1/7                     F I S C A L E                    19/01/2000

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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF : Modalità di versamento


Con D.M. 20 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 24.12.99) sono state definite le modalità per l’effettuazione dei versamenti relativi all’addizionale comunale all’Irpef.

Sono stati quindi finalmente ufficializzati (si veda ns. comunicazione n. 33/383 del 17.12.99) i seguenti codici tributo:

3816 - Addizionale all’Irpef enti locali - sostituti d’imposta;

3817 - Addizionale all’Irpef enti locali - autotassazione;

3818 - Addizionale all’Irpef enti locali - trattenuta dal sostituto d’imposta - Mod. 730.

Il pagamento dell’addizionale è effettuato allo sportello della concessione, della banca o degli uffici postali, utilizzando:

- Modello "F24";

- Sezione "4 - Regioni ed Enti locali";

- Sottosezione inferiore, senza compilare la casella "codice" posta all’estrema sinistra;

- Periodo di riferimento nella forma "AAAA": anno cui si riferisce l’imposta.

Ricordiamo che, come confermato dalla C.M. n. 247/E del 29.12.99 al punto 1.10, l’addizionale determinata dal sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio è trattenuta dallo stesso in un massimo di undici rate a decorrere dal periodo di paga successivo all’effettuazione delle operazioni stesse e comunque non oltre il mese di novembre 2000.

Il numero delle rate "è variabile in funzione del momento in cui sono state effettuate le predette operazioni di conguaglio: se esse vengono effettuate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il numero delle rate è, rispettivamente, pari a 11, 10 e 9."

In caso di cessazione del rapporto di lavoro si dovrà procedere alla trattenuta in unica soluzione dell’addizionale comunale "periodo 2000", nonché alla trattenuta in unica soluzione delle residue rate di addizionale comunale "periodo 1999".

Si evidenzia inoltre come si debba effettuare un versamento unico anche se l’addizionale è riferita a sostituiti domiciliati in comuni diversi.

Precisiamo infine che:

- l’addizionale dovuta in autotassazione deve essere versata entro il termine di pagamento a saldo dell’Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi;

- l’addizionale trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di liquidazione del modello 730 deve essere versata entro il termine di pagamento a saldo dell’Irpef risultante dal modello 730.

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