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RIGUARDA LE AZIENDE CHE RECAPITANO SCARICHI DI ORIGINE PRODUTTIVA IN FOGNATURA COMUNALE O CONSORTILE

Legge 319/'76 e segg., Legge 5 gennaio 1994, n. 36

Applicazione Legge Regionale 30 Maggio 1981, N. 25

"Tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto"

Scadenza del 28 febbraio 2000


 

Come segnalato in precedenza [Ns. comunicazione n. 25/295 del 15 settembre 1999], il recente Decreto Legislativo 152/99 ha abrogato la Legge 319/76 [Legge "Merli"] e le altre norme ad essa collegate.

Le abrogazioni previste dal nuovo Decreto non hanno tuttavia ancora interessato, per evitare un periodo di vuoto legislativo, le disposizioni relative alle modalità previste per la denuncia delle acque scaricate e il calcolo del canone per il servizio di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque reflue di origine produttiva.

L’abrogazione degli articoli relativi a tale materia [Si tratta degli articoli 16 e 17 della Legge 319/76] avrà infatti effetto dal momento in cui "verrà applicata la nuova metodologia per il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato", tuttora in corso di definizione.

A tale proposito, il D. L.ivo 152 precisa inoltre che "il canone o diritto di cui all'articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319 .... continua ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione del tributo ad opera del presente decreto. Per l'accertamento e la riscossione si osservano le disposizioni relative al tributo abrogato".

Sono pertanto ancora in vigore le modalità operative seguite gli scorsi anni.

 

Ricordiamo quindi che, entro il 28 febbraio, devono essere presentate le denunce dei quantitativi di acqua, derivanti da cicli di produzione, scaricati nel corso del precedente anno solare.

L'obbligo di denuncia riguarda solo le utenze produttive, quindi le Ditte che in tutto o in parte utilizzano acqua nel ciclo di produzione (acque di lavaggio, di processo, ecc.) le cui reti fognarie interne siano allacciate alla fognatura comunale (o al collettore consortile).

Non devono quindi presentare denuncia:

gli insediamenti produttivi che scaricano in corsi d'acqua superficiali, nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;

gli insediamenti civili e quelli i cui scarichi sono assimilabili ai civili.

Le aziende che hanno scarichi di natura produttiva devono presentare al Comune nel quale è situato l'insediamento allacciato alla fognatura denuncia annuale delle acque scaricate, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione Lombardia e ormai in uso da tempo.

Tale modulistica, analogamente agli scorsi anni, è in distribuzione presso le sedi dei singoli Comuni (o dei Consorzi, se a ciò specificatamente delegati).

Gli Uffici dell'Associazione sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

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