6/92 ASSICURATIVO/CONVENZIONI 23/02/2000
CONVENZIONE API COMO / UCA ASSICURAZIONI SpA
Polizza Assicurativa Copertura Spese Legali:
a) Attività Professionale del Legale Rappresentante dellAzienda
b) Sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo 626/94
Nel 1997, tra la nostra Associazione e la UCA Assicurazioni SpA di Torino, è stato sottoscritto un accordo avente per oggetto la stipula di una polizza cumulativa a copertura delle spese legali e peritali derivanti da problemi connessi con:
a) Attività Professionale dei Legali Rappresentanti delle Aziende
b) Sicurezza sul Lavoro - Decreto Legislativo 626/94
Finalità della polizza: possibilità di recupero delle spese legali e peritali nei casi in cui lazienda, e per essa il Legale Rappresentante, venga coinvolta in procedimenti penali per reati colposi e contravvenzionali.
Lambito di copertura della polizza, la quale tocca alcuni aspetti assicurativi che non trovano riscontro sul mercato, è dettagliatamente indicato nella scheda che chiude la presente comunicazione.
Trattandosi di polizza cumulativa, il numero elevato di aziende aderenti ha consentito di ottenere una entità di premio annuo di sole L. 150.000.= per azienda.
Scopo della presente comunicazione è ricordare a tutte le aziende associate gli aspetti di questa particolare copertura assicurativa e segnalare la possibilità di adesione alla stessa anche per le aziende che non lo abbiano fatto a suo tempo o siano recenti associate API Como.
Dettagli pratici e formalità di stipulazione potranno essere richiesti al nostro Servizio di Consulenza Assicurativa:
Assiconsult srl
Broker Assicurativo
P.zza della Tessitrice, 10/12
22100 - COMO
Tel 031 279366
Fax 031 279453
Liscrizione allAPI dovrà essere avallata da nostra lettera di dichiarazione di appartenenza dellAzienda allAssociazione, lettera che i nostri uffici rilasceranno su richiesta.
Scheda illustrativa
POLIZZA ASSICURATIVA COPERTURA SPESE LEGALI E PERITALI
A) ATTIVITA PROFESSIONALE
Garanzia a favore del Legale Rappresentante.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: La Società assicura il pagamento di tutte le Spese Legali e Peritali nonché Informatore, in ogni grado di giudizio, per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dellAssicurato ed altre persone se indicate, nell'ambito dell'attività professionale svolta, per procedimenti in sede penale.
LA GARANZIA E' PRESTATA A FAVORE DELL'ASSICURATO PER:
- Difesa penale: per reati colposi e contravvenzionali commessi od attribuiti.
- Difesa penale per imputazioni contravvenzionali in materia di inquinamento di aria, acqua, suolo, per sanzioni di importo superiore a L. 1.000.000.
- Duplice difesa penale per reati colposi. A richiesta dell'Assicurato, la Società assicuratrice ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già incaricato dalla Compagnia di R. C. (Responsabilità Civile).
RIMBORSO SPESE PER IMPUTAZIONI DOLOSE: subordinatamente ad assoluzione in istruttoria, o con sentenza definitiva, perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto, o in caso di derubricazione del reato a colposo.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
ESCLUSIONI GENERALI: reati contro il patrimonio; materia amministrativa contributiva societaria fallimentare fiscale e tributaria ed affine; sinistri stradali e nautici; fatti della vita privata; controversie tra Soci, con Istituti ed Enti Previdenziali; detenzione di sostanze radioattive; sofisticazioni; pagamento multe ed ammende; contravvenzioni oblabili sino a L. 1.000.000; spese di consulenza se non seguite da azione giudiziale esperita dallo stesso legale.
B) SICUREZZA SUL LAVORO D.L. 626/94
Garanzia a favore del Legale Rappresentante, del Responsabile alla sicurezza dell'Azienda, del Rappresentante dei lavoratori.
La COPERTURA ASSICURATIVA riguarda i seguenti punti:
Adempimento nei termini - Pagamento spese legali per la formulazione dell'istanza di ammissione al pagamento.
Adempimento tardivo - Inadempimento - Rimborso spese legali qualora l'Assicurato ottenga un risultato più favorevole rispetto alla sanzione originariamente comminata.
Azione civile di richiesta danni - Rivalsa nei confronti dell'Azienda che ha effettuato i lavori.
ESCLUSIONI: fatti dolosi, istanze di patteggiamento, spese di perizia se diverse da quelle miranti ad accertare e dichiarare l'idoneità e legittimità degli adempimenti.
Sono comprese:
- Retroattività dalla garanzia: per imputazioni penali colpose, per fatti avvenuti anteriormente alla stipula del contratto, se sconosciuti all'Assicurato.
- Garanzia postuma: La garanzia vale per sinistri insorti nel periodo di assicurazione, ma denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
- Spese di giustizia penale: ai sensi dell'Art. 535 c.p.p. 1° comma.
- Libera scelta del legale, perito ed informatore: per Foro competente.
- Massimale: L. 20 milioni per vertenza.
Il premio annuale della polizza, la quale ha carattere cumulativo per tutte le Aziende associate, è di L. 150.000.= annue per azienda.