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ATTENZIONE: RIGUARDA LE AZIENDE CHE SVOLGONO

ATTIVITA’ DI GESTIONE (TRASPORTO, STOCCAGGIO, RECUPERO, SMALTIMENTO ...) DEI RIFIUTI

 

RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)

Albo Gestori Rifiuti - Delibere


Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni di medesimo argomento [n. 2/17 del 19 gennaio 1999, n. 17/193, n. 17/194 del 1 giugno 1999, n. 19/237 del 22 giugno 1999 e n. 23/271 del 26 luglio 1999], per segnalare che il Comitato nazionale dell’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha emanato le seguenti Delibere:

 

- Deliberazione 5 novembre 1999 "Pulizia e espurgo caditoie e pozzetti stradali"

Con tale Delibera il Comitato precisa che l’attivitā di pulizia esterna delle caditoie stradali rientra nella categoria 1 di cui all’art. 8 del DM 406/98 [Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati]; l’attivitā di spurgo dei pozzetti rientra invece nella categoria 4 ["Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi"], equiparabile a quella dello spurgo delle fognature e dei pozzi neri.

- Deliberazione 24 novembre 1999 "Responsabile tecnico delle imprese iscritte o che intendono iscriversi all’Albo ai sensi dell’articolo 30, commi 16 e 16bis, del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22: proroga dei termini"

Con tale Delibera il Comitato ha prorogato al 15 gennaio 2001 il termine per il possesso dei requisiti previsti per il responsabile tecnico delle imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate.

- Deliberazione 9 dicembre 1999 "Titolare di impresa"

Con questa Delibera il Comitato fornisce, per quanto riguarda l’esperienza richiesta al Responsabile tecnico, indicazioni relativamente alla corretta interpretazione della definizione di "Titolare di impresa" ed in particolare chiarisce se tale formulazione si riferisca esclusivamente al titolare di ditta individuale o possa riguardare anche i legali rappresentanti di societā commerciali.

Il Comitato ha precisato che, indipendentemente dalla tipologia aziendale, il titolare d’impresa, ai fini del riconoscimento dell’esperienza maturata per consentire la qualifica di responsabile tecnico, č l’imprenditore che gestisce in modo diretto e continuativo l’attivitā d’impresa, assumendone anche la direzione tecnica.

- Deliberazione 31 dicembre 1999

Con tale Delibera il Comitato fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esercizio delle attivitā di raccolta e trasporto rifiuti, in correlazione a quanto previsto con il provvedimento autorizzativo.

In particolare il Comitato ha precisato che:

- Le iscrizioni per le attivitā di raccolta e trasporto rifiuti sono suddivise in cinque categorie (artt. 8 e 9 del DM 406/98 - categorie 1, 4 e 5 relative alle operazioni sottoposte al regime ordinario di autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D.lgs 22/97; categorie 2 e 3 relative alle operazioni che usufruiscono delle procedure semplificate ex art. 33 del D.lgs 22/97);

- I requisiti richiesti per l’iscrizione sono differenti per ciascuna categoria e classe (in funzione della popolazione servita per la 1a categoria, in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati per le rimanenti categorie), unitamente ai diversi limiti prescritti per ciascuna classe di appartenenza;

- I rifiuti raccolti e trasportati potranno essere, per natura e tipologia, esclusivamente quelli previsti dal provvedimento di iscrizione.

- Deliberazione 3 novembre 1999 "Fidejussioni"

Il Comitato, con la Delibera del 2 agosto 1999, aveva chiarito che, con l’aggiornamento delle iscrizioni effettuate ex DM 324/91, dovevano essere presentate alle Sezioni Regionali le appendici alle polizze fideiussorie giā prestate con l’indicazione delle variazioni delle nuove categorie e classi di iscrizione.

Con la presente Delibera, il Comitato ha precisato che, qualora il nuovo inquadramento comporti una garanzia finanziaria inferiore, la differenza dell’importo prestato resta comunque assoggettata per eventuali inadempienze verificatesi nel periodo della sua efficacia:

- fino ad un anno, se la polizza č stata prestata ex DM 10 maggio 1994;

- fino a due anni, se la polizza č stata prestata ex DM 8 ottobre 1996.

Il testo integrale delle Delibere č a disposizione presso gli uffici dell’Associazione.

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