4/57 F I S C A L E 03/02/2000
CREDITI DIMPOSTA: Codice-tributo per compensazione con F24
Il Ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 4/E del 21 gennaio 2000, ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione (in sede di versamento unitario) del seguente credito dimposta:
- 6603 - Credito dimposta - Agevolazioni-incentivi in forma automatica per le piccole e medie imprese nel territorio nazionale - art. 8, c. 2, legge 266/97.
Tale codice tributo deve essere indicato nella colonna "importi a credito compensati" del mod. F24, con lindicazione, come periodo di riferimento, dellanno in cui si effettua la compensazione del credito, nella forma AAAA.
E importante sottolineare che risulta obbligatorio che lavente diritto effettui le operazioni di versamento e compensazione solo presso il concessionario della riscossione competente in ragione del proprio domicilio fiscale, consegnando allo stesso concessionario uno dei due esemplari del modulo ricevuto dal Ministero dellIndustria del Commercio e dellArtigianato e presentando, sempre al concessionario, un modello F24 nel quale il credito vantato ai sensi della legge n. 266/97 art. 8, c. 2, venga esposto nella colonna "importi a credito compensati" con il codice 6603 (Circolare del Ministero delle Finanze 12 febbraio 1999, n. 33/E).
Il credito potrà essere speso dai contribuenti per i versamenti di tutte le imposte e i contributi per i quali è utilizzabile il mod. F24.
Si precisa inoltre che non è operante per le agevolazioni di cui si tratta il vincolo sancito dallart. 25, c. 2 del D.Lgs. n. 241/97, che fissa limporto massimo dei crediti dimposta e dei contributi che possono essere compensati annualmente in sede di versamenti unitari (il limite di 500 milioni di lire per periodo dimposta non è quindi applicabile).