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CREDITI D’IMPOSTA: Codice-tributo per compensazione con F24


 

Il Ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 4/E del 21 gennaio 2000, ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione (in sede di versamento unitario) del seguente credito d’imposta:

- 6603 - Credito d’imposta - Agevolazioni-incentivi in forma automatica per le piccole e medie imprese nel territorio nazionale - art. 8, c. 2, legge 266/97.

Tale codice tributo deve essere indicato nella colonna "importi a credito compensati" del mod. F24, con l’indicazione, come periodo di riferimento, dell’anno in cui si effettua la compensazione del credito, nella forma AAAA.

E’ importante sottolineare che risulta obbligatorio che l’avente diritto effettui le operazioni di versamento e compensazione solo presso il concessionario della riscossione competente in ragione del proprio domicilio fiscale, consegnando allo stesso concessionario uno dei due esemplari del modulo ricevuto dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato e presentando, sempre al concessionario, un modello F24 nel quale il credito vantato ai sensi della legge n. 266/97 art. 8, c. 2, venga esposto nella colonna "importi a credito compensati" con il codice 6603 (Circolare del Ministero delle Finanze 12 febbraio 1999, n. 33/E).

Il credito potrà essere speso dai contribuenti per i versamenti di tutte le imposte e i contributi per i quali è utilizzabile il mod. F24.

Si precisa inoltre che non è operante per le agevolazioni di cui si tratta il vincolo sancito dall’art. 25, c. 2 del D.Lgs. n. 241/97, che fissa l’importo massimo dei crediti d’imposta e dei contributi che possono essere compensati annualmente in sede di versamenti unitari (il limite di 500 milioni di lire per periodo d’imposta non è quindi applicabile).

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