6/83                       FISCALE/PREVIDENZIALE                       23/02/2000

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Redditi di collaborazione coordinata e continuativa: regime contributivo e fiscale


Appare opportuno fornire un quadro riassuntivo in merito alle modifiche apportate dall’articolo 51 della Finanziaria 2000 (L. 488/99) al regime contributivo e fiscale dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa (compensi agli amministratori, ai lavoratori parasubordinati, ecc.).

Come già segnalato nella ns. comunicazione 10, è stato introdotto un aumento dal 12% al 13% dell’aliquota INPS dovuta alla gestione separata ai sensi della legge 335/1995. Tale aumento riguarda i soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria o non titolari di trattamento pensionistico. Pertanto sui compensi corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000 si dovrà applicare l’aliquota del 13% e non del 12,5% come originariamente previsto.

L’aumento, stabilito nella misura di un punto percentuale, è previsto ogni due anni fino al raggiungimento dell’aliquota del 19% a regime. L’aliquota risulterà essere pari al 14% per gli anni 2002-2003, al 15% per gli anni 2004-2005, e così via fino al raggiungimento del 19%.

I soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico continueranno invece ad applicare l’aliquota del 10%.

Dal punto di vista fiscale (si veda ns. comunicazione n. 1/4 del 19.1.2000), si segnala la modifica apportata alla misura della deduzione forfetaria delle spese per la produzione del reddito di collaborazione coordinata e continuativa la quale sale dal 5 al 6%, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Bisogna tuttavia definire precisamente la portata di tale modifica.

Tale aumento si applica se alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente:

- redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo non superiore a 40 milioni;

- redditi di fabbricati derivanti dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze) per un importo non superiore alla deduzione prevista di Lire 1.800.000.

Ricordiamo inoltre che la deduzione di cui sopra verrà poi elevata al 7% a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Riassumendo, vediamo le situazioni che si possono verificare:

                                                                                                            1999-2000          2001

- Soggetti che percepiscono redditi di collaborazione coordinata e                  6%                  7%

continuativa fino a 40 milioni e che possiedono l’abitazione

principale il cui reddito non supera l’ammontare della deduzione

di Lire 1.800.000;

- Soggetti che percepiscono redditi di collaborazione coordinata e                  5%                  5%

continuativa per un importo superiore a 40 milioni;

- Soggetti che percepiscono redditi di collaborazione coordinata e                  5%                  5%

continuativa fino a 40 milioni, ma che possiedono anche altri

redditi o redditi di abitazione principale in misura superiore a

Lire 1.800.000.

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