6/90 E C O L O G I C O 23/02/2000
ATTENZIONE: RIGUARDA LE AZIENDE CHE SVOLGONO
ATTIVITA DI GESTIONE (TRASPORTO, STOCCAGGIO, RECUPERO, SMALTIMENTO ...) DEI RIFIUTI
RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)
Albo Gestori Rifiuti - Delibere
Segnaliamo che il Comitato nazionale dellAlbo Gestori Rifiuti non ha ancora provveduto, dopo lemanazione del nuovo regolamento adottato con DM 406/98, a fornire le direttive utili al rinnovo delliscrizione con procedura semplificata (ex art. 30 commi 16 e 16bis del D.Lgs 22/97).
In considerazione delle difficoltà delle imprese a provvedere alla riproduzione di tutti i documenti necessari, è stata definita, dintesa con le altre associazioni datoriali, una procedura semplificata da seguire per linoltro dellaggiornamento delle iscrizioni alle Sezioni Regionali dellAlbo.
In particolare, si propone di adeguare alle disposizioni di cui al DPR 406/98 quanto segue:
- Intercalare P
Può essere prodotto con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto dallart. 2 della Legge 15/68 e dallart. 1 del DPR 403/98.
- Intercalare RT
Può essere prodotto con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto dallart. 2 della Legge 15/68 e dallart. 1 del DPR 403/98 per ciò che riguarda i dati anagrafici, liscrizione in albi, ruoli, elenchi, ecc. curriculum professionale e titolo di studio.
- Copia autentica attestato iscrizione Albo trasportatori e autorizzazioni c/t e licenze c/p
Tali documenti possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 2 della L. 15/68.
- Copia autentica titolo di studio del RT
Può essere prodotto con dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 1 del DPR 403/98.
- Capacità finanziaria
La documentazione prevista dallart. 11 del DM 406/98 può essere prodotta con dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 1 del DPR 403/98.
- Perizia tecnica
Le imprese possono predisporre la documentazione dichiarando con specifica attestazione che il mezzo è rispondente alle prescrizioni indicate nella perizia effettuata e producendo copia di questultima.
La comunicazione può essere effettuata entro due anni dalla data di attestazione dellavvenuta iscrizione da parte della Sezione Regionale.