento è effettuato in euro, il contribuente deve barrare la relativa casella.

Gli estremi dei versamenti devono essere indicati con le seguenti modalità:

a) per i versamenti effettuati ad uno sportello bancario, la data, il codice azienda ABI e il codice CAB riportati dal modello unificato di pagamento;

b) per i versamenti effettuati tramite servizio postale, occorre indicare il codice azienda desunto dal modello di pagamento e la data;

c) per i versamenti effettuati, direttamente presso il concessionario della riscossione, occorre indicare il codice concessione (nel campo relativo al codice azienda) e la data.

In caso di più versamenti afferenti lo stesso periodo, devono essere riportati gli estremi dell’ultimo versamento effettuato.

Per i termini di versamento vedesi il paragrafo 5.

- Rigo VP18: barrare la casella n. 1, solo nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato in tutto o in parte il versamento dell’IVA dovuta perché ha usufruito delle agevolazioni previste da particolari disposizioni normative a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

Per l’individuazione degli eventi eccezionali si può consultare l’elenco riportato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA o del modello "UNICO".

Barrare la casella n. 2, solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall’articolo 74, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 (contratti di subfornitura), introdotto dall’articolo 8, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (vedi Appendice alla voce "Subforniture").

Barrare la casella n. 3 se trattasi di contribuenti (autotrasportatori, ecc.) di cui all’art. 74, comma 4 (vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

- Rigo VP19: Rimborso infrannuale

Tale rigo è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 3, lettere a) e b), che intendano chiedere in tutto o in parte il rimborso infrannuale del credito IVA, ai sensi dell’art. 38 bis, 2° comma, ovvero che intendano utilizzare detto credito, o parte di esso, per la compensazione anche con altri tributi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/97 (vedi Appendice alla voce "Rimborsi infrannuali" e per le società controllanti vedi alla voce "Enti e società controllanti e controllate").

8. Sottoscrizione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale indicando, in tal caso, nella casella 1, il codice di carica corrispondente, riportato nella seguente Tabella.

Il codice fiscale all’interno del riquadro deve essere compilato nell’ipotesi in cui il dichiarante sottoscrittore della dichiarazione sia un soggetto diverso dal contribuente; nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sottoscrivere la dichiarazione, il codice fiscale può non essere compilato.

Tabella codice di carica

1 Rappresentanza legale o negoziale

2 Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)

3 Curatore fallimentare

4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero straordinaria)

5 Commissario giudiziale (Amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria)

6 Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)

7 Eredi del contribuente

8 Liquidatore (liquidazione volontaria)

9 Società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante

9. Presentazione della dichiarazione

La compilazione del riquadro è riservata agli intermediari abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni.

Per le modalità di compilazione vedasi l’Appendice alle voci "Invio telematico della dichiarazione" e "Intermediari e altri soggetti abilitati all’invio telematico".

Appendice

1. Acquisti intracomunitari e acquisti da soggetti non residenti

Gli acquisti intracomunitari e gli acquisti da soggetti non residenti (compresi quelli di servizi resi in Italia da prestatore estero a committente nazionale) effettuati ai sensi dell’art. 17, comma 3, vanno ricompresi, per quanto riguarda l’imponibile, nel rigo VP2, colonna 1 (e anche nella colonna 2 per i soli acquisti intracomunitari di beni); per quanto riguarda la relativa imposta a debito nel rigo VP5 e, per quanto concerne l’imposta detraibile, nel rigo VP6.

2. Cessioni e acquisti intracomunitari

Nel rigo VP1, colonna 2 occorre indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni intracomunitarie non imponibili di beni ai sensi dell'articolo 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 20 ottobre 1993, n. 427, annotate distintamente nel registro delle fatture (di cui all'articolo 23) ovvero nel registro dei corrispettivi (di cui all'articolo 24), al netto delle variazioni in diminuzione.

Tra tali corrispettivi rientrano anche quelli afferenti:

* la consegna, da parte del cedente nazionale per conto del proprio acquirente comunitario, di beni in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (ipotesi di triangolare promossa da soggetto comunitario);

* la cessione da parte di un soggetto nazionale che acquista i beni in altro Stato membro dando incarico al fornitore di consegnarli in un terzo Stato membro al proprio cessionario, ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (ipotesi di triangolare promossa da soggetto nazionale);

* le cessioni verso altro Paese comunitario di tutti i prodotti agricoli compresi o non compresi nella Tabella A, parte prima , allegata al D.P.R. n. 633/1972;

* le cessioni effettuate senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lett. f), del D.L. n. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato comunitario).

