1/6                     F I S C A L E                    19/01/2000

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RECUPERO CREDITO D’IMPOSTA SU ACCONTO T.F.R.


 

Il credito d’imposta derivante dai versamenti effettuati a titolo di acconto T.F.R. negli anni 1997 e 1998, i quali sono stati annualmente rivalutati con lo stesso indice previsto per il T.F.R. (si veda ns. comunicazione n. 5/55 del 3.2.99), potrà essere utilizzato in occasione del versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto (nonché sulle anticipazioni e sugli acconti) corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000.

L’importo del credito dovrà altresì comprendere la maggiorazione dovuta alla rivalutazione del 31 dicembre 1999 (non appena sarà disponibile il relativo indice Istat, se ne darà nota con prossima comunicazione).

Il credito d’imposta è utilizzabile nelle seguenti misure:

- fino a concorrenza del 9,78% dei trattamenti di fine rapporto, ovvero, se superiore al 9,78%, alla percentuale corrispondente al rapporto tra il credito d’imposta residuo alla data del 1° gennaio 2000 e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data come sottoesposto:

credito residuo x 100

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T.F.R. al 1° /1/2000

Presentiamo, a tal proposito, i due esempi delle modalità di recupero suddette:

- Recupero ordinario -

* T.F.R. al 1° gennaio 2000: 500.000.000

* Credito d’imposta: 40.000.000

La percentuale d’incidenza del credito sul T.F.R. accantonato è pari all’8%: essendo tale percentuale inferiore al 9,78%, si dovrà applicare quest’ultimo limite per la determinazione del recupero.

Ipotizzando l’erogazione di T.F.R. nel mese di gennaio 2000 per lire 25.000.000 e l’applicazione di ritenute per lire 8.000.000, si potrà utilizzare a scomputo delle predette ritenute un importo di credito d’imposta pari a lire 2.445.000 (9,78% del T.F.R. erogato). Pertanto, il sostituto d’imposta verserà entro il 16 febbraio 2000 un ammontare di ritenute pari a lire 5.555.000 (8.000.000 - 2.445.000)

A seguito di questa operazione residueranno:

- T.F.R.: 475.000.000

- Credito d’imposta: 37.555.000

- Recupero straordinario -

* T.F.R. al 1° gennaio 2000: 500.000.000

* Credito d’imposta: 50.000.000

La percentuale d’incidenza del credito sul T.F.R. accantonato è pari al 10%: essendo tale percentuale superiore al 9,78%, essa rappresenterà il limite per la determinazione del recupero.

Ipotizzando l’erogazione di T.F.R. nel mese di gennaio 2000 per lire 25.000.000 e l’applicazione di ritenute per lire 8.000.000, si potrà utilizzare a scomputo delle predette ritenute un importo di credito d’imposta pari a lire 2.500.000 (10% del T.F.R. erogato). Pertanto, il sostituto d’imposta verserà entro il 16 febbraio 2000 un ammontare di ritenute pari a lire 5.500.000 (8.000.000 - 2.500.000)

A seguito di questa operazione residueranno:

- T.F.R.: 475.000.000

- Credito d’imposta: 47.500.000

Si evidenzia come lo scomputo del credito d’imposta dalle ritenute Irpef sul T.F.R. (codice tributo 1012) costituisca una fattispecie di compensazione "verticale", la quale pertanto non deve essere esposta nel modello F24.

Il versamento delle ritenute sul T.F.R dovrà essere così effettuato al netto del bonus spettante come sopra precisato.

Ricordiamo infine che, sulla base della C.M. n. 196/E dell’8 luglio 1997, ove, pur essendosi verificate le condizioni per il recupero dell’anticipo anteriormente all’anno 2000 (credito d’imposta superiore al 12% dei T.F.R. residui), il datore di lavoro non ne abbia, per qualsiasi motivo, usufruito, ai fini del calcolo percentuale di cui sopra, dal credito d’imposta risultante al 1° gennaio va sottratta l’eccedenza non utilizzata (si veda ns. comunicazione n. 23/213 del 17/7/97).

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