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INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Impianti "esistenti" - Autorizzazione in via generale: modalità e procedure

D.G.R. 12 Febbraio 1999 - n. 6/41406

Scadenza del 23 marzo 2000


 

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione n. 14/162 del 10 maggio 1999, per segnalare nuovamente alle Aziende associate che la Delibera della Regione Lombardia n. 6/41406 del 12 febbraio 1999 ha fissato i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione definitiva, di carattere generale, alla continuazione delle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti "esistenti".

Gli impianti "esistenti" sono, ai sensi del D.P.R. 203/88 e della successiva normativa in materia di inquinamento atmosferico, "gli impianti che alla data del 1° luglio 1988 erano in funzione ovvero quelli che, pur non essendo ancora funzionanti, erano stati costruiti in tutte le loro parti, nonché tutti gli impianti per i quali vi era già stata autorizzazione ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322".

Si tratta degli impianti segnalati, nel periodo successivo alla entrata in vigore del D.P.R. 203 (quindi, orientativamente, nel periodo 1988-1990), nella relazione tecnica che accompagnava la formale domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 203.

Di seguito si riportano i termini temporali e le modalità di adeguamento alla citata Delibera regionale n. 6/41406 :

  • - Entro un anno dalla pubblicazione della Delibera [Quindi entro il 23 marzo 2000], tutte le Ditte devono aver effettuato le analisi delle emissioni prodotte dai propri impianti, secondo i metodi di campionamento ed analisi e le modalità previste dalle linee guida statali [Art. 4 del D.M. 12 luglio 1990].

    - tab L’autorizzazione definitiva decorre dal momento in cui l’esito delle analisi certifica il rispetto dei limiti di emissione.

    Le successive analisi dovranno essere effettuate con cadenza annuale.

    - tab I referti analitici non devono essere trasmessi ad alcun Ente, ma devono invece essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

  • Alla pagina seguente viene riportato uno schema illustrativo delle diverse situazioni nelle quali si possono trovare le Aziende.

    D.P.R. 203/88 e segg. - D.G.R. 12 Febbraio 1999 - n. 6/41406

     

    SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI OBBLIGHI

    PREVISTI PER GLI IMPIANTI "ESISTENTI"

    Il provvedimento è riferito a tutti gli impianti "esistenti", relativamente ai quali siano stati presentati, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 203/88, la domanda di autorizzazione e l’eventuale progetto di adeguamento delle emissioni.

    Dovrebbero rientrare in questa casistica tutti gli impianti che erano in funzione alla data del luglio 1988: in caso contrario il titolare di tali impianti sarebbe passibile di denuncia penale, non avendo ottemperato a un preciso obbligo del D.P.R. 203.

    La normativa ha subito, nel 1991, una ulteriore modifica con l’emanazione del D.P.R. 25 luglio 1991, che ha introdotto due ulteriori differenziazioni, individuando rispettivamente:

  • - un "Elenco delle attività ad inquinamento poco significativo", che ha escluso tali attività, inizialmente comprese, dall’ambito di applicazione del D.P.R. 203/88.

    Tali attività, il cui elenco è riportato in chiusura di comunicazione, risultando escluse dall’ambito di applicazione del D.P.R. 203, non dovranno essere autorizzate dalla Regione e non dovranno seguire l’iter procedurale indicato dalla Deliberazione regionale.

  •  
  • - un "Elenco di attività a ridotto inquinamento atmosferico", comprese nell’ambito di applicazione del D.P.R. 203, ma per le quali le Regioni avrebbero potuto prevedere un iter amministrativo semplificato per l’inoltro della domanda di autorizzazione e il successivo rilascio del provvedimento autorizzativo.

    La Regione Lombardia ha emanato disposizioni per alcune di queste attività (sono quelle evidenziate in grassetto nell’elenco riportato in chiusura di circolare).

    Tali attività risultano comunque comprese nell’ambito di applicazione del D.P.R. 203: dovranno pertanto, analogamente agli impianti "maggiori", essere autorizzate dalla Regione e seguire l’iter procedurale indicato dalla Deliberazione regionale.

    RICORDIAMO CHE LA DATA ULTIMA PER L’ESECUZIONE

    DELLE ANALISI E’ IL 23 MARZO 2000

    ELENCO DELLE ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO

    ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO

  • [Come riportato dall’Allegato II al D.P.R. 25 luglio 1991]

    1. - Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.

    2. - Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.

    3. - Rosticceria e friggitoria.

    4. - Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.

    5. - Laboratorio odontotecnici.

    6. - Laboratorio orafi senza fusione di metalli.

    7. - Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

    8. - Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili).

    9. - Le seguenti lavorazioni tessili:

    - - Preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;

    - - Nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

    - - le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo:

    - - le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili;

    - - le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;

    - - le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili.

    10. - Cucine, ristorazione collettiva e mense.

    11. - Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.

    12. - Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.

    13. - Serre.

    14. - Stirerie.

    15. - Laboratori fotografici.

    16. - Autorimesse.

    17. - Autolavaggi.

    18. - Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.

    19. - Officine ed altri laboratori annessi a scuole.

    20. - Eliografia.

    21. - Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso.

    22. - Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.

    23. - Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

    24. - Impianti trattamento acque.

    25. - Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue.

    26. - Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio.

    27. - Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.

    28. - Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acciaiatura e satinatura.

    29. - Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.

    ELENCO DELLE ATTIVITÀ

    A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

    [Come riportato dall’Allegato II al D.P.R. 25 luglio 1991. Le attività oggetto di specifica

    Deliberazione da parte della Regione sono state evidenziate in grassetto]

    Descrizione attività

  • 1. - Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/giorno [Kg/g].

    2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g.

    [D.G.R. 15 luglio 1997, n. 6/29886]

    3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg/g.

    4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 Kg/g.

    5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 Kg/g.

    [D.G.R. 27 novembre 1998, n. 6/39940]

    6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 Kg/g.

    [D.G.R. 15 luglio 1997, n. 6/29880]

    7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 Kg/g.

    [D.G.R. 15 luglio 1997, n. 6/29882]

    8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.

    [D.G.R. 15 luglio 1997, n. 6/29884]

    9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g.

    10. tab Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g.

    [D.G.R. 27 novembre 1998, n. 6/39941]

    11. tab Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 Kg/g.

    12. tab Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/g.

    [D.G.R. 15 luglio 1997, n. 6/29879]

    13. tab Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

    14. tab Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/g.

    [D.G.R. 15 luglio 1997, n. 6/29885]

    15. tab Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g.

    [D.G.R. 27 novembre 1998, n. 6/39942]

    16. tab Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 Kg/g.

    17. tab Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 Kg/g.

    [D.G.R. 15 luglio 1997, n. 6/29878]

    18. tab Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 Kg/g.

    19. tab Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

    20. tab Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

    21. tab Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 Kg/g.

    [D.G.R. 27 novembre 1998, n. 6/39943]

    22. tab Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

    23. tab Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 Kg/g.

    24. tab Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 Kg/g.

    [D.G.R. 15 luglio 1997, n. 6/29883]

    25. tab Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 100 Kg/g.

    26. tab Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.

    27. tab Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 Kg/g.

    28. tab Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 Kg/g.

    29. tab Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 Kg/g.

    30. tab Saldature di oggetti e superfici metalliche.

    [D.G.R. 15 luglio 1997, n. 6/29881]

    31. tab Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

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