Nella presente colonna non vanno inseriti i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie non imponibili, di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993, rese da prestatore nazionale a committente comunitario.,

Nel rigo VP2, colonna 2 va riportato l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, al netto delle variazioni in diminuzione, annotati distintamente nel registro degli acquisti (articolo 25), a prescindere dalla circostanza che trattasi di operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette e indipendentemente dal fatto che in capo all'acquirente sorga o meno il diritto alla detrazione.

Si evidenze che in tale ammontare vanno ricomprese anche le seguenti operazioni:

* acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA di cui all'articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993 ;

* prelevamento dal deposito IVA da parte dello stesso depositario di beni inviati da soggetto identificato in altro Stato membro nell'ipotesi di consignment stock. Tale procedura è caratterizzata dal fatto che i beni custoditi restano di proprietà del fornitore comunitario fino al momento del loro prelevamento da parte dello stesso depositario, esclusivo destinatario finale dei medesimi, e dal fatto che l'acquisto intracomunitario si realizza solo all'atto del prelevamento dei beni dal deposito.

Nella presente colonna non vanno inseriti i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitari rese a committente soggetto passivo d’imposta nazionale.

3. Contabilità separate o distinte con periodicítà differenti

Il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali, deve, in via generale, presentare dichiarazioni periodiche distinte (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni.

Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre - e dicembre per i soli contribuenti di cui all'art.74, 4° comma), deve essere presentata un’unica dichiarazione periodica entro il termine previsto per la relativa dichiarazione mensile, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo - primo trimestre, indicare il valore "03" nella casella mese e "1" nella casella trimestre).

- Riporto del credito IVA nel corso dell'anno

I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, in caso di credito IVA da riportare in detrazione da un mese (o trimestre) all'altro, devono osservare la sequenza sotto riportata:

1) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di gennaio (da rigo VP12):

da riportare in detrazione al mese di febbraio (al rigo VP10);

2) Credito relativo al mese di febbraio: da riportare al mese di marzo;

3) Credito relativo al mese di marzo: da riportare alla dichiarazione relativa al 1° trimestre;

4) Credito relativo al 1° trimestre: da riportare al mese di aprile;

5) Credito relativo al mese di aprile, da riportare al mese di maggio;

6) Credito relativo al mese di maggio: da riportare al mese di giugno;

7) Credito relativo al mese di giugno: da riportare alla dichiarazione relativa al 2° trimestre;

8) Credito relativo al 2° trimestre: da riportare al mese di luglio;

9) Credito relativo al mese di luglio: da riportare al mese di agosto;

10) Credito relativo al mese di agosto: da riportare al mese di settembre;

11) Credito relativo al mese di settembre: da riportare alla dichiarazione relativa al 3° trimestre;

12) Credito relativo al 3° trimestre: da riportare al mese di ottobre;

13) Credito relativo al mese di ottobre: da riportare al mese di novembre;

14) Credito relativo al mese di novembre: da riportare al mese di dicembre;

15) Credito relativo al mese di dicembre: da riportare alla dichiarazione relativa al 4° trimestre.

4. Contribuenti con contabilità presso terzi

I contribuenti che abbiano affidato a terzi la tenuta della propria contabilità, possono effettuare le liquidazioni mensili dell'IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.

Pertanto, ad esempio, nel caso di liquidazione relativa al mese di maggio (da effettuare entro il 16 giugno), tali contribuenti devono indicare:

- per il periodo, il valore "05" nella casella mese;

- nel rigo VP1 l'ammontare delle operazioni attive effettuate nel mese di aprile (registrate o soggette a registrazione);

- nel rigo VP2 l'ammontare degli acquisti registrati nello stesso mese di aprile.

5. Contribuenti con liquidazioni trimestrali

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'articolo 33, devono presentare entro la fine del mese di febbraio la dichiarazione periodica anche per il quarto trimestre (periodo ottobre - dicembre), al fine di dichiarare l'IVA a debito o a credito relativa all'ultimo trimestre.

