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ATTENZIONE: RIGUARDA LE AZIENDE CHE SVOLGONO

ATTIVITA’ DI GESTIONE (TRASPORTO, STOCCAGGIO, RECUPERO, SMALTIMENTO ...) DEI RIFIUTI

 

RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)

Albo Gestori Rifiuti - Delibere


 

Segnaliamo che il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Rifiuti non ha ancora provveduto, dopo l’emanazione del nuovo regolamento adottato con DM 406/98, a fornire le direttive utili al rinnovo dell’iscrizione con procedura semplificata (ex art. 30 commi 16 e 16bis del D.Lgs 22/97).

In considerazione delle difficoltà delle imprese a provvedere alla riproduzione di tutti i documenti necessari, è stata definita, d’intesa con le altre associazioni datoriali, una procedura semplificata da seguire per l’inoltro dell’aggiornamento delle iscrizioni alle Sezioni Regionali dell’Albo.

In particolare, si propone di adeguare alle disposizioni di cui al DPR 406/98 quanto segue:

- Intercalare P

Può essere prodotto con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto dall’art. 2 della Legge 15/68 e dall’art. 1 del DPR 403/98.

- Intercalare RT

Può essere prodotto con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto dall’art. 2 della Legge 15/68 e dall’art. 1 del DPR 403/98 per ciò che riguarda i dati anagrafici, l’iscrizione in albi, ruoli, elenchi, ecc. curriculum professionale e titolo di studio.

- Copia autentica attestato iscrizione Albo trasportatori e autorizzazioni c/t e licenze c/p

Tali documenti possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 2 della L. 15/68.

- Copia autentica titolo di studio del RT

Può essere prodotto con dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 1 del DPR 403/98.

- Capacità finanziaria

La documentazione prevista dall’art. 11 del DM 406/98 può essere prodotta con dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 1 del DPR 403/98.

- Perizia tecnica

Le imprese possono predisporre la documentazione dichiarando con specifica attestazione che il mezzo è rispondente alle prescrizioni indicate nella perizia effettuata e producendo copia di quest’ultima.

La comunicazione può essere effettuata entro due anni dalla data di attestazione dell’avvenuta iscrizione da parte della Sezione Regionale.

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