Sulla sentenza 5/95 della Consulta e sulle reazioni della lista Pannella


Non ho ancora avuto il piacere di leggere integralmente la sentenza n.5/1995 della Corte costituzionale.

Mi sembra però che le leggi 276 e 277 avessero subordinato l'abrogazione della normativa precedente all'entrata in vigore dei decreti attuativi necessarî a rendere compiutamente operativo il nuovo sistema elettorale, e che quindi non si possa ipotizzare una situazione di vuoto legislativo nel corso della sostituzione di una legge elettorale con un'altra.

Non so inoltre se chi attribuisce alla sentenza della Corte la responsabilità di aver «aperto un varco pericoloso che può essere utilizzato per aggirare il principio di rappresentatività delle Camere», condivida anche le tesi di chi riteneva che i referendum dovessero essere ammessi sic et simpliciter per consentire al popolo di esercitare la propria sovranità. Mi auguro di no, perché l'enunciazione della sovranità popolare mal si concilierebbe, a parer mio, con l'adesione al principio, di dubbia democraticità, che l'esigenza di assicurare la continua «rappresentatività» del sistema possa autorizzare il Parlamento a differire sine die la penetrazione nell'ordinamento giuridico degli effetti abrogativi referendarî.

Approfitto infine dell'occasione per chiedere a coloro che, pur proclamandosi sostenitori del modello istituzionale anglosassone, hanno prematuramente festeggiato il carnevale per -a quanto sembra- influire sul giudizio della Corte costituzionale relativo ai referendum, e che poi -insoddisfatti delle sue decisioni- l'hanno definita «cupola del vecchio regime», se ritengano un colpo di mano anche la sentenza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti, ormai oltre trentotto lustri fa, nel silenzio della legge fondamentale affermò la propria competenza a verificare la legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Congresso.

Tutto si può dire, ma non che la Corte costituzionale si sia distanziata, nel dichiarare inammissibili i referendum elettorali, da "una parte consistente della propria giurisprudenza". Lo dimostrano, se non la lettura delle sentenze dedicate ai referendum (cfr., tra l'altro, la sent. del 1987 relativa al CSM e quelle, piú specifiche, del 1991), gli appelli, precedenti alla contestata sentenza n. 5/1995, a un mutamento di giurisprudenza, lanciati proprio da chi ora si lamenta.

Emilio Colombo

[Agora, Conferenza Movimento dei Club Pannella, 1054/1060, 19 gennaio 1995]

 

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