Tuttavia, il versamento dell'IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, insieme con l'eventuale conguaglio annuale, entro l'ordinario termine dì versamento previsto per la dichiarazione annuale (16 marzo). Pertanto tali contribuenti, nella dichiarazione relativa al quarto trimestre, non devono compitare i righi VP13, VP14, VP16 e VP17.

Tali righi invece devono essere compilati dai subfornitori che effettuino liquidazioni trimestrali di cui all'art. 33 e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 74, comma 5. In particolare, questi ultimi soggetti devono indicare al rigo VP13 i crediti speciali d'imposta eventualmente utilizzati per ridurre l'importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. Inoltre, l'importo da indicare nel rigo VP16 deve essere calcolato applicando la formula riportata sul modello, e nel rigo VP17 deve essere indicato l'importo effettivamente versato (entro il termine del 16 febbraio).

Infine, i contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma, devono versare l'IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio). Conseguentemente, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali sia ai sensi dell'art. 33 sia ai sensi dell'art. 74, 4° comma, devono presentare dichiarazioni distinte relativamente al quarto trimestre.

6. Curatori fallimentari e commissari liquidatori

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la dichiarazione IVA periodica solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 74 bis, secondo comma. Pertanto, la dichiarazione periodica va presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche.

7. Enti e società controllanti e controllate

- Dichiarazione periodica delle società aderenti alla liquidazione dell'IVA di gruppo

Gli enti e le società controllanti e le società controllate che partecipano, per l'anno cui si riferiscono le dichiarazioni periodiche, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73, devono presentare singolarmente le proprie dichiarazioni periodiche barrando la casella "dichiarazione società aderente al gruppo" e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento rispettivamente nei righi VP16 o VP12. Deve invece essere omessa la compilazione dei righi VP10, VP15, VP17 e VP19. Le precedenti istruzioni si applicano esclusivamente alle predette società per il periodo in cui partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo; invece per i periodi successivi all'uscita dalla procedura di liquidazione, tali società compilano la dichiarazione analogamente ai contribuenti ordinari e pertanto non devono neppure barrare la casella sopra descritta.

- Dichiarazione periodica per il gruppo

Oltre alla propria dichiarazione, l'ente o società controllante deve presentare anche una dichiarazione periodica barrando la casella "dichiarazione del gruppo", contenente i dati della liquidazione periodica dell'IVA per l'intero gruppo, omettendo di fornire i dati richiesti nei righi da VP1 a VP3 e nei righi VP13 e VP14.

In questo caso la società controllante deve indicare:

- nel rigo VP5, l'ammontare complessivo dei debiti IVA trasferiti per il periodo da tutte le società aderenti al gruppo, comprensivo degli eventuali interessi trasferiti dalle società con liquidazioni trimestrali;

- nel rigo VP6, l'ammontare complessivo dei crediti IVA trasferiti per il periodo da tutte le società aderenti al gruppo.

Il rigo VP8 va compilato dall'ente o dalla società controllante solo nei particolari casi di variazioni d'imposta concernenti la liquidazione periodica del gruppo. Ad esempio nel rigo VP8 occorre indicare le variazioni d'imposta conseguenti ad un'errata contabilizzazione dei debiti o dei crediti trasferiti al gruppo ovvero variazioni del credito del gruppo riportato dall'anno precedente.

Nel rigo VP9 vanno indicati gli omessi o insufficienti versamenti periodici d'imposta effettuati per il gruppo relativi a periodi precedenti dello stesso anno solare.

Per quanto concerne la dichiarazione periodica relativa al 4° trimestre la controllante non deve ovviamente comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) riguardanti le società con liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 33, in quanto questi ultimi confluiscono nella dichiarazione annuale.

- Rimborso infrannuale

Si ricorda che gli enti e le società controllanti che si avvolgono delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, possono richiedere il rimborso infrannuale solo qualora sussistano in capo a ciascuna società controllata cui si riferisce l'eccedenza di credito, i requisiti previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) e b). A tal fine la società controllante è tenuta ad allegare, all'esemplare di dichiarazione periodica da consegnare all'ufficio per la richiesta del rimborso infrannuale, un apposito prospetto contenente l'elenco di quelle società partecipanti alla procedura di liquidazioni di gruppo che hanno trasferito le eccedenze di credito per le quali si richiede il rimborso e indicando, per ciascuna di esse, i dati identificativi, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e l'eccedenza di credito rimborsabile nonché gli altri dati previsti in particolare dalla circ. n. 13 del 5-3-1990.

In alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, le società controllanti possono effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

8. Euro

Si fa presente che, qualora il contribuente presenti una dichiarazione con l'indicazione dei dati in euro, tutte le dichiarazioni successive dovranno essere redatte utilizzando la medesima valuta, ferma restando la facoltà di eseguire i pagamenti in euro ovvero in lire. Si precisa, peraltro, che l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche con i valori in euro decorre solo dall'esercizio successivo a quello per il quale è stato redatto il bilancio in euro. Per i periodi anteriori alla presentazione del bilancio in euro, i contribuenti possono comunque redigere le relative dichiarazioni in lire o in euro.

9. Importazioni di materiale e di semilavorati in oro e importazione di argento

Rientrano in tale definizione il materiale d'oro, nonché i prodotti semilavorati in oro di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Resta invece escluso l'oro rispondente a caratteristiche tali da essere definito "da investimento", cioè quello in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, nonché le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine, normalmente vendute ad un prezzo che non supera dell'80% il valore sul mercato dell'oro in esse contenuto.

L’argento rientra invece nella definizione di cui sopra se in forma di lingotti o grani e di purezza pari o superiore a 900 millesimi.

10. Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

* gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

* gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli del periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

* le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D. Lgs. n. 241 del 1997;

* i centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli del periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti. Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito lnternet del Ministero delle Finanze (indirizzo www.finanze.it) nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate se volontariamente intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.

Le società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire, e gli enti di cui al comma 1, lett. b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore allo stesso importo, nonché i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50, presentano direttamente la dichiarazione in via telematica l’obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione dallo stesso predisposta o quella che la società gli ha consegnato già compilata.

Per le società e gli enti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è invece possibile presentare ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale la propria dichiarazione.

L'entità del capitale sociale o del patrimonio netto nonché il numero dei dipendenti va accertata alla chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica e ha effetto per l'intero anno ed in riferimento a tutte le dichiarazioni che devono essere presentate. Conseguentemente una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, ha chiuso il proprio bilancio al 30 marzo 1999 con capitale sociale di 6 miliardi (pari a euro 3.098.741,39) è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se nel bilancio chiuso al 30 marzo 2000 il capitale sociale risultasse inferiore al predetto limite. Analogamente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, alla chiusura del bilancio al 30 marzo 1999 ha sessanta dipendenti, calcolati tenendo conto anche di quelli cessati nel corso del periodo d'imposta, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se al 30 marzo 2000 avesse un numero di dipendenti inferiore a cinquanta.

Il mancato superamento dei predetti limiti produrrà effetti nel 2001, anno in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della verifica del numero dei dipendenti occorre considerare il dato riportato nel quadro SS "Dati riassuntivi" - Numero dei dipendenti (rigo SS1) della dichiarazione mod. 770/2000.

L’obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione dallo stesso predisposta o quella che il dichiarante gli ha consegnato già compilata.

Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è, invece, possibile presentare ad una banca convenzionata o ad una agenzia postale la propria dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati alla trasmissione telematica trasmettono direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'amministrazione e a tale data occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiama i termini di presentazione (ad. es. ravvedimento operoso).

La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia possiede i menzionati requisiti, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei predetti requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società da questo controllate e si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui alla lett. a), del comma 2, dell'art. 38, del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lett, a) del comma 2, dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.

La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle sole società che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

La società o le società che all'interno del gruppo vengono incaricate della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società del gruppo non obbligate ad effettuare direttamente la trasmissione telematica.

E’ possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione la società deve consegnare la sua dichiarazione redatta su modello cartaceo e debitamente sottoscritta alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia del modello sul quale sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

11. Invio telematico della dichiarazione

L’invio telematico deve essere effettuato, sia da parte degli intermediari che da parte dei contribuenti che lo effettuano direttamente, entro il mese successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni cartacee.

L'intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione nella quale risulti compilato anche l'apposito riquadro denominato "Presentazione della dichiarazione".

Tale riquadro, che ha valore di ricevuta, deve essere conservato dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Nello spazio sovrastante il riquadro occorre indicare la denominazione ovvero la ragione sociale o il cognome e nome del contribuente cui si riferisce la dichiarazione con a fianco il codice fiscale del medesimo.

