7/97 S I N D A C A L E 03/03/2000
LAVORO MINORILE: nuove disposizioni in materia di protezione dei giovani sul lavoro
Con riferimento alla nostra comunicazione n. 29/338 del 04.11.1999, relativa allapplicazione del D. Lgs. n° 345/1999 (che ha dato attuazione alla direttiva 94/33/CE in materia di protezione dei giovani sul lavoro), segnaliamo che il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto-Legge 22 febbraio 2000 n. 31 (pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23.02.2000), vigente dal 24 febbraio 2000, che determina la sospensione fino al 20 maggio 2000 del divieto di adibire i minori alle lavorazioni indicate nellAllegato I del D.Lgs. 345/99.
Il nuovo decreto slitta lapplicazione degli articoli 7 e 16 del Decreto legislativo 345/99, riguardanti fra laltro le norme a tutela dei giovani in riferimento al rumore nei luoghi di lavoro. Nel periodo transitorio e, quindi, fino alla data del 20.05.2000, si applicheranno le regole precedenti, cioè gli art. 5 e 6 della L. 977/1967, nonché il DPR n. 432/1976.
Segnaliamo, inoltre, lemanazione della Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2000 del 5 gennaio 2000, con la quale il Ministero ha dettato le prime direttive per lapplicazione del D. Lgs. n. 345/1999, ed in particolare ha fornito indicazioni in merito ai seguenti aspetti:
AMBITO DI APPLICAZIONE
La nuova disciplina sul lavoro minorile si applica a tutti i rapporti di lavoro, sia ordinari che speciali, che riguardano i minori di 18 anni e, quindi, anche allapprendistato, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a domicilio ecc.
Sono esclusi dalla nuova regolamentazione gli adolescenti addetti a lavori occasionali (cioè casuali o saltuari) o di breve durata svolti nei servizi domestici familiari, nonché nelle imprese a conduzione familiare, semprechè tali lavori occasionali si concretizzino in prestazioni che non siano nocive, pregiudizievoli o pericolose.
ETA LAVORATIVA
Letà minima di ammissione al lavoro non può mai essere inferiore ai 15 anni compiuti ed è, inoltre, subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatoria.
In attesa del generale riordino del sistema scolastico e formativo che prevede lobbligatorietà con durata decennale, in via transitoria lobbligo scolastico è da considerarsi assolto:
a) da coloro che, nellanno scolastico 1997/98, hanno conseguito il diploma di licenza di scuola media;
b) da coloro che, alla data del 31.12.1998, hanno compiuto il 15° anno e dimostrino di aver osservato, per almeno otto anni, le norme sullobbligo;
c) da coloro che, alla data del 31.08.1999, hanno adempiuto, per almeno nove anni,
allobbligo scolastico.
Bisogna, inoltre, tenere presente che la legge 144/99 impone ai giovani lobbligo di frequenza di attività formative fino a 18 anni. Tale obbligo è da considerarsi assolto al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale, ma potrà essere assolto anche in percorsi integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nellesercizio dellapprendistato.
Pertanto, il giovane che abbia assolto lobbligo scolastico come sopra indicato, può sicuramente lavorare come apprendista; per le altre attività lavorative dovrà contemporaneamente assolvere allobbligo formativo, i cui contenuti sono al momento in corso di definizione con appositi provvedimenti.
LAVORATRICI MINORI GESTANTI, PUERPERE O IN ALLATTAMENTO
Ferma restando la normativa concernente il divieto di adibizione ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri e lobbligo di spostamento ad altre mansioni, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti. Il datore ha, inoltre, lobbligo di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sullesito della valutazione e, qualora tali risultati rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore deve adottare le misure necessarie affinché lesposizione al rischio sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o lorario di lavoro.
Si prevede, inoltre, la possibilità per lorgano di vigilanza di impartire prescrizioni particolari per la tutela della salute delle lavoratrici gestanti o in allattamento.
Infine, si rammenta che le lavoratrici gestanti hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per leffettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita della retribuzione qualora questi debbono essere eseguiti necessariamente durante lorario di lavoro.
SORVEGLIANZA SANITARIA
I minori devono essere sottoposti obbligatoriamente ad una visita medica preassuntiva ed a visite mediche periodiche da effettuare, a cura del datore di lavoro, presso la ASL territorialmente competente.
Fa eccezione il caso in cui il minore sia adibito ad attività lavorative per le quali sussiste lobbligo di sorveglianza sanitaria (art. 16 e 17 D. Lgs. 626/94). In tali ipotesi le visite mediche preventive e periodiche devono essere effettuate dal medico competente, pubblico o privato, scelto dal datore di lavoro.
E pertanto abrogata la norma che dispone per i minori la visita medica a cura della struttura sanitaria pubblica.
LAVORO NOTTURNO
La nuova normativa mantiene il divieto del lavoro notturno per i minori di 18 anni. Unica eccezione è il caso di forza maggiore purché il minore abbia almeno 16 anni che ostacola il funzionamento dellazienda. In tal caso, però, il datore deve darne immediata comunicazione allIspettorato del Lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori impiegati e il numero di ore per cui sono stati impiegati.
Tale deroga è comunque consentita solo:
- eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario;
- purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi;
- qualora non siano disponibili lavoratori adulti.
Una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto. In tali casi il minore ha diritto ad un equivalente periodo di riposo compensativo, che deve essere fruito entro tre settimane, e alle maggiorazioni retributive previste.
RIPOSO SETTIMANALE
I minori hanno diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la domenica. Tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
LAVORAZIONI VIETATE
Come segnalato in apertura di comunicazione, lapplicazione degli articoli del D.Lgs. 345 relativi al divieto di impiegare i minori in alcune lavorazioni "pericolose" (esposizione al rumore superiore a 80 dB(A), impiego nel ciclo di produzione di alcuni agenti chimici ) è stata sospesa fino al maggio 2000.
Non vengono pertanto commentati i punti della Circolare inerenti a tali argomenti.
Prima del 20 maggio p.v., dovrebbero essere emanate specifiche disposizioni correttive del disposto del D.Lgs. 345, tali da consentire la tutela dei minori senza penalizzare loccupazione giovanile e le aziende.
Gli aggiornamenti in materia verranno comunicati con la massima tempestività.
SANZIONI
La violazione delle disposizioni relative al lavoro minorile comporta:
Arresto fino a 6 mesi
- per chi assume un minore di età inferiore a 15 anni;
- se gli adolescenti (tra i 15 e i 18 anni) vengono addetti a lavorazioni ritenute pericolose;
- per chi assume minori ritenuti "non idonei".
Arresto fino a 6 mesi o ammenda di 10 milioni
- per il mancato rispetto degli obblighi di informazione ai genitori in base alla 626/94;
- per violazione dei limiti previsti sul lavoro notturno;
- per mancata osservanza dei periodi di riposo, fissati in almeno due giorni (di cui uno è la domenica);
- se lorario di lavoro supera le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Multa da un milione a 5 milioni
- per chi avvia minori al lavoro senza lautorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro (vale anche per i genitori).
Multa fino a 2 milioni e mezzo
- ai genitori di minori addetti a lavorazioni pericolose.