Nel riquadro devono essere riportati:

a) il codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione telematica e il numero di iscrizione all'albo di appartenenza se trattasi di CAF;

b) la data di presentazione e protocollo attribuito alla dichiarazione;

c) l'impegno dell'intermediario abilitato a trasmettere in via telematica la dichiarazione barrando la prima casella se predisposta dal contribuente ovvero barrando la seconda se predisposta dal soggetto che la trasmette.

d) la sottoscrizione dell'intermediario.

Il protocollo deve essere costituito da undici caratteri alfanumerici con esclusione di qualsiasi carattere speciale.

L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoco, va effettuata tenendo conto che in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più serie di protocolli. Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.

L’attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:

* nel momento in cui il dichiarante consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal dichiarante;

* precedentemente alla consegna della dichiarazione al dichiarante nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

Una volta effettuato l'invio telematico l'amministrazione Finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute trasmesse all'intermediario entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso.

Il contribuente può richiedere dette ricevute:

- all'intermediario al quale si è rivolto;

- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

12. Operazioni ad esigibilità differita

Nel rigo VP1 devono essere compresi gli importi relativi alle operazioni attive con IVA ad esigibilità differita effettuate nel periodo di riferimento (nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'art. 6, ultimo comma), mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP5 della dichiarazione relativa al periodo nel quale si verifica la predetta esigibilità.

Nel rigo VP2 vanno compresi gli importi degli acquisti con IVA ad esigibilità differita registrati per il periodo di riferimento. Analogamente, l'imposta relativa deve essere ricompresa nel rigo VP6 della dichiarazione del periodo nel quale si verifica l’esigibilità.

13. Rimborsi infrannuali

Il rimborso infrannuale del credito IVA è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.. 30, comma 3, lettere a) e b), i quali possono per quanto concerne il credito risultante al rigo VP12:

- richiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, per la parte relativa al solo trimestre di competenza;

- utilizzare il predetto credito, o parte di esso, in compensazione nel modello F24;

- portare la parte residua di credito in detrazione comprendendola nel rigo VP10 della dichiarazione relativa al periodo successivo.

- Richiesta di rimborso

I soggetti che intendono chiedere detto credito a rimborso (per ciascuno dei primi 3 trimestri solari) devono indicare nel rigo VP19 campo "credito chiesto a rimborso" il relativo importo, e devono barrare la casella n. 4 se richiesto in Euro. Coloro che invece intendano portare in compensazione il credito, devono indicare il relativo importo nel campo "credito da utilizzare in compensazione con mod. F24".

Il rimborso è richiesto presentando un esemplare di dichiarazione periodica (anche in copia fotostatica), direttamente al competente Ufficio IVA o delle Entrate (ove istituito), entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre per il quale si richiede il rimborso unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del settimo comma dell'art. 38-bis, se il contribuente, ai sensi di tale comma, è esonerato dalla presentazione delle garanzie.

Coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica possono presentare all'ufficio IVA o delle Entrate l'istanza prevista dal D.M. 23 luglio 1975 e succ. mod., oppure, in alternativa, un esemplare del modello di dichiarazione periodica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza.

N.B.: Si precisa che la presentazione di un esemplare della dichiarazione IVA periodica ai fini della richiesta di rimborso è da considerarsi un adempimento distinto ed autonomo rispetto alla presentazione di detta dichiarazione IVA periodica. Pertanto chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione deve effettuare entrambi gli adempimenti nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per ciascuno dì essi.

- I requisiti del rimborso infrannuale

I requisiti per la richiesta del rimborso infrannuale sono previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) e b).

In particolare l'ipotesi di cui alla citata lettera a) prevede il rimborso per i contribuenti che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti. Inoltre, l'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 prevede:

- ai fini del calcolo dell'aliquota media (rapporto tra imposta e imponibile) si devono escludere solo gli acquisti (e/o le importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili;

- il diritto al rimborso spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10% (vedi par. 2 della circolare n. 81/E del 14 marzo 1995). Si avverte che le suddette aliquote devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale.

L’ipotesi di cui alla citata lettera b) prevede la sussistenza del diritto al rimborso per i contriuenti che hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972 nonché agli articoli 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:

- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S. Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);

- cessioni di cui agli artt. 41, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni intracomunitarie previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;

- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331/1993);

- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera q), del D.L. n. 331/1993);

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Unione europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74ter (vedi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994). Sono da comprendere anche le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995. Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%.

14. Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi concernenti le dichiarazioni periodiche sono applicabili, in linea generale, le stesse sanzioni previste per la dichiarazione annuale IVA, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.

15. Subforniture

I soggetti che hanno effettuato subforniture ai sensi dell'art. 74, comma 5 devono comprendere nel rigo VP1 anche le suddette operazioni con riferimento al momento di effettuazione, e nel rigo VP5 la relativa imposta a debito mentre nel rigo VP17 devono indicare soltanto l'IVA effettivamente versata. Inoltre, tali soggetti, se si sono avvalsi per le subforniture del versamento trimestrale dell'IVA, ai sensi dell'articolo 74, comma 5, devono barrare la corrispondente casella 2 posta nel rigo VP18 della dichiarazione relativa al periodo in cui differiscono il versamento dell'IVA. Peraltro si precisa che tali soggetti devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta anche per il quarto trimestre, entro il termine del 16 febbraio (vedi circolare n. 451E del 18/2/99).

16. Credito IVA compensabile

Per credito IVA compensabile si intende quello riportato dalla dichiarazione annuale precedente ovvero quello infrannuale, non richiesto a rimborso, originato trimestralmente, per il quale sussistano i requisiti di cui all'art. 30, comma 3, lett. a) e b).

Tale credito viene gestito al di fuori della contabilità IVA e può essere utilizzato per:

- compensazioni con altri tributi, contributi o premi nel modello F24;

- detrazione nelle liquidazioni IVA periodiche.

Tale detrazione può avvenire in due modi:

- riportando di volta in volta solo la parte necessaria per estinguere il debito del periodo;

- riportando l'importo complessivo che si intende computare in detrazione nella liquidazione del periodo e nelle successive liquidazioni periodiche (tale riporto può avvenire anche per più periodi).

N.B.: Per chiarimenti sulla gestione del credito IVA compensabile vedi anche le premessa delle istruzioni (Guida alle principali novità del modello).

17. Variazioni di dati compresi in dichiarazioni periodiche precedenti relative allo stesso anno

A) Ravvedimento

Il ravvedimento relativo alla dichiarazione periodica infedele va eseguito regolarizzando le violazioni che hanno dato origine all'infedeltà (es. omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili, indebita detrazione, ecc.) ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del citato D.Lgs. n. 472. In tale ipotesi, il ravvedimento può essere eseguito comprendendo le variazioni nella dichiarazione relativa al periodo nel corso del quale si effettua il ravvedimento. A tal fine le variazioni d'imposta devono essere comprese nel rigo VP8 e, se hanno comportato omessi versamenti d'imposta, devono essere comprensive degli interessi, dovuti dai contribuenti trimestrali e maggiorati degli interessi dovuti per il ravvedimento. Invece, le variazioni di imponibile devono essere comprese nei righi da VP1 a VP3, previa barratura della relativa casella 2 posta in alto nell'intestazione del riquadro. In alternativa alla suesposta procedura (semplificata), il contribuente deve ripresentare la dichiarazione (barrando la casella "Dichiarazione integrativa") relativa al periodo nel corso del quale è stata originariamente commessa la violazione e le successive dichiarazioni eventualmente risultate irregolari per effetto dell'errore originario.

La dichiarazione periodica nella quale siano stati omessi o indicati erroneamente dati che non incidono sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta (c.d. dichiarazione irregolare) può essere regolarizzata presentando la dichiarazione integrativa entro tre mesi dalla commessa violazione, senza pagamento di sanzioni, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, con il contestuale versamento, in questo secondo caso, della sanzione ridotta di lire 83.000. L’omessa presentazione della dichiarazione periodica può essere regolarizzata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett c) del D. lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni, provvedendo alla presentazione della dichiarazione omessa entro i termini previsti dal citato art. 13 e al pagamento della sanzione ridotta di lire 62.000, ferma restando la regolarizzazione dell'eventuale omesso versamento dell'imposta.

B) Altre variazioni d'imposta

Anche le altre variazioni d'imposta, che non abbiano dato luogo al ravvedimento di cui al citato art. 13, devono essere comprese nel rigo VP8 se non risultano già comprese nei precedenti righi VP5 e VP6 (ad esempio, perché eseguite con note di variazione ai sensi dell'art. 26)